Decisione della Commissione del 14 novembre 2003 che conferisce ad agenzie esecutive la gestione degli aiuti per le misure di preadesione a favore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale da attuare nella Repubblica di Polonia nel periodo precedente l'adesione (2003/802/CE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, considerando quanto segue:
visto il regolamento (CE) n. 1266/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, sul coordinamento dell'assistenza ai paesi candidati nel quadro della strategia di preadesione e che modifica il regolamento (CEE) n. 3906/891, in particolare l'articolo 12, paragrafo 2,
visto il regolamento (CE) n. 1268/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativo al sostegno comunitario per misure di preadesione a favore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale da attuare nei paesi candidati dell'Europa centrale e orientale nel periodo precedente all'adesione2, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 696/20033, in particolare l'articolo 4, paragrafi 5 e 6,
Il programma speciale per l'agricoltura e lo sviluppo rurale concernente la Repubblica di Polonia (di seguito denominato "Sapard") è stato approvato con decisione della Commissione del 18 ottobre 2000(4), modificata da ultimo dalla decisione della Commissione del 1o agosto 2003, conformemente all'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1268/1999.
Il 25 gennaio 2001 il governo della Polonia e la Commissione, in nome della Comunità europea, hanno firmato la convenzione pluriennale di finanziamento che stabilisce il quadro tecnico, normativo e amministrativo per l'attuazione del programma Sapard, modificata da ultimo dalla convenzione annuale di finanziamento per il 2003, firmata il 4 giugno 2003 ed entrata definitivamente in vigore il 10 giugno 2003.
L'autorità competente della Repubblica di Polonia ha designato un'agenzia Sapard preposta all'esecuzione di alcune delle misure contemplate dal programma. Per i compiti finanziari da svolgere nell'ambito dell'attuazione del programma Sapard è stato designato il Fondo nazionale, presso il ministero delle Finanze.
In base ad un'analisi caso per caso delle capacità di gestione di programmi/progetti nazionali e settoriali, delle procedure di controllo finanziario e delle strutture di finanziamento pubblico, conformemente all'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1266/1999, la Commissione ha adottato la decisione 2002/539/CE, del 2 luglio 2002, che conferisce ad agenzie esecutive la gestione degli aiuti per le misure di preadesione a favore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale da attuare nella Repubblica di Polonia nel periodo precedente l'adesione5, relativamente ad alcune misure contemplate dal programma Sapard.
Da allora, la Commissione ha svolto un'ulteriore analisi ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1266/1999, relativamente alla misura 4 "Diversificazione delle attività economiche nelle zone rurali" (di seguito denominata "misura 4") contemplata dal Sapard. Anche nel caso della summenzionata misura, la Commissione ritiene che la Repubblica di Polonia ottemperi alle disposizioni degli articoli 4, 5 e 6 e dell'allegato del regolamento (CE) n. 2222/2000 della Commissione, del 7 giugno 2000, che stabilisce le modalità di applicazione finanziarie del regolamento (CE) n. 1268/1999 del Consiglio relativo al sostegno comunitario per misure di preadesione a favore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale da attuare nei paesi candidati dell'Europa centrale e orientale nel periodo precedente l'adesione6, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 188/20037, nonché alle prescrizioni minime fissate dall'allegato del regolamento (CE) n. 1266/1999.
È pertanto opportuno derogare al requisito dell'approvazione ex ante di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1266/1999 e per quanto concerne la misura 4 affidare all'Agenzia per la ristrutturazione e l'ammodernamento dell'agricoltura e al Fondo nazionale la gestione degli aiuti in forma decentrata nella Repubblica di Polonia.
Poiché le verifiche effettuate dalla Commissione in merito alla misura 4 si fondano su un sistema che non è ancora completamente operativo in tutti i suoi elementi, è opportuno conferire in via provvisoria la gestione del programma Sapard all'Agenzia per la ristrutturazione e l'ammodernamento dell'agricoltura e al Fondo nazionale, secondo il disposto dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2222/2000.
Il pieno conferimento della gestione del programma Sapard è previsto soltanto dopo ulteriori verifiche intese ad accertare il corretto funzionamento del sistema e dopo che siano state messe in atto le eventuali raccomandazioni formulate dalla Commissione per quanto riguarda il conferimento della gestione degli aiuti all'Agenzia per la ristrutturazione e l'ammodernamento dell'agricoltura e al Fondo nazionale.
Il 27 ottobre 2003 le autorità polacche hanno proposto le condizioni di ammissibilità delle spese conformemente al disposto dell'articolo 4, paragrafo 1, della sezione B della convenzione pluriennale di finanziamento. La Commissione è invitata a prendere una decisione in merito,
DECIDE:
Art. 1
Per la selezione dei progetti e la stipulazione dei contratti relativi alla misura 4 da parte della Repubblica di Polonia, viene fatta deroga al requisito dell'approvazione ex ante da parte della Commissione di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1266/1999 del Consiglio.
Art. 2
La gestione del programma Sapard è affidata provvisoriamente:
1. All'Agenzia per la ristrutturazione e l'ammodernamento dell'agricoltura, nella sua funzione di agenzia Sapard della Repubblica di Polonia, sita in Al. Jana Pawla II nr 70, PL-00 175, Varsavia, per quanto riguarda l'attuazione della misura 4 del programma Sapard, quale è definita nel programma per l'agricoltura e lo sviluppo rurale approvato con la summenzionata decisione della Commissione; e
2. Al Fondo nazionale, presso il ministero delle finanze della Repubblica di Polonia, sito in Swietokrzyska 12, PL-00 916, Varsavia, per quanto riguarda i compiti finanziari da svolgere nell'ambito dell'attuazione del programma Sapard per la Repubblica di Polonia relativamente alla misura 4.
Art. 3
Fatta salva qualsiasi decisione di concessione di contributi a singoli beneficiari nell'ambito del programma Sapard, alla misura 4 si applicano le condizioni di ammissibilità delle spese proposte dalla Repubblica di Polonia nel manuale operativo inviato alla Commissione il 27 ottobre 2003 e registrato in Commissione con il numero AGR A/36434.
Fatto a Bruxelles, il 14 novembre 2003. Per la Commissione Franz Fischler Membro della Commissione (4) C(2000) 3040.