dec. 93/603/CEE
Testo vigente
LA COMMISSIONE AMMINISTRATIVA DELLE COMUNITÀ EUROPEE PER LA SICUREZZA SOCIALE DEI LAVORATORI MIGRANTI,
visto l'articolo 81, lettera a) del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi ed ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, ai sensi del quale essa è incaricata di trattare ogni questione amministrativa o d'interpretazione derivante dalle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1408/71 e dei successivi regolamenti,
visto il regolamento (CEE) n. 1247/92 del Consiglio, del 30 aprile 1992, che instaura un sistema di coordinamento specifico per quanto riguarda le prestazioni speciali a carattere non contributivo,
considerando che detto regolamento prevede, mediante inserimento di un articolo 10 bis nel regolamento (CEE) n. 1408/71, che gli interessati beneficino delle prestazioni speciali in questione esclusivamente nel territorio dello Stato membro nel quale essi risiedono ed in base alla legislazione di tale Stato, purché tali prestazioni siano menzionate nell'allegato II bis;
considerando che, in virtù del regolamento (CEE) n. 1247/92 un diritto alle prestazioni speciali a carattere non contributivo può essere acquisito sia in base alla legislazione del paese di residenza che di uno o più degli altri Stati membri in applicazione dell'articolo 10 bis del regolamento (CEE) n. 1408/71 e dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1247/92;
considerando che occorre assicurare, nell'interesse dei beneficiari, un'applicazione coerente del sistema di coordinamento istituito;
considerando la necessità di semplificare nella misura del possibile le procedure amministrative alle quali gli interessati devono ricorrere, al fine di consentir loro di beneficiare appieno e senza interruzioni delle prestazioni speciali alle quali hanno diritto;
considerando che occorre inoltre prevedere le condizioni d'applicazione delle clausole nazionali di riduzione, sospensione o soppressione, per consentire, da un lato, agli interessati di ricevere, complessivamente, l'importo più elevato di prestazioni speciali a carattere non contributivo al quale avrebbero diritto ai sensi delle varie legislazioni interessate e, dall'altro, evitare un cumulo ingiustificato delle prestazioni stesse;
considerando che l'importo delle prestazioni speciali versate può quindi essere dedotto dall'importo delle prestazioni che rimangono da versare in forza della legislazione dello Stato membro o degli altri Stati membri interessati e che questi ultimi versano in questo caso al beneficiario un eventuale complemento differenziale;
considerando che a tutti gli effetti le regole così stabilite non rimettono affatto in questione l'acquisizione del diritto in base alle legislazioni di tutti gli Stati membri interessati;
1. Fatto salvo il paragrafo 2 ed alle condizioni previste al paragrafo 4 b) della presente decisione, le prestazioni speciali a carattere non contributivo di cui all'articolo 4, paragrafo 2 bis del regolamento (CEE) n. 1408/71 sono erogate ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1247/92, anche se nel corso dello stesso periodo e per la stessa persona, tali prestazioni sono erogate o potrebbero esserlo ai sensi dell'articolo 10 bis del regolamento (CEE) n. 1408/71.
2. Per quanto concerne i casi di cui all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1247/92 e alle condizioni previste al paragrafo 4 b) della presente decisione, le prestazioni speciali riconosciute in base alla legislazione dello Stato membro di residenza dell'interessato sono o continuano ad essere erogate in applicazione dell'articolo 10 bis del regolamento (CEE) n. 1408/71, anche se tali prestazioni possono essere erogate in base all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1247/92.
Qualora alla data di entrata in vigore del regolamento (CEE) n. 1247/92 non siano state riconosciute prestazioni speciali da parte dello Stato membro di residenza alla legislazione del quale l'interessato è stato soggetto per via dell'esercizio di un'attività professionale, la domanda di prestazioni speciali presentata nello Stato membro di residenza vale anche come domanda nell'altro Stato membro o negli altri Stati membri alla cui legislazione l'interessato sia stato soggetto per via dell'esercizio di un'attività professionale e viceversa.
Una ripartizione degli oneri fra lo Stato membro di residenza e l'altro Stato membro (o gli altri Stati membri) in causa può essere attuata tramite accordo bilaterale o multilaterale fra gli Stati membri interessati.
3. Quando nel corso dello stesso periodo e per la stessa persona prestazioni speciali possono essere erogate in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1247/92 in base alla legislazione di due o più Stati membri, le disposizioni di tale articolo sono applicate dall'istituzione competente dello Stato membro in cui la persona interessata ha compiuto il periodo più lungo di assicurazione, occupazione o residenza e successivamente da ciascuna delle istituzioni competenti degli altri Stati membri nell'ordine decrescente dei periodi di assicurazione, occupazione o residenza compiuti dall'interessato in ciascuno di tali Stati, e questo alle condizioni di cui al paragrafo 4 b) della presente decisione.
4. a) Le clausole di riduzione, di sospensione e di soppressione previste dalla legislazione di uno Stato membro in caso di cumulo di una prestazione speciale a carattere non contributivo di cui all'articolo 4, paragrafo 2 bis del regolamento (CEE) n. 1408/71 con altre prestazioni speciali o con altri redditi di qualsiasi natura sono opponibili al beneficiario, anche se queste ultime prestazioni sono state acquisite in base alla legislazione di un altro Stato membro, o se tali redditi sono stati ottenuti nel territorio di un altro Stato membro. b) Tuttavia,
- nel contesto del paragrafo 1 della presente decisione, qualora ad una prestazione speciale erogata in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1247/92 si applichi una clausola di riduzione, di sospensione o di soppressione in caso di cumulo con altre prestazioni speciali o con redditi di altra natura, per l'applicazione di tale clausola non si tiene conto delle prestazioni speciali che sono o potrebbero essere erogate in base all'articolo 10 bis del regolamento (CEE) n. 1408/71;
- nel contesto del paragrafo 2 della presente decisione, se una prestazione speciale erogata ai sensi dell'articolo 10 bis del regolamento (CEE) n. 1408/71 è accompagnata da una tale clausola, non si tiene conto, ai fini dell'applicazione della clausola stessa, delle altre prestazioni speciali suscettibili di essere erogate ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1247/92;
- nel contesto del paragrafo 3 della presente decisione, l'istituzione competente dello Stato membro prioritario in ordine decrescente che applica una legislazione che comporti tale clausola non tiene conto, per l'applicazione di detta clausola, delle prestazioni speciali dovute in base alla legislazione di altri Stati membri non prioritari, in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1247/92.
5. La presente decisione si applica a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Essa produce i suoi effetti a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento (CEE) n. 1247/92.
Il presidente della Commissione amministrativa Poul VORRE
DECIDE: