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Decisione del Consiglio del 19 febbraio 2007 che proroga il periodo di applicazione delle misure previste dalla decisione 2002/148/CE, che conclude le consultazioni con lo Zimbabwe ai sensi dell’articolo 96 dell’accordo di partenariato ACP-CE (2007/127/CE)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto l’accordo di partenariato ACP-CE firmato a Cotonou il 23 giugno 20001 e riveduto a Lussemburgo il 25 agosto 20052,

visto l’accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, relativo ai provvedimenti da prendere ed alle procedure da seguire per l’applicazione dell’accordo di partenariato ACP-CE3, in particolare l’articolo 3,

vista la proposta della Commissione,

Con la decisione 2002/148/CE4 sono state concluse le consultazioni con la Repubblica dello Zimbabwe ai sensi dell’articolo 96, paragrafo 2, lettera c), dell’accordo di partenariato ACP-CE e sono state adottate misure appropriate, come specificato nell’allegato della predetta decisione.

Con la decisione 2006/114/CE l’applicazione delle misure di cui all’articolo 2 della decisione 2002/148/CE, che era stata prorogata fino al 20 febbraio 2004 dall’articolo 1 della decisione 2003/112/CE5, fino al 20 febbraio 2005 dall’articolo 1 della decisione 2004/157/CE6 e fino al 20 febbraio 2006 dall’articolo 1 della decisione 2005/139/CE7, è stata prorogata di un ulteriore periodo di 12 mesi fino al 20 febbraio 2007.

Il governo dello Zimbabwe continua a violare gli elementi essenziali di cui all’articolo 9 dell’accordo di partenariato ACP-CE e le attuali condizioni nel paese non sono tali da garantire il rispetto dei diritti umani, dei principi democratici e dello Stato di diritto.

È opportuno pertanto prorogare il periodo di applicazione delle misure,

DECIDE:

Art. 1

Il periodo di applicazione delle misure di cui all’articolo 2 della decisione 2002/148/CE è prorogato fino al 20 febbraio 2008. Tali misure sono oggetto di regolare riesame.

La lettera riportata nell’allegato della presente decisione è indirizzata al presidente dello Zimbabwe.

Art. 2

La presente decisione entra in vigore alla data dell’adozione.

Essa è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 19 febbraio 2007. Per il Consiglio Il presidente M. Glos