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Decisione del Consiglio del 22 novembre 2004 riguardante l’adesione della Repubblica moldova all’accordo relativo alla creazione di un Centro internazionale di scienza e tecnologia in Ucraina concluso il 25 ottobre 1993 fra il Canada, la Svezia, l’Ucraina e gli Stati Uniti d’America (2004/823/CE, Euratom)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il regolamento (CE) n. 1766/98 del Consiglio, del 30 luglio 1998, concernente l’adesione della Comunità europea e della Comunità europea dell’energia atomica, che costituiscono un’unica parte, all’accordo relativo alla creazione di un Centro internazionale di scienza e tecnologia in Ucraina, concluso il 25 ottobre 1993, da Canada, Svezia, Ucraina e Stati Uniti d’America1, in particolare l’articolo 3, paragrafi 1, 3 e 4,

visto il regolamento (Euratom) n. 2387/98 della Commissione, del 3 novembre 1998, concernente l’adesione della Comunità europea dell’energia atomica e della Comunità europea, che agiscono come un’unica parte ai fini del presente atto, all’accordo relativo alla creazione di un Centro internazionale di scienza e tecnologia in Ucraina, concluso nel 1993 da Canada, Svezia, Ucraina e Stati Uniti d’America2, in particolare l’articolo 2,

vista la proposta della Commissione,

Il 25 ottobre 1993 il Canada, la Svezia, l’Ucraina e gli Stati Uniti d’America hanno concluso l’accordo relativo alla creazione di un Centro internazionale di scienza e tecnologia in Ucraina (in appresso «l’accordo»).

Con regolamento (CE) n. 1766/98 del Consiglio e regolamento (Euratom) n. 2387/98 della Commissione, la Comunità europea e la Comunità europea dell’energia atomica (in appresso «le Comunità»), che costituiscono un’unica parte, hanno aderito all’accordo.

Il 12 febbraio 2004 la Repubblica moldova ha depositato presso il segretariato del Centro lo strumento di adesione della Moldova all’accordo. Conformemente all’articolo XIII dell’accordo spetta al consiglio d’amministrazione del Centro approvare tale adesione.

Le Comunità sono rappresentate nell’ambito del consiglio d’amministrazione del Centro dalla presidenza del Consiglio e dalla Commissione. La posizione delle Comunità per le questioni che rientrano nel campo d’applicazione dell’articolo XIII dell’accordo è determinata dal Consiglio ed espressa, di norma, dalla presidenza,

DECIDE:

Art. 1

L’adesione della Repubblica moldova all’accordo relativo alla creazione di un Centro internazionale di scienza e tecnologia in Ucraina, concluso il 25 ottobre 1993 fra il Canada, la Svezia, l’Ucraina e gli Stati Uniti d’America, è approvata per conto delle Comunità.

Art. 2

La presidenza del Consiglio esprime, in seno al consiglio di amministrazione del Centro, l’approvazione delle Comunità per quanto riguarda l’adesione della Repubblica moldova all’accordo.

Fatto a Bruxelles, addì 22 novembre 2004. Per il Consiglio Il presidente B. R. Bot