DECISIONE DEL CONSIGLIO del 15 novembre 1999 che modifica la decisione 97/132/CE relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e la Nuova Zelanda sulle misure sanitarie applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale (1999/837/CE)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, considerando quanto segue:
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,
vista la proposta della Commissione,
la decisione 97/132/CE del Consiglio, del 17 dicembre 1996, relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e la Nuova Zelanda sulle misure sanitarie applicabili agli scambi di animali vivi di prodotti di origine animale1, non è ancora entrata in vigore a causa della necessità di introdurre alcune modifiche di ordine tecnico negli allegati dell'accordo stesso prima della sua effettiva applicazione;
la decisione 97/132/CE non prevede una procedura per la modifica degli allegati; tuttavia il Consiglio ha adottato la decisione 98/258/CE, del 16 marzo 1998, relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America in merito alle misure sanitarie di protezione della sanità pubblica ed animale applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale2, che include una tale procedura;
successivamente alla conclusione dell'accordo con la Nuova Zelanda, l'equivalenza è stata riconosciuta in linea di principio per numerosi altri prodotti; occorre modificare l'allegato V di tale accordo per tener conto di tale riconoscimento; occorre inoltre modificare alcuni altri allegati per tener conto di cambiamenti in materia di diritti d'ispezione ed altre questioni amministrative;
al fine di garantire l'effettiva applicazione dell'accordo con la Nuova Zelanda, nonché per ragioni di coerenza, è opportuno aggiungere alla decisione 97/132/CE la procedura per la modifica degli allegati dell'accordo con gli Stati Uniti d'America;
la Comunità e l'autorità competente della Nuova Zelanda hanno concluso un accordo, in forma di scambio di lettere, circa le misure sanitarie applicabili agli scambi di animali vivi e prodotti di origine animale; è opportuno approvare lo scambio di lettere,
DECIDE:
Art. 1
La decisione 97/132/CE è modificata come segue:
1.
L'articolo 3 della decisione 97/132/CE è sostituito dal testo seguente:
La Commissione, assistita da rappresentanti degli Stati membri, rappresenta la Comunità nel comitato di gestione misto di cui all'articolo 16, paragrafo 1 dell'accordo.
La posizione della Comunità riguardo alle questioni che devono essere trattate da detto comitato è definita nell'ambito delle appropriate istanze del Consiglio, in base alle disposizioni del trattato.
Le modifiche agli allegati dell'accordo derivanti dalle raccomandazioni del comitato di gestione misto sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 29 della direttiva 72/462/CEE3."
2.
L'articolo 4 è sostituito dal testo seguente:
"Articolo 4
Per quanto riguarda la carne fresca e i prodotti a base di carne, le garanzie equivalenti a quelle previste dalla direttiva 72/462/CEE sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 30 di detta direttiva ai fini dell'attuazione dell'accordo."
Art. 2
Lo scambio di lettere relativo alla modifica degli allegati dell'accordo tra la Comunità europea e la Nuova Zelanda sulle misure sanitarie applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale è approvato a nome della Comunità.
Il testo dello scambio di lettere, comprese le modifiche degli allegati dell'accordo, è allegato alla presente decisione.
Art. 3
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Essa si applica a decorrere dal giorno della pubblicazione.
Fatto a Bruxelles, addì 15 novembre 1999. Per il Consiglio Il Presidente K. HEMILÄ