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DECISIONE DEL CONSIGLIO del 2 dicembre 2005 relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, del protocollo UNECE sui registri delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti (2006/61/CE)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, l'articolo 300, paragrafo 3, primo comma, e l'articolo 300, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo1,

Il protocollo UNECE sui registri delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti (di seguito «protocollo») mira a migliorare l'accesso del pubblico alle informazioni, in sintonia con la convenzione UNECE sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (di seguito «convenzione di Aarhus»).

La Comunità ha firmato la convenzione di Aarhus il 25 giugno 1998 e l'ha approvata con decisione 2005/370/CE2.

La Comunità ha firmato il protocollo il 21 maggio 2003.

Il protocollo è aperto alla ratifica, all'accettazione o all'approvazione degli Stati firmatari e delle organizzazioni regionali d’integrazione economica.

In base al protocollo, le organizzazioni regionali d’integrazione economica devono dichiarare, nel rispettivo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, il proprio ambito di competenza nelle materie disciplinate dal protocollo.

Il regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 gennaio 2006, relativo all'istituzione di un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti3, ha inserito nel diritto comunitario le disposizioni del protocollo.

L'articolo 20 del protocollo stabilisce una procedura semplificata e accelerata per la modifica dei suoi allegati.

È pertanto opportuno approvare il protocollo a nome della Comunità,

DECIDE:

Art. 1

È approvato a nome della Comunità il protocollo UNECE sui registri delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti. Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione come allegato A.

Art. 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la (le) persona (persone) abilitata (abilitate) a depositare lo strumento di approvazione presso il segretario generale delle Nazioni Unite, a norma dell'articolo 25 del protocollo.

Art. 3

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la (le) persona (persone) abilitata (abilitate) a depositare, a nome della Comunità, la dichiarazione di competenza riportata nell'allegato B della presente decisione, a norma dell'articolo 26, paragrafo 4, del protocollo.

Art. 4

1. Per quanto riguarda le questioni di competenza della Comunità, la Commissione è autorizzata ad approvare, a nome della Comunità, ogni eventuale emendamento degli allegati del protocollo a norma dell'articolo 20.

2. Nello svolgere tale compito, la Commissione è assistita da un comitato speciale designato dal Consiglio.

3. L'autorizzazione di cui al paragrafo 1 è limitata agli emendamenti che siano coerenti con la pertinente normativa comunitaria relativa all'istituzione di un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e che non comportino modifiche della normativa comunitaria pertinente.

4. In caso di mancato recepimento di un emendamento degli allegati del protocollo nella pertinente normativa comunitaria entro dodici mesi dalla data di trasmissione da parte del depositario, la Commissione fornisce per iscritto al depositario una notifica di non accettazione per detto emendamento a norma dell'articolo 20, paragrafo 8, del protocollo prima della scadenza del termine di dodici mesi. Una volta recepito l'emendamento, la Commissione provvede a ritirare immediatamente la notifica.

Art. 5

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 2 dicembre 2005. Per il Consiglio La presidente M. BECKETT