Decisione della Commissione del 9 ottobre 2003 che conferisce ad agenzie esecutive la gestione degli aiuti per le misure di preadesione a favore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale da attuare nella Repubblica di Lituania nel periodo precedente l'adesione (2003/710/CE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, considerando quanto segue:
visto il regolamento (CE) n. 1266/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, sul coordinamento dell'assistenza ai paesi candidati nel quadro della strategia di preadesione e che modifica il regolamento (CEE) n. 3906/891, in particolare l'articolo 12, paragrafo 2,
visto il regolamento (CE) n. 1268/1999 del Consiglio, del 21 luglio 1999, relativo al sostegno comunitario per misure di preadesione a favore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale da attuare nei paesi candidati dell'Europa centrale e orientale nel periodo precedente all'adesione2, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 696/20033, in particolare l'articolo 4, paragrafi 5 e 6,
Il programma speciale per l'agricoltura e lo sviluppo rurale della Repubblica di Lituania (in appresso "Sapard") è stato approvato con decisione della Commissione del 27 novembre 2000(4) e modificato da ultimo dalla decisione del 9 settembre 2003, in conformità all'articolo 4, paragrafi 5 e 6, del regolamento (CE) n. 1268/1999.
Il 5 marzo 2001, il governo della Repubblica di Lituania e la Commissione, in nome della Comunità, hanno sottoscritto la convenzione pluriennale di finanziamento che stabilisce il quadro tecnico, legale e amministrativo per l'attuazione del programma Sapard, modificata dalla convenzione annuale di finanziamento per il 2002, firmata il 17 febbraio 2003 ed entrata in vigore il 6 giugno 2003.
L'autorità competente della Repubblica di Lituania ha designato un'agenzia Sapard preposta all'esecuzione di alcune delle misure contemplate dal programma. Il fondo nazionale del ministero delle Finanze è competente a svolgere le funzioni finanziarie nell'ambito dell'attuazione di Sapard.
In base ad un'analisi caso per caso delle capacità di gestione di programmi/progetti nazionali e settoriali, delle procedure di controllo finanziario e delle strutture di finanziamento pubblico, conformemente all'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1266/1999, la Commissione ha adottato la decisione 2001/857/CE, del 26 novembre 2001, che conferisce ad agenzie esecutive la gestione degli aiuti per le misure di preadesione a favore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale da attuare nella Repubblica di Lituania nel periodo precedente l'adesione5, relativamente ad alcune misure contemplate da Sapard.
La Commissione ha eseguito un'ulteriore analisi ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1266/1999 in relazione alla misura 5 "Imboschimento di terreni agricoli e miglioramento dell'infrastruttura forestale" e alla misura 8 "Assistenza tecnica, campagne di informazione e pubblicità" come previsto in Sapard. Anche nel caso delle summenzionate misure, la Commissione ritiene che la Repubblica di Lituania ottemperi al disposto degli articoli da 4 a 6 e dell'allegato del regolamento (CE) n. 2222/2000 della Commissione, del 7 giugno 2000, che stabilisce le modalità di applicazione finanziarie del regolamento (CE) n. 1268/1999 del Consiglio relativo al sostegno comunitario per misure di preadesione a favore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale da attuare nei paesi candidati dell'Europa centrale e orientale nel periodo precedente l'adesione6, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 188/20037, nonché alle prescrizioni minime fissate dall'allegato del regolamento (CE) n. 1266/1999.
È pertanto opportuno derogare all'esigenza di approvazione ex ante di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1266/1999 e conferire all'agenzia nazionale di pagamento presso il ministero dell'Agricoltura e al ministero delle Finanze, direzione del Fondo nazionale, della Repubblica di Lituania la gestione degli aiuti in forma decentrata.
Poiché le verifiche effettuate dalla Commissione in merito alle misure di sostegno 5 e 8 si fondano su un sistema che non è ancora completamente operativo in tutti i suoi elementi, è opportuno conferire in via provvisoria la gestione del Sapard al ministero dell'Agricoltura e al ministero delle Finanze, direzione del Fondo nazionale, in conformità dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2222/2000.
Il pieno conferimento della gestione del programma suddetto è previsto soltanto dopo ulteriori verifiche intese ad accertare il corretto funzionamento del sistema e dopo che siano state messe in atto le eventuali raccomandazioni formulate dalla Commissione per quanto riguarda il conferimento della gestione degli aiuti all'Agenzia nazionale di pagamento presso il ministero dell'Agricoltura e al ministero delle Finanze, direzione del Fondo nazionale.
Il 14 luglio 2003 le autorità lituane hanno proposto le norme di ammissibilità delle spese ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, della sezione B della convenzione pluriennale di finanziamento. La Commissione è invitata a prendere una decisione in proposito,
DECIDE:
Art. 1
Non è necessaria l'approvazione ex ante da parte della Commissione per la selezione dei progetti e la stipulazione dei contratti relativi alle misure 5 e 8 da parte della Repubblica di Lituania, come previsto all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1266/1999.
Art. 2
La gestione del programma Sapard è affidata provvisoriamente:
1. all'Agenzia nazionale di pagamento (Nacionalné Mokéjimo agentura) presso il ministero dell'Agricoltura della Repubblica di Lituania, Gedimino pr. 19, LT-2025, Vilnius, Repubblica di Lituania, per l'attuazione della misura 5: "Imboschimento di terreni agricoli e miglioramento dell'infrastruttura forestale" e della misura 8: "Assistenza tecnica, campagne di informazione e pubblicitarie" di cui al programma per lo sviluppo agricolo e rurale approvato con decisione del 27 novembre 2000, modificata da ultimo dalla decisione del 9 settembre 2003; nonché
2. al ministero delle Finanze, Fondo nazionale, J. Tumo-vaiganto 8A/2, LT-2600, Vilnius, Repubblica di Lituania, per i compiti finanziari che esso è chiamato a svolgere nel quadro dell'attuazione del programma Sapard relativo alla Repubblica di Lituania.
Art. 3
Le spese effettuate in applicazione della presente decisione possono essere cofinanziate dalla Comunità soltanto se sono state sostenute dai beneficiari dalla data di adozione della presente decisione o, se più tardi, dalla data dello strumento che li costituisce beneficiari per il progetto in causa, tranne per gli studi di fattibilità e correlati e per l'assistenza tecnica, nel qual caso la data è il 27 novembre 2000, purché in ogni caso non siano state pagate dall'agenzia Sapard prima della data di adozione della presente decisione.
Art. 4
Fatte salve eventuali decisioni che assegnano aiuti nel quadro del programma Sapard a beneficiari individuali, si applicano le norme per l'ammissibilità delle spese proposte dalla Repubblica di Lituania con lettera del 14 luglio 2003.
Fatto a Bruxelles, il 9 ottobre 2003. Per la Commissione Franz Fischler Membro della Commissione (4) C(2000) 3329 def.