Decisione del Consiglio del 20 marzo 2000 che completa la decisione 98/627/PESC relativa ad un'azione specifica dell'Unione nel settore dell'assistenza allo sminamento (2000/231/PESC)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, considerando quanto segue:
vista l'azione comune 96/588/PESC, del 1o ottobre 1996, relativa alle mine terrestri antiuomo1, in particolare l'articolo 8, in combinato disposto con l'articolo 23, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea,
Con la decisione 98/627/PESC2, il Consiglio ha deciso che l'Unione europea deve avviare un'azione specifica dell'Unione nel settore dell'assistenza allo sminamento.
Con la decisione 98/628/PESC3, il Consiglio ha chiesto all'Unione dell'Europa occidentale (UEO) di attuare tale azione.
È opportuno fornire finanziamenti supplementari al fine di proseguire l'attuazione della decisione 98/627/PESC,
DECIDE:
Art. 1
1. L'importo di riferimento finanziario a titolo di copertura delle spese operative dovute all'attuazione della decisione 98/627/PESC è pari a 308133 EUR per l'anno 2000.
2. Tale importo si aggiunge a quello previsto nella decisione 98/627/PESC.
Art. 2
La presente decisione è notificata all'UEO secondo le conclusioni adottate dal Consiglio il 14 maggio 1996, relative alla trasmissione di documenti dell'Unione europea all'UEO.
Art. 3
La presente decisione ha effetto il giorno dell'adozione.
Art. 4
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale.
Fatto a Bruxelles, addì 20 marzo 2000. Per il Consiglio Il Presidente J. Gama