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DECISIONE DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA del 1° gennaio 1995 recante adattamento degli Atti relativi all'adesione di nuovi Stati membri all'Unione europea (95/1/CE, Euratom, CECA)

Testo vigente

Art. 4

Il testo del quinto trattino dell'articolo 1 dell'Atto di adesione è sostituito dal testo seguente:

«- per "nuovi Stati membri" si intendono la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia.».

Art. 5

Il testo dell'articolo 11 dell'Atto di adesione è sostituito dal seguente:

«Articolo 11 L'articolo 2 dell'atto relativo all'elezione dei rappresentanti al Parlamento europeo a suffragio universale diretto, allegato alla decisione 76/787/CECA, CEE, Euratom, è sostituito dal seguente:

"Articolo 2 Il numero dei rappresentanti eletti in ogni Stato membro è fissato come segue:

>SPAZIO PER TABELLA>

"»

Art. 6

Il testo dell'articolo 13 dell'Atto di adesione è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 13 Il testo dell'articolo 28 del trattato CECA è sostituito dal seguente:

Il Consiglio, quando è consultato dalla Commissione, delibera senza procedere necessariamente a votazione. I verbali delle deliberazioni sono trasmessi alla Commissione. Quando il presente trattato richiede parere conforme del Consiglio, il parere si reputa acquisito se la proposta presentata dalla Commissione ottiene l'approvazione:

— della maggioranza assoluta dei rappresentanti degli Stati membri, comprendente i voti dei rappresentanti di due Stati membri che conseguono ciascuno almeno un decimo del valore totale delle produzioni di carbone e d'acciaio della Comunità.

— o, in caso di parità dei voti, e se la Commissione mantiene la sua proposta dopo una seconda deliberazione, dei rappresentanti di tre Stati membri che conseguono ciascuno almeno un decimo del valore totale delle produzioni di carbone e d'acciaio della Comunità.

Quando il presente trattato richiede una decisione all'unanimità o un parere conforme all'unanimità, la decisione o il parere sono acquisiti se raccolgono i voti di tutti i membri del Consiglio. Tuttavia, per l'applicazione degli articoli 21, 32, 32 bis, 45 B e 78 nono del presente trattato e degli articoli 16, 20, terzo comma, 28, quinto comma e 44 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia, le astensioni dei membri presenti o rappresentati non ostano all'adozione delle deliberazioni del Consiglio per le quali è richiesta l'unanimità. Le decisioni del Consiglio, a parte quelle che richiedono una maggioranza qualificata o l'unanimità, sono prese a maggioranza dei membri che compongono il Consiglio; tale maggioranza si reputa acquisita se comprende la maggioranza assoluta dei rappresentanti degli Stati membri, comprendente i voti dei rappresentanti di due Stati membri che conseguono ciascuno almeno un decimo del valore totale delle produzioni di carbone e d'acciaio della Comunità. Tuttavia, ai voti dei membri del Consiglio è attribuita la ponderazione seguente per l'applicazione delle disposizioni degli articoli 45 B, 78 e 78 ter del presente trattato che richiedono la maggioranza qualificata:

>SPAZIO PER TABELLA>

Le deliberazioni sono valide se hanno raccolto almeno 62 voti, che esprimano il voto favorevole di almeno 10 membri.

In caso di votazione, ciascun membro del Consiglio può ricevere delega da uno solo degli altri membri.

Il Consiglio comunica con gli Stati membri per mezzo del suo Presidente.

Le deliberazioni del Consiglio sono pubblicate nei modi da esso stabiliti."»

Art. 7

Il testo dell'articolo 14 dell'Atto di adesione è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 14 Il quarto comma dell'articolo 95 del trattato CECA è sostituito dal seguente:

"Queste modifiche sono oggetto di proposte stabilite d'accordo dalla Commissione e dal Consiglio deliberante a maggioranza di dodici quindicesimi dei suoi membri e sottoposte al parere della Corte. Nel suo esame, la Corte ha piena competenza per valutare tutti gli elementi di fatto e di diritto. Se, in seguito a questo esame, la Corte riconosce la conformità delle proposte alle disposizioni del comma precedente, esse sono trasmesse al Parlamento europeo ed entrano in vigore se sono approvate a maggioranza di tre quarti dei voti espressi e a maggioranza di due terzi dei membri che compongono il Parlamento europeo."»

Art. 8

Il testo dell'articolo 15 dell'Atto di adesione è sostituito dal testo seguente:

1.

Il paragrafo 2 dell'articolo 148 del trattato CE e il paragrafo 2 dell'articolo 118 del trattato CEEA sono sostituiti dal seguente: "2. Per le deliberazioni del Consiglio che richiedono una maggioranza qualificata, ai voti dei membri è attribuita la seguente ponderazione:

>SPAZIO PER TABELLA> Le deliberazioni sono valide se hanno raccolto almeno:

— 62 voti quando, in virtù del presente trattato, debbono essere prese su proposta della Commissione.

— 62 voti che esprimano il voto favorevole di almeno 10 membri, negli altri casi."

2.

Il secondo comma dell'articolo J.3, punto n. 2 del trattato UE è sostituito dal seguente:

"Per le deliberazioni del Consiglio che richiedono la maggioranza qualificata, in applicazione del primo comma, ai voti dei membri è attribuita la ponderazione prevista dall'articolo 148, paragrafo 2 del trattato che istituisce la Comunità europea, e le deliberazioni sono valide se hanno raccolto almeno 62 voti che esprimono il voto favorevole di almeno 10 membri."

3.

Il secondo comma dell'articolo K.4, paragrafo 3 del trattato UE è sostituito dal seguente:

"Qualora le deliberazioni del Consiglio richiedano la maggioranza qualificata, ai voti dei membri è attribuita la ponderazione prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato che istituisce la Comunità europea e le deliberazioni sono valide se hanno ottenuto almeno 62 voti favorevoli, espressi da almeno 10 membri."

4.

La prima frase del secondo comma del punto n. 2 del protocollo sulla politica sociale allegato al trattato CE è sostituita dalla seguente:

"In deroga all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato, gli atti del Consiglio che ai sensi del presente protocollo devono essere adottati a maggioranza qualificata sono adottati se hanno ottenuto almeno 52 voti favorevoli."»

Art. 10

Il testo dell'articolo 17 dell'Atto di adesione è sostituito dal testo seguente:

1.

Il primo comma dell'articolo 32 del trattato CECA, il primo comma dell'articolo 165 del trattato CE e il primo comma dell'articolo 137 del trattato CEEA sono sostituiti dal seguente:

"La Corte di giustizia è composta di 15 giudici."

2.

Il paragrafo 1 dell'articolo 2 della decisione del Consiglio (88/591/CECA/CEE/Euratom) è sostituito dal seguente:

"Il Tribunale di primo grado è composto di 15 giudici."»

Art. 12

Il testo dell'articolo 21 dell'Atto di adesione è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 21 Il secondo e terzo comma dell'articolo 32 ter del trattato CECA, il secondo e terzo comma dell'articolo 167 del trattato CE e il secondo e terzo comma dell'articolo 139 del trattato CEEA sono sostituiti dai seguenti:

"Ogni tre anni si procede ad un rinnovamento parziale dei giudici. Esso riguarda alternativamente otto e sette giudici.

Ogni tre anni si procede a un rinnovamento parziale degli avvocati generali. Esso riguarda ogni volta quattro avvocati generali."»

Art. 13

Il testo dell'articolo 22 dell'Atto di adesione è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 22 Il paragrafo 1 dell'articolo 45 B del trattato CECA, il paragrafo 1 dell'articolo 188 B del trattato CE e il paragrafo 1 dell'articolo 160 B del trattato CEEA sono sostituiti dal seguente:

"1. La Corte dei conti è composta di 15 membri."»

Art. 15

Il testo dell'articolo 24 dell'Atto di adesione è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 24 Il secondo comma dell'articolo 198 A del trattato CE è sostituito dal seguente: "Il numero dei membri del Comitato delle regioni è fissato come segue:

>SPAZIO PER TABELLA>

"»

Art. 16

Il testo dell'articolo 25 dell'Atto di adesione è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 25 Il primo comma dell'articolo 18 del trattato CECA è sostituito dal seguente:

"Presso la Commissione è istituito un Comitato consultivo. Esso è composto di non meno di 84 membri e di non più di 108 e comprende, in numero uguale, produttori, lavoratori, consumatori e commercianti."»

Art. 18

Il testo dell'articolo 27 dell'Atto di adesione è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 27 Il paragrafo 1 dell'articolo 227 del trattato CE è sostituito dal seguente:

"Il presente trattato si applica al Regno del Belgio, al Regno di Danimarca, alla Repubblica federale di Germania, alla Repubblica ellenica, al Regno di Spagna, alla Repubblica francese, all'Irlanda, alla Repubblica italiana, al Granducato del Lussemburgo, al Regno dei Paesi Bassi, alla Repubblica d'Austria, alla Repubblica portoghese, alla Repubblica di Finlandia, al Regno di Svezia e al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord."»

Art. 19

Il testo dell'articolo 28 dell'Atto di adesione è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 28 È inserito come lettera d) dell'articolo 227, paragrafo 5 del trattato CE, come lettera d) dell'articolo 79 del trattato CECA e come lettera e) dell'articolo 198 del trattato CEEA il testo seguente:

"Il presente trattato non si applica alle isole AAland. Tuttavia il Governo della Repubblica di Finlandia può notificare, mediante una dichiarazione depositata all'atto della ratifica del trattato presso il Governo della Repubblica italiana, che il trattato si applica alle isole AAland conformemente alle disposizioni del protocollo n. 2 dell'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea. Il Governo della Repubblica italiana rimetterà copia certificata conforme di tale dichiarazione agli Stati membri."»

Art. 20

Il primo trattino degli articoli 77, 103 e 129 dell'Atto di adesione è sostituito dal testo seguente:

«- agli accordi conclusi con l'Algeria, Andorra, la Bulgaria, Cipro, l'Egitto, la Giordania l'Islanda, Israele, il Libano, Malta, il Marocco, la Norvegia, la Polonia, l'ex Repubblica federativa ceca e slovacca e gli Stati successori (Repubblica ceca e Repubblica slovacca), la Romania, la Siria, la Slovenia, la Svizzera, la Tunisia, la Turchia e l'Ungheria nonché ad altri accordi conclusi con paesi terzi riguardanti esclusivamente gli scambi di prodotti elencati nell'allegato II del trattato CE;».

Art. 21

Il primo comma dell'articolo 120 dell'Atto di adesione è sostituito dal testo seguente:

«Dalla data dell'adesione e fino alla data di applicazione del regime comunitario delle licenze di pesca, i pescherecci della Svezia sono autorizzati ad esercitare la loro attività di pesca, nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Finlandia, a condizioni identiche a quelle applicabili immediatamente prima dell'entrata in vigore del trattato di adesione.».

Art. 22

Il paragrafo 1 dell'articolo 121 dell'Atto di adesione è sostituito dal seguente: «1. La parte delle possibilità di pesca comunitarie per popolazioni soggette ad una limitazione delle catture, da attribuire alla Svezia, è fissata come segue per specie e per zona:

>SPAZIO PER TABELLA>

»

Art. 23

L'articolo 137, paragrafo 3 dell'Atto di adesione è sostituito dal testo seguente:

«3. Fatte salve disposizioni speciali del presente titolo che prevedano date o termini diversi, l'applicazione di misure transitorie per i prodotti agricoli di cui al paragrafo 1 si conclude alla fine del quinto anno successivo all'adesione per l'Austria e la Finlandia. Tali misure devono comunque tenere integralmente conto, per ogni prodotto, della produzione complessiva durante l'anno 1999.».

Art. 24

Il testo dell'articolo 138, paragrafo 1 dell'Atto di adesione è sostituito dal testo seguente:

«1. Durante il periodo transitorio e salvo autorizzazione della Commissione, l'Austria e la Finlandia possono concedere, nelle forme opportune, aiuti nazionali transitori e degressivi ai produttori di prodotti agricoli di base soggetti alla politica agricola comune.

Detti aiuti possono essere differenziati in particolare per regione.».