Decisione della Commissione del 2 agosto 2006 recante aggiornamento degli allegati della Convenzione monetaria tra il governo della Repubblica francese, per conto della Comunità europea, e il governo di Sua Altezza Serenissima il Principe di Monaco (2006/558/CE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 111, paragrafo 3,
vista la Convenzione monetaria del 24 dicembre 2001 tra il governo della Repubblica francese, per conto della Comunità europea, e il governo di Sua Altezza Serenissima il Principe di Monaco1, in particolare l’articolo 11, paragrafi 3 e 5,
L’articolo 11, paragrafo 2, della Convenzione monetaria tra il governo della Repubblica francese, per conto della Comunità europea, e il governo di Sua Altezza Serenissima il Principe di Monaco (di seguito la «Convenzione monetaria») stabilisce che il Principato di Monaco deve applicare le disposizioni adottate dalla Francia per recepire taluni atti comunitari relativi all’attività e al controllo degli enti creditizi e alla prevenzione dei rischi sistemici nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento e consegna titoli. Gli atti in questione sono riportati nell’allegato A della Convenzione. Poiché un certo numero di atti riportati nell’allegato A sono stati modificati, gli atti di modifica dovrebbero essere inseriti in detto allegato. Nell’allegato A dovrebbe essere inclusa inoltre una serie di atti adottati dalla Comunità che rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 11, paragrafo 2, della Convenzione monetaria.
La direttiva 2001/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, che modifica le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE e 86/635/CEE per quanto riguarda le regole di valutazione per i conti annuali e consolidati di taluni tipi di società nonché di banche e di altre istituzioni finanziarie2, riguarda l’attività e il controllo degli enti creditizi e modifica la direttiva 86/635/CEE del Consiglio3, inclusa nell’allegato A. Essa rientra pertanto nel campo di applicazione dell’articolo 11, paragrafo 2, della Convenzione monetaria e dovrebbe essere inserita nell’allegato A.
La direttiva 2003/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2003, che modifica le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE, 86/635/CEE e 91/674/CEE relative ai conti annuali e ai conti consolidati di taluni tipi di società, delle banche e altri istituti finanziari e delle imprese di assicurazione4, riguarda l’attività e il controllo degli enti creditizi e modifica la direttiva 86/635/CEE. Essa rientra pertanto nel campo di applicazione dell’articolo 11, paragrafo 2, della Convenzione monetaria e dovrebbe essere inserita nell’allegato A.
La direttiva 2002/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 giugno 2002, relativa ai contratti di garanzia finanziaria5, riguarda la prevenzione dei rischi sistemici nei sistemi di regolamento e consegna titoli. Essa rientra pertanto nel campo di applicazione dell’articolo 11, paragrafo 2, della Convenzione monetaria e dovrebbe essere inserita nell’allegato A.
La direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti a un conglomerato finanziario e che modifica le direttive 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE e 93/22/CEE del Consiglio e le direttive 98/78/CE e 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio6, riguarda l’attività e il controllo degli enti creditizi. Essa rientra pertanto nel campo di applicazione dell’articolo 11, paragrafo 2, della Convenzione monetaria e dovrebbe essere inserita nell’allegato A.
La direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio7, riguarda l’attività e il controllo degli enti creditizi. Essa rientra pertanto nel campo di applicazione dell’articolo 11, paragrafo 2, della Convenzione monetaria e dovrebbe essere inserita nell’allegato A.
La direttiva 2006/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, che modifica la direttiva 2004/39/CE relativa ai mercati degli strumenti finanziari per quanto riguarda talune scadenze8, modifica la direttiva 2004/39/CE. Essa dovrebbe pertanto essere inclusa nell’allegato A.
Un atto attualmente inserito nell’allegato A dovrebbe essere rimosso dallo stesso. La direttiva 97/5/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, sui bonifici transfrontalieri9, riguarda soprattutto aspetti relativi alla protezione dei consumatori e non rientra pertanto nel campo di applicazione dell’articolo 11, paragrafo 2, della Convenzione monetaria.
L’articolo 11, paragrafo 4, della Convenzione monetaria stabilisce che il Principato di Monaco deve adottare misure equivalenti a quelle adottate dagli Stati membri ai fini dell’applicazione degli atti comunitari necessari all’attuazione della Convenzione monetaria. Gli atti in questione sono elencati nell’allegato B della Convenzione. La decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti10, è finalizzata a integrare e garantire la coerenza delle disposizioni relative alla protezione di tutti i mezzi di pagamento denominati in euro. Essa rientra nel campo di applicazione dell’articolo 9 (lotta contro la falsificazione e la contraffazione) della Convenzione monetaria, in particolare nell’ambito dei moderni sistemi bancari. In particolare l’inclusione della decisione quadro 2001/413/GAI è necessaria per integrare le misure di protezione di cui alla decisione quadro 2000/383/GAI del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativa al rafforzamento della tutela per mezzo di sanzioni penali e altre sanzioni contro la falsificazione di monete in relazione all’introduzione dell’euro11, di cui si fa menzione all’articolo 9 della Convenzione monetaria. Essa è pertanto necessaria ai fini dell’attuazione della Convenzione monetaria e dovrebbe essere inserita nell’allegato B della stessa.
Il regolamento (CE) n. 2182/2004 del Consiglio, del 6 dicembre 2004, relativo a medaglie e gettoni simili alle monete metalliche in euro12, è finalizzato a prevenire l’uso di medaglie e gettoni come mezzi di pagamento in euro e rientra quindi nel campo di applicazione dell’articolo 9 della Convenzione monetaria. Esso è pertanto necessario ai fini dell’attuazione della Convenzione monetaria e dovrebbe essere inserito nell’allegato B della stessa.
Gli allegati della Convenzione monetaria dovrebbero quindi essere modificati di conseguenza. Per motivi di chiarezza occorre sostituire interamente gli allegati in questione.
Le autorità monegasche non hanno chiesto, come previsto dall’articolo 11, paragrafo 5, della Convenzione monetaria, la convocazione del comitato misto istituito dall’articolo 14 della stessa Convenzione nelle due settimane successive all’adozione del regolamento (CE) n. 2182/2004 allo scopo di aggiornare l’allegato B di detta Convenzione. Gli allegati A e B della Convenzione monetaria sono stati pertanto aggiornati entrambi dalla Commissione.
Nelle riunioni del 17 giugno 2004 e del 16 giugno 2005, la Commissione ha informato il comitato misto della necessità di aggiornare gli allegati A e B della Convenzione monetaria. Il comitato misto ha preso atto della posizione della Commissione,
DECIDE:
Art. unico
Gli allegati della Convenzione monetaria tra il governo della Repubblica francese, per conto della Comunità europea, e il governo di Sua Altezza Serenissima il Principe di Monaco sono sostituiti dal testo dell’allegato della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 2 agosto 2006. Per la Commissione Joaquín Almunia Membro della Commissione