Decisione della Commissione del 5 dicembre 2003 che conferisce ad agenzie esecutive la gestione degli aiuti per le misure di preadesione a favore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale da attuare in Romania nel periodo precedente l'adesione (2003/846/CE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, considerando quanto segue:
visto il regolamento (CE) n. 1266/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, sul coordinamento dell'assistenza ai paesi candidati nel quadro della strategia di preadesione e che modifica il regolamento (CEE) n. 3906/891, in particolare l'articolo 12, paragrafo 2,
visto il regolamento (CE) n. 1268/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativo al sostegno comunitario per misure di preadesione a favore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale da attuare nei paesi candidati dell'Europa centrale e orientale nel periodo precedente all'adesione2, in particolare l'articolo 4, paragrafi 5 e 6,
Il programma speciale per l'agricoltura e lo sviluppo rurale concernente la Romania (in appresso, "Sapard") è stato approvato con la decisione della Commissione del 12 dicembre 2000(3), modificata da ultimo dalla decisione della Commissione, del 1o agosto 2003, conformemente all'articolo 4, paragrafi 5 e 6, del regolamento (CE) n. 1268/1999.
Il 2 febbraio 2001 il governo della Romania e la Commissione, in nome della Comunità europea, hanno firmato la convenzione pluriennale di finanziamento che stabilisce il quadro tecnico, normativo e amministrativo per l'attuazione del programma Sapard, modificata da ultimo dalla convenzione annuale di finanziamento per il 2002, firmata il 1o aprile 2003 ed entrata definitivamente in vigore il 12 maggio 2003.
L'autorità competente della Romania ha designato l'agenzia Sapard, ente pubblico con personalità giuridica, che fa capo al ministero dell'Agricoltura, delle Foreste, delle Acque e dell'Ambiente per l'attuazione di alcune delle misure definite nel programma Sapard. Al ministero delle Finanze, direzione del Fondo nazionale, sono state affidate le funzioni finanziarie da svolgere nel quadro dell'attuazione del Sapard.
In base ad un'analisi caso per caso della capacità di gestione di programmi/progetti nazionali e settoriali, delle procedure di controllo finanziario e delle strutture di finanziamento pubblico, come previsto all'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1266/1999, la Commissione ha adottato la decisione 2002/638/CE, del 31 luglio 2002, che conferisce ad agenzie esecutive la gestione degli aiuti per le misure di preadesione a favore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale da attuare in Romania nel periodo precedente l'adesione4, relativamente ad alcune misure previste nel Sapard.
La Commissione ha eseguito un'ulteriore analisi ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1266/1999 in relazione alla misura 3.1 "Investimenti nelle aziende agricole", alla misura 3.4 "Sviluppo e diversificazione delle attività economiche, attività plurime e fonti alternative di reddito" e alla misura 4.1 "Miglioramento della formazione professionale" contemplate dal Sapard. Anche nel caso delle summenzionate misure, la Commissione ritiene che la Romania ottemperi alle disposizioni degli articoli 4, 5 e 6 e dell'allegato del regolamento (CE) n. 2222/2000 della Commissione, del 7 giugno 2000, che stabilisce le modalità di applicazione finanziarie del regolamento (CE) n. 1268/1999 del Consiglio relativo al sostegno comunitario per misure di preadesione a favore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale da attuare nei paesi candidati dell'Europa centrale e orientale nel periodo precedente l'adesione5, nonché alle prescrizioni minime fissate dall'allegato del regolamento (CE) n. 1266/1999.
È pertanto opportuno derogare al requisito dell'approvazione ex ante previsto all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1266/1999 e, per quanto concerne le misure 3.1, 3.4 e 4.1, affidare all'agenzia Sapard e al Fondo nazionale del ministero delle Finanze la gestione degli aiuti in forma decentrata in Romania.
Poiché le verifiche effettuate dalla Commissione in merito alle misure 3.1, 3.4 e 4.1 si fondano su un sistema che non è ancora completamente operativo per tutti i suoi elementi, è opportuno conferire in via provvisoria la gestione del Sapard all'agenzia Sapard e al Fondo nazionale del ministero delle Finanze, in conformità dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2222/2000.
Il pieno conferimento della gestione del programma suddetto è previsto soltanto dopo ulteriori verifiche intese ad accertare il corretto funzionamento del sistema e dopo che siano state messe in atto le eventuali raccomandazioni formulate dalla Commissione per quanto riguarda il conferimento della gestione degli aiuti all'agenzia Sapard, che fa capo al ministero dell'Agricoltura, delle Foreste, delle Acque e dell'Ambiente, e al Fondo nazionale del ministero delle Finanze.
Il 22 luglio 2003 le autorità romene hanno proposto le condizioni di ammissibilità delle spese conformemente al disposto dell'articolo 4, paragrafo 1, della sezione B della convenzione pluriennale di finanziamento. Tale elenco è stato parzialmente modificato con lettera del 22 settembre 2003. La Commissione è invitata a prendere una decisione in merito,
DECIDE:
Art. 1
Per la selezione dei progetti e la stipulazione dei contratti relativi alle misure 3.1, 3.4 e 4.1 da parte della Romania, viene fatta deroga al requisito dell'approvazione ex ante da parte della Commissione previsto all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1266/1999.
Art. 2
La gestione del programma Sapard è affidata provvisoriamente:
1. all'agenzia Sapard in seno al ministero dell'Agricoltura, delle Foreste, delle Acque e dell'Ambiente, Negustori Street 1 B, Sector 2, Bucarest, per l'attuazione della misura 3.1 "Investimenti nelle aziende agricole", della misura 3.4 "Sviluppo e diversificazione delle attività economiche, attività plurime e fonti alternative di reddito" e della misura 4.1 "Miglioramento della formazione professionale", quali definite nel programma per l'agricoltura e lo sviluppo rurale approvato con la decisione C(2000) 3742 def. della Commissione, del 12 dicembre 2000, modificata da ultimo dalla decisione della Commissione adottata l'1 agosto 2003;
2. al Fondo nazionale in seno al ministero delle Finanze, Apolodor Street 17, Sector 5, RO 70663 Bucarest, per quanto riguarda i compiti finanziari da svolgere nell'ambito dell'attuazione del programma Sapard per le misure 3.1, 3.4 e 4.1 per la Romania.
Art. 3
Le spese effettuate in applicazione della presente decisione possono essere cofinanziate dalla Comunità soltanto se sono state sostenute dai beneficiari dalla data della presente decisione o, se più tardi, dalla data dello strumento che li costituisce beneficiari per il progetto in causa, tranne per gli studi di fattibilità e correlati, qualora tale data sia il 12 dicembre 2000, purché in ogni caso non siano state pagate dall'agenzia Sapard prima della data della presente decisione.
Art. 4
Fatta salva qualsiasi decisione di concessione di contributi a singoli beneficiari nell'ambito del programma Sapard, si applicano le condizioni di ammissibilità delle spese proposte dalla Romania con lettera n. 1015 del 22 luglio 2003, protocollata alla Commissione con il n. 19976, modificate con lettera n. 11012 del 22 settembre 2003, protocollata alla Commissione con il n. 26843.
Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 2003. Per la Commissione Franz Fischler Membro della Commissione (3) C(2000) 3742 def.