Decisione della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro dell'11 febbraio 2000 che stabilisce il codice di buona condotta amministrativa (2000/791/CE)
Testo vigente
LA FONDAZIONE EUROPEA PER IL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI VITA E DI LAVORO, considerando quanto segue:
visto il regolamento (CEE) n. 1365/75 del Consiglio, del 26 maggio 1975, concernente l'istituzione di una Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro e il regolamento (CEE) n. 1947/93 che modifica il precedente,
visto il regolamento (CEE) n. 1860/76 del Consiglio, del 29 giugno 1976, che stabilisce il regime applicabile al personale della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro e i regolamenti (CEE) n. 680/87, (CEE) n. 1238/80 e (CEE) n. 510/82 che modificano il precedente,
viste le disposizioni del trattato di Amsterdam relative alla trasparenza, in particolare l'articolo 1 del trattato sull'Unione europea e l'articolo 21 del trattato CE,
vista la relazione della commissione per le petizioni del Parlamento europeo sulle proprie attività nel 1996-1997(1), concernente la richiesta di adozione di un codice di buona condotta amministrativa,
vista la risoluzione del Parlamento europeo, del 16 luglio 1998, sulla relazione annuale concernente le attività del Mediatore europeo nel 1997 (C4-0270/98)2,
vista l'inchiesta d'iniziativa del mediatore europeo circa l'esistenza e l'accessibilità al pubblico, nelle varie istituzioni e organismi comunitari, di un codice di buona condotta amministrativa destinato ai funzionari nei loro rapporti con il pubblico,
vista la risoluzione del Parlamento europeo, del 15 aprile 1999, sulla relazione annuale concernente le attività del Mediatore europeo nel 1998 (C4-0138/99),
visto l'attuale codice di condotta relativo all'accesso del pubblico ai documenti della Fondazione contenuto nella decisione del consiglio di amministrazione, del 21 novembre 19973,
Il trattato di Amsterdam ha introdotto esplicitamente il concetto di trasparenza nel trattato sull'Unione europea, affermando che esso segna una nuova tappa nel processo di creazione di un'unione sempre più stretta tra i popoli dell'Europa, in cui le decisioni siano prese nel modo più trasparente possibile e il più vicino possibile ai cittadini.
Allo scopo di avvicinare l'amministrazione ai cittadini e garantire una migliore qualità dell'amministrazione, deve essere adottato un codice che comprenda i principi basilari della buona condotta amministrativa per i funzionari nei loro rapporti con il pubblico.
Tale codice è utile sia per i membri del personale, in quanto li informerà in modo dettagliato delle norme da rispettare nei loro rapporti con il pubblico, sia per i cittadini, in quanto fornirà loro informazioni sulle norme di comportamento che hanno diritto ad attendersi nei loro rapporti con le amministrazioni comunitarie.
Tale codice potrà essere efficace soltanto se sarà un documento accessibile pubblicamente ai cittadini e pertanto pubblicato sotto forma di decisione analogamente alla succitata decisione sull'accesso del pubblico ai documenti della Fondazione.
Nelle risoluzioni C4-0270/98 e C4-0138/99, il Parlamento ha espresso il proprio compiacimento per l'iniziativa di un codice di buona condotta amministrativa per le istituzioni e gli organismi europei e ha sottolineato l'urgente necessità di elaborare quanto prima un codice di questo tipo.
Il Parlamento ha altresì sottolineato l'importanza di rendere tale codice quanto più possibile identico per tutte le istituzioni e organismi comunitari, accessibile per tutti i cittadini europei e di pubblicarlo nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
È pertanto auspicabile elaborare un codice che disciplini i principi di buona condotta amministrativa che i membri del personale debbono rispettare nei loro rapporti con il pubblico e che tale codice dovrebbe essere accessibile al pubblico,
HA DECISO QUANTO SEGUE:
Art. 1
Disposizione generale
Nei suoi rapporti con il pubblico, il personale della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro rispetta i principi sanciti dalla presente decisione, principi che costituiscono il codice di buona condotta amministrativa, in appresso denominato "il codice".
Art. 2
Campo di applicazione personale
1. Il codice si applica a tutti i membri del personale per i quali vigono lo statuto dei funzionari e le regolamentazioni applicabili agli altri agenti, nei loro rapporti con il pubblico.
2. La Fondazione adotta le misure necessarie per assicurare che le disposizioni previste dal presente codice si applichino anche alle altre persone alle sue dipendenze, quali impiegati con contratto di diritto privato, esperti distaccati da amministrazioni nazionali e tirocinanti.
3. Il termine "pubblico" si riferisce alle persone fisiche e giuridiche, a prescindere che abbiano o meno la propria residenza o sede registrata in uno Stato membro.
Art. 3
Campo di applicazione materiale
1. Il presente codice contiene i principi generali di buona condotta amministrativa che si applicano a tutti i rapporti dei funzionari della Fondazione con il pubblico, a meno che non siano disciplinati da disposizioni specifiche.
2. I principi esposti nel presente codice non si applicano ai rapporti tra la Fondazione e i suoi dipendenti, in quanto tali rapporti sono disciplinati dallo statuto del personale.
Art. 4
Legalità
L'agente agisce secondo la legge ed applica le norme e le procedure previste dalla legislazione comunitaria. L'agente vigila in particolare affinché le decisioni che incidono sui diritti o sugli interessi dei singoli abbiano un fondamento giuridico e che il loro contenuto sia conforme alla legge.
Art. 5
Assenza di discriminazione
1. Nel trattare richieste del pubblico e nell'adottare decisioni l'agente garantisce che sia rispettato il principio della parità di trattamento. I membri del pubblico devono ricevere un trattamento simile per problemi simili.
2. Se si verificano diversità di trattamento, l'agente garantisce che ciò sia giustificato dagli aspetti obiettivi e pertinenti del caso in questione.
3. In particolare, l'agente evita qualsiasi discriminazione ingiustificata tra membri del pubblico basata su nazionalità, sesso, razza, origine etnica, religione o credo, handicap, età o inclinamento sessuale.
Art. 6
Proporzionalità
1. Nel prendere decisioni, l'agente assicura che le misure adottate sono proporzionali all'obiettivo perseguito. In particolare l'agente evita di limitare i diritti dei cittadini o di imporre loro oneri, qualora non esista una ragionevole relazione tra tali restrizioni od oneri e la finalità dell'azione.
2. Nel prendere decisioni, l'agente cerca di trovare un giusto equilibrio tra gli interessi dei singoli e l'interesse pubblico in generale.
Art. 7
Assenza di abuso di potere
Le competenze sono esercitate unicamente per le finalità per le quali sono state conferite dalle disposizioni applicabili. In particolare l'agente evita di utilizzare tali poteri per finalità prive di fondamento giuridico o che non siano giustificate dall'interesse generale.
Art. 8
Imparzialità e indipendenza
1. L'agente è imparziale e indipendente. L'agente si astiene da qualsiasi azione arbitraria che abbia effetti negativi su membri del pubblico, nonché da qualsiasi trattamento preferenziale quali che ne siano i motivi.
2. L'agente non è condizionato da alcuna influenza esterna di qualsiasi tipo, comprese le influenze politiche, o da interessi personali.
3. L'agente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni su questioni riguardanti i propri interessi o quelli di familiari, parenti, amici e conoscenti.
Art. 9
Obiettività
Nell'adottare decisioni, l'agente tiene conto dei fattori pertinenti e assegna a ciascuno di essi il proprio peso adeguato ai fini della decisione, ignorando qualsiasi elemento irrilevante.
Art. 10
Legittime aspettative e coerenza
1. L'agente è coerente con il proprio comportamento amministrativo nonché con l'azione amministrativa della Fondazione. L'agente segue le normali prassi della Fondazione, a meno che non vi siano legittimi motivi per discostarsi da esse in un caso specifico.
2. L'agente rispetta le legittime e ragionevoli aspettative che membri del pubblico nutrono sulla base dei precedenti comportamenti della Fondazione.
Art. 11
Equità
L'agente opera in modo equo e ragionevole.