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REGOLAMENTO (EURATOM, CECA, CEE) N. 680/87 DEL CONSIGLIO del 23 febbraio 1987 che modifica il regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 1860/76 che stabilisce il regime applicabile al personale della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il regolamento (CEE) n. 1365/75 del Consiglio, del 26 maggio 1975, relativo all'istituzione di una Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro1, in particolare l'articolo 17,

visto il regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 1860/76 del Consiglio, del 29 giugno 1976, che stabilisce il regime applicabile al personale della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro2, modificato, da ultimo dal regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 510/823,

vista la proposta della Commissione,

considerando che spetta al Consiglio, su proposta della Commissione, modificare detto regime;

considerando che occorre assimilare maggiormente il regime del personale della Fondazione, in appresso denominato «regime», a quello degli agenti temporanei delle Comunità europee,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

Il testo dell'articolo 2, secondo comma, del regime è sostituito dal testo seguente:

«Il contratto concluso per una durata determinata non può superare cinque anni; l'assunzione a durata determinata può essere rinnovata una sola volta a durata

determinata. Ogni ulteriore rinnovo diventa a durata indeterminata.».

Art. 2

La tabella che figura all'articolo 4, terzo comma, del regime è sostituita dalla tabella seguente:

«Categoria

Grado

Funzione tipoAA 4

A 5Amministratore principale

A 6

A 7Amministratore

A 8Amministratore aggiunto

BB 1Assistente principale

B 2

B 3Assistente

Assistente tecnico

Assistente di segreteria

B 4

B 5Assistente aggiunto

Assistente tecnico aggiunto

Assistente di segreteria aggiunto

CC 1Segretario principale

Commesso principale

C 2

C 3Segretario stenodattilografo

Commesso

C 4

C 5Dattilografo

Commesso aggiunto

DD 1Capogruppo

D 2

D 3Agente qualificato

D 4Agente non qualificato»

Art. 3

Il testo dell'articolo 5, terzo comma, del regime è sostituito dal testo seguente:

«L'agente assegnato ad un posto corrispondente ad un grado superiore a quello per il quale è stato assunto beneficia, nel nuovo grado, dell'anzianità corrispondente allo scatto virtuale uguale o immediatamente superiore allo scatto virtuale raggiunto nel suo precedente

grado, maggiorato dell'importo dell'aumento biennale di scatto nel nuovo grado.

Per l'applicazione della presente disposizione, ciascun grado comprende una serie di scatti virtuali, in correlazione ad una serie di anzianità mensili e di stipendi virtuali progressivi, dal primo all'ultimo degli scatti reali, in ragione di un ventiquattresimo dell'aumento biennale di scatto di questo grado. In nessun caso, l'agente ottiene nel nuovo grado uno stipendio base inferiore a quello che avrebbe avuto nel grado precedente.

L'agente assegnato ad un posto corrispondente ad un grado superiore a quello per il quale è stato assunto è inquadrato almeno nel primo scatto di tale grado.».

Art. 4

Nel regime è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 5 bis

La competenza, il rendimento e il comportamento in servizio di ciascun agente sono oggetto di un rapporto periodico compilato almeno ogni due anni, alle condizioni stabilite dal direttore di concerto con la Commissione, previa consultazione del comitato del personale della Fondazione».

Art. 5

Il testo dell'articolo 11 del regime è sostituito dal testo seguente:

L'agente che sia candidato a funzioni pubbliche elettive deve chiedere un'aspettativa per motivi personali per un periodo che non può superare i tre mesi.

Il direttore prende in esame la situazione dell'agente eletto a tali funzioni. A seconda dell'importanza delle funzioni e dei doveri che esse comportano per il titolare, il diretttore decide se l'agente rimane in attività di servizio o se debba chiedere un'aspettativa per motivi personali. In quest'ultimo caso, l'aspettativa ha una durata pari a quella del mandato dell'agente. Tuttavia, per l'agente titolare di un contratto a durata determinata, la durata dell'aspettativa per motivi personali è limitata alla durata rimanente del contratto di assun-

zione.».

Art. 6

All'articolo 24 del regime è aggiunto il comma seguente:

«Quando la visita medica di cui al primo comma ha dato luogo ad un parere medico negativo, il candidato può chiedere, entro venti giorni dalla notifica fattagli dalla Fondazione, che il suo caso sia sottoposto al parere di una commissione medica composta di tre medici scelti dal direttore fra i medici di fiducia delle Comunità. Il medico che ha dato il primo parere negativo viene ascoltato dalla commissione medica. Il candidato può presentare alla commissione medica il parere di un medico di sua scelta. Quando il parere della Commissione medica conferma le conclusioni dell'esame medico di cui al primo comma, gli onorari e le spese accessorie sono sostenuti per metà dal candi-

dato.».

Art. 7

Il testo dell'articolo 25 del regime è sostituito dal testo seguente:

L'agente può essere tenuto ad effettuare un periodo di prova la cui durata non può eccedere i sei mesi.

Se, durante il periodo di prova, l'agente è impossibilitato, in seguito a malattia o infortunio, ad esercitare le sue funzioni per almeno un mese, il direttore può prolungare il periodo di prova per un periodo corrispondente.

Almeno un mese prima della scadenza del periodo di prova, viene compilato un rapporto sulle capacità dell'interessato ad espletare i compiti corrispondenti alle sue funzioni, nonché al suo rendimento e comportamento in servizio. Tale rapporto viene comunicato all'interessato il quale può formulare per iscritto le sue osservazioni. L'agente che non ha dato prova di qualità professionali sufficienti per essere mantenuto al suo posto viene licenziato.

In caso di manifesta inattitudine dell'agente in prova, il rapporto può essere compilato in qualsiasi momento del periodo in parola. Tale rapporto viene comunicato all'interessato il quale può formulare per iscritto le sue osservazioni. Sulla base di detto rapporto, il direttore può decidere di licenziare l'agente prima dello scadere del periodo di prova, con preavviso di un mese. La durata del servizio non può comunque oltrepassare il periodo normale di prova.

L'agente in prova licenziato fruisce di un'indennità pari ad un terzo dello stipendio base per ogni mese di prova compiuto.».

Art. 8

Nel regime è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 29 bis

A titolo eccezionale e per motivi debitamente giustificati, il direttore può autorizzare l'agente ad esercitare la sua attività a orario ridotto se considera che una siffatta misura coincide anche con l'interesse ben compreso della Fondazione.

Le modalità per la concessione della suddetta autorizzazione sono stabilite all'allegato VII.

L'agente autorizzato ad esercitare la sua attività a orario ridotto è tenuto ad effettuare, ogni mese, conformemente alle disposizioni adottate dal direttore, prestazioni per una durata uguale alla metà della durata normale del lavoro.».

Art. 9

Il testo dell'articolo 30, paragrafo 1, quarto comma, del regime è sostituito dal testo seguente:

«Tuttavia il beneficio del congedo di malattia retribuito non supera tre mesi o la durata dei servizi compiuti dall'agente quando questa è più lunga. Il congedo non può oltrepassare la durata del contratto.».

Art. 10

Il testo dell'articolo 33 del regime è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 33 A titolo eccezionale l'agente può ottenere, a sua domanda, un'aspettativa senza retribuzione per impellenti motivi di natura personale. Il direttore stabilisce la durata dell'aspettativa che non può superare il quarto del periodo di servizio compiuto dall'interessato né essere superiore a:

-tre mesi quando l'agente ha meno di quattro anni d'anzianità,

-sei mesi negli altri casi.

Per la durata dell'aspettativa dell'agente la copertura dei rischi di malattia ed infortunio prevista agli articoli 38 e 38 bis è sospesa.

Tuttavia, l'agente che dimostri di non poter beneficiare di alcun altro regime pubblico contro i rischi di cui agli

articoli 38 e 38 bis può, su sua richiesta presentata al più tardi nel mese successivo all'inizio dell'aspettativa senza retribuzione, continuare a beneficiare della copertura prevista da tali articoli purché versi i contributi necessari alla copertura dei rischi di cui agli articoli 38 e 38 bis in ragione della metà per tutta la durata dell'aspettativa; i contributi sono calcolati sulla base dell'ultimo stipendio base dell'agente.

Inoltre, l'agente che dimostri di non poter acquisire dei diritti ad una pensione presso un altro regime di pensioni può, su sua richiesta, continuare ad acquisire nuovi diritti alla pensione per la durata dell'aspettativa senza retribuzione, purché versi un contributo pari al triplo del tasso previsto all'articolo 41 novies; i contributi vengono calcolati sullo stipendio base dell'agente inerente al suo grado e scatto.

La durata dell'aspettativa senza retribuzione e la durata dell'aspettativa per motivi personali non sono presi in considerazione per l'applicazione dell'articolo 35, secondo comma.».

Art. 11

Il testo dell'articolo 34 del regime è sostituito dal testo seguente:

L'agente incorporato in una formazione militare per compiere il servizio di leva, il servizio sostitutivo, un periodo di istruzione militare o di richiamo alle armi, viene collocato nella posizione di congedo per servizio nazionale; per l'agente assunto in virtù di un contratto a durata determinata, questa posizione non può in alcun caso oltrepassare la durata del contratto.

L'agente incorporato in una formazione militare per compiere il servizio di leva o effettuare un servizio sostitutivo cessa di percepire la retribuzione, ma continua a beneficiare delle disposizioni del presente regime relative agli scatti periodici. Continua parimenti a beneficiare delle disposizioni relative alla pensione purché, dopo aver soddisfatto agli obblighi militari o dopo aver compiuto il servizio sostitutivo, effettui il versamento a titolo retroattivo del suo contributo al regime delle pensioni.

L'agente che debba compiere un periodo d'istruzione militare o che sia richiamato alle armi beneficia, per la durata del periodo d'istruzione militare o del richiamo, della sua retribuzione, ridotta della paga militare percepita.».

N. L 72/14. 3. 87 Articolo 12 All'articolo 38 del regime: a)il testo del paragrafo 1, primo comma, è sostituito dal testo seguente:

«1. Nei limiti dell'80 % delle spese sostenute e alle condizioni fissate dalla regolamentazione di cui all'articolo 1, paragrafo 2 dell'allegato V, l'agente, il coniuge - se questo non può beneficiare di prestazioni della stessa natura e dello stesso livello a titolo di qualsiasi altra disposizione di legge o regolamentare - i figli e le altre persone a carico ai sensi dell'articolo 7 dell'allegato IV sono coperti contro i rischi di malattia per tutto il periodo in cui l'agente esercita le sue funzioni durante i suoi congedi di malattia, nei periodi di aspettativa per motivi personali di cui all'articolo 11 e nei periodi di aspettativa senza retribuzione di cui all'articolo 33, alle condizioni fissate da questi articoli. Tale quota è portata all'85 % per le seguenti prestazioni: consultazioni e visite, interventi chirurgici, ricovero, prodotti farmaceutici, radiologia, analisi, esami di laboratorio e protesi su prescrizione medica, escluse le protesi dentarie. La quota è portata al 100 % in caso di tubercolosi, poliomielite, cancro malattia mentale ed altre malattie riconosciute di analoga gravità dalla Commissione delle Comunità europee, nonché per gli esami di diagnosi precoce e in caso di parto. I rimborsi al 100 % non si applicano tuttavia in caso di malattia professionale o di infortunio che abbiano comportato l'applicazione dell'articolo 38 bis.»; b)il testo del paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

«2. L'agente che dimostri di non poter beneficiare di alcun rimborso a titolo di un'altra assicurazione malattia, legale o regolamentare, può chiedere, al più tardi nel mese successivo alla scadenza del suo contratto, di continuare a beneficiare, per un periodo massimo di sei mesi dopo la scadenza del suo contratto, della copertura contro i rischi di malattia prevista al paragrafo 1, primo comma. Il contributo previsto dalla regolamentazione, all'articolo 1, paragrafo 2, dell'allegato V, è calcolato sull'ultimo stipendio base dell'agente. La metà del contributo è posta a carico dell'agente.

Con decisione del direttore, presa previo parere del medico designato dalla Fondazione, il termine di un mese per la presentazione della domanda e il limite di sei mesi previsto al comma precedente non si applicano quando l'interessato sia colpito da malattia grave o prolungata contratta nel corso del servizio e dichiarata all'istituzione prima dello scadere del periodo di sei mesi previsto al primo comma, purché l'interessato sei sottoponga al controllo medico prescritto dalla Fondazione.»; c)al paragrafo 4 è aggiunto il trattino seguente:

«-il coniuge divorziato di un agente, il figlio non più a carico dell'agente nonché la persona non più assimilata al figlio a carico ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, dell'allegato IV, i quali dimostrino di non poter ottenere rimborsi da parte di un altro regime di assicurazione contro le malattie, possono continuare a beneficiare, per un periodo massimo di un anno, della copertura contro i rischi di malattia prevista al paragrafo 1, a titolo di assicurati tramite l'affiliato, attraverso il quale beneficiavano di tali rimborsi; questa copertura non dà luogo alla riscossione di un contributo. Il suddetto periodo decorre a partire dalla data alla quale il divorzio è divenuto definitivo oppure a partire dalla perdita della qualifica di figlio a carico o di persona assimilata a figlio a carico.»; d)il testo del paragrafo 6, primo comma, è sostituito dal testo seguente:

«6. Il beneficiario è tenuto a dichiarare i rimborsi spese riscossi o cui può pretendere in virtù di un'altra assicurazione contro le malattie, legale o regolamentare, per se stesso o per una delle persone assicurate per il suo tramite.».