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dec. 99/749/CE

Testo vigente

LA COMMISSIONE AMMINISTRATIVA DELLE COMUNITÀ EUROPEE PER LA SICUREZZA SOCIALE DEI LAVORATORI MIGRANTI, considerando quanto segue:

visto l'articolo 81, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio(1), a norma del quale la commissione amministrativa è incaricata di trattare ogni questione amministrativa e d'interpretazione derivante dalle disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72,

L'interpretazione dell'articolo 111, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CEE) n. 574/72 comporta regolarmente dei problemi.

È necessaria un'interpretazione uniforme in tutti gli Stati membri.

Deliberando secondo le modalità stabilite all'articolo 80, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1408/71,

1. I termini "beneficiario di prestazioni" di cui all'articolo 111, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CEE) n. 574/72 vanno interpretati come segue:

- la persona che, in virtù della legislazione nazionale di uno Stato membro, ha diritto al beneficio delle prestazioni a prescindere dal fatto che la prestazione sia calcolata o accordata sulla base dei periodi di assicurazione e/o di residenza compiuti da un'altra persona che sarà, pertanto, la destinataria del versamento, ma non necessariamente colei che lo riscuote.

L'espressione "beneficiario di prestazioni" non si riferisce ad alcun parente, mandatario, rappresentante o tutore legale, che riscuota la prestazione a nome del beneficiario.

2. Le trattenute effettuate in applicazione dell'articolo 111, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 574/72 possono essere effettuate su arretrati o pagamenti correnti a favore di un beneficiario di prestazioni, indipendentemente dal regime della sicurezza sociale in virtù del quale tale prestazione è versata, a condizione che la trattenuta soddisfi i requisiti imposti sia dalla legislazione dello Stato membro che intende recuperare l'importo in eccedenza, che dalla legislazione dello Stato membro invitato ad effettuare la trattenuta.

3. La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Essa è applicabile a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione.

Il Presidente della commissione amministrativa Jorma Perälä (1) Emendato e aggiornato dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio (GU L 28 del 30.1.1997, pag. 1).

DECIDE: