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Decisione del Consiglio del 28 novembre 2002 sulla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere relativo alle modifiche degli allegati dell'accordo tra la Comunità europea e la Nuova Zelanda sulle misure sanitarie applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale (2002/957/CE)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, considerando quanto segue:

vista la proposta della Commissione(1),

L'accordo tra la Comunità europea e la Nuova Zelanda sulle misure sanitarie applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale è stato approvato con decisione 97/132/CE del Consiglio2.

A causa di una differenza tra i sistemi di certificazione delle parti, esse non si sono notificate reciprocamente l'avvenuto completamento delle rispettive procedure per la ratifica dell'accordo, come disposto all'articolo 18, paragrafo 1, secondo comma, dell'accordo stesso.

L'accordo non è dunque entrato in vigore e, fino a quando non lo farà, sarà applicato in via provvisoria secondo quanto convenuto nell'accordo in forma di scambio di lettere allegato alla decisione 97/131/CE del Consiglio, del 17 dicembre 1996, sulla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere relativo all'applicazione provvisoria dell'accordo tra la Comunità europea e la Nuova Zelanda sulle misure sanitarie applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale3.

Talune modifiche degli allegati all'accordo concernenti la certificazione e il riconoscimento dell'equivalenza dei sistemi di certificazione per determinati prodotti sono necessarie prima che le due parti possano completare le proprie rispettive procedure e notificarsi reciprocamente il completamento delle stesse, consentendo in tal modo l'entrata in vigore dell'accordo.

Le due parti hanno confermato il loro accordo di principio sulla forma di uno scambio di lettere e sulla determinazione delle misure sanitarie applicabili agli scambi di animali vivi e prodotti di origine animale.

È dunque opportuno approvare l'accordo in forma di scambio di lettere,

DECIDE:

Art. 1

È approvato a nome della Comunità l'accordo in forma di scambio di lettere relativo alle modifiche degli allegati dell'accordo tra la Comunità europea e la Nuova Zelanda sulle misure sanitarie applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale.

Il testo dell'accordo in forma di scambio di lettere, comprese le modifiche degli allegati dell'accordo, è allegato alla presente decisione.

Art. 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare l'accordo in forma di scambio di lettere allo scopo di impegnare la Comunità.

Art. 3

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Essa si applica a decorrere dal giorno della pubblicazione.

Fatto a Bruxelles, addì 28 novembre 2002. Per il Consiglio La Presidente M. Fischer Boel (1) Proposta del 16 settembre 2002 (non ancora pubblicata nella Gazzetta Ufficiale).