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Decisione 2008/616/GAI del Consiglio del 23 giugno 2008 relativa all’attuazione della decisione 2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera

Testo vigente

Questo elemento non esiste alla data scelta.

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto l’articolo 33 della decisione 2008/615/GAI del Consiglio1,

vista l’iniziativa della Repubblica federale di Germania,

visto il parere del Parlamento europeo2,

Il 23 giugno 2008 il Consiglio ha adottato la decisione 2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera.

Con la decisione 2008/615/GAI sono stati recepiti nel quadro giuridico dell’Unione europea gli elementi fondamentali del trattato del 27 maggio 2005 fra il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica d’Austria riguardante l’approfondimento della cooperazione transfrontaliera, in particolare al fine di lottare contro il terrorismo, la criminalità transfrontaliera e la migrazione illegale (di seguito «trattato di Prüm»).

L’articolo 33 della decisione 2008/615/GAI prevede che il Consiglio adotti le misure necessarie per l’attuazione della decisione 2008/615/GAI a livello dell’Unione secondo la procedura di cui all’articolo 34, paragrafo 2, lettera c), seconda frase, del trattato sull’Unione europea. Tali misure devono basarsi sull’accordo attuativo del 5 dicembre 2006 per quanto concerne l’attuazione amministrativa e tecnica e l’applicazione del trattato di Prüm.

La presente decisione stabilisce le disposizioni normative comuni indispensabili per l’attuazione amministrativa e tecnica delle forme di cooperazione previste nella decisione 2008/615/GAI. L’allegato della presente decisione contiene modalità di applicazione di natura tecnica. Inoltre, un manuale distinto, contenente esclusivamente informazioni fattuali che devono essere fornite dagli Stati membri, sarà elaborato e aggiornato dal segretariato generale del Consiglio.

Tenuto conto delle capacità tecniche, le consultazioni di routine di nuovi profili DNA saranno in linea di massima effettuate attraverso singole consultazioni per le quali saranno trovate le soluzioni appropriate a livello tecnico,

DECIDE:

Capo I. Disposizioni generali

Art. 1 Obiettivo

L’obiettivo della presente decisione è di stabilire le disposizioni amministrative e tecniche necessarie all’attuazione della decisione 2008/615/GAI, in particolare per quanto riguarda lo scambio automatizzato di dati sul DNA, dati dattiloscopici e dati di immatricolazione dei veicoli di cui al capo 2 di tale decisione, nonché per le altre forme di cooperazione previste al capo 5 della stessa.

Art. 2 Definizioni

Ai fini della presente decisione, si intende per:

  1. a) «consultazione» e «raffronto», di cui agli articoli 3, 4 e 9 della decisione 2008/615/GAI, le procedure mediante cui si stabilisce se vi sia concordanza tra, rispettivamente, i dati sul DNA o i dati dattiloscopici comunicati da uno Stato membro e i dati sul DNA o i dati dattiloscopici memorizzati nella banche dati di uno, di alcuni o di tutti gli Stati membri;

  2. b) «consultazione automatizzata», di cui all’articolo 12 della decisione 2008/615/GAI, la procedura di accesso on line per consultare le basi di dati di uno, di alcuni o di tutti gli Stati membri;

  3. c) «profilo DNA» un codice alfanumerico che rappresenta una serie di caratteristiche identificative della parte non codificante di un campione di DNA umano analizzato, vale a dire la struttura molecolare particolare dei vari loci del DNA;

  4. d) «parte non codificante del DNA» regioni cromosomiche che non contengono alcuna espressione genetica, vale a dire che notoriamente non forniscono alcuna proprietà funzionale di un organismo;

  5. e) «dati indicizzati sul DNA» profilo DNA e numero di riferimento;

  6. f) «profilo DNA indicizzato» il profilo DNA di una persona identificata;

  7. g) «profilo DNA non identificato» profilo DNA ottenuto da tracce rilevate nel corso delle indagini sui reati e appartenente ad una persona non ancora identificata;

  8. h) «annotazione» contrassegno apposto da uno Stato membro su un profilo DNA contenuto nella banca dati nazionale, indicante il fatto che è già stata evidenziata una concordanza su tale profilo DNA in seguito a una consultazione o a un raffronto realizzati da un altro Stato membro;

  9. i) «dati dattiloscopici» immagini delle impronte digitali, immagini delle impronte digitali latenti, impronte palmari, impronte palmari latenti e modelli di tali immagini (minutiae codificate), quando sono memorizzati e trattati in una banca dati automatizzata;

  10. j) «dati di immatricolazione dei veicoli» l’insieme dei dati di cui al capo 3 dell’allegato della presente decisione;

  11. k) «caso per caso», espressione di cui all’articolo 3, paragrafo 1, seconda frase, all’articolo 9, paragrafo 1, seconda frase, e all’articolo 12, paragrafo 1, della decisione 2008/615/GAI, un singolo fascicolo d’indagine o fascicolo penale. Se tale fascicolo contiene più di un profilo DNA, dato dattiloscopico o dato di immatricolazione di un veicolo, questi possono essere trasmessi insieme come singola domanda.

Capo 2. Disposizioni comuni per lo scambio di dati

Capo 3. Dati sul dna

Capo 4. Dati dattiloscopici

Capo 5. Dati di immatricolazione dei veicoli

Capo 6. Cooperazione di polizia

Art. 17 Pattugliamenti congiunti e altre operazioni congiunte

1. Conformemente al capo 5 della decisione 2008/615/GAI, in particolare alle dichiarazioni presentate a norma dell’articolo 17, paragrafo 4, e dell’articolo 19, paragrafi 2 e 4, di tale decisione, ciascuno Stato membro designa uno o più punti di contatto al fine di consentire agli altri Stati membri di rivolgersi alle autorità competenti e ogni Stato membro può definire le procedure per porre in essere pattugliamenti congiunti e altre operazioni congiunte, le procedure per le iniziative degli altri Stati membri con riguardo a tali operazioni, nonché altri aspetti pratici e le modalità operative relative a tali operazioni.

2. Il segretariato generale del Consiglio compila e aggiorna un elenco dei punti di contatto e comunica alle autorità competenti qualsiasi variazione apportata a tale elenco.

3. Le autorità competenti di ciascuno Stato membro possono assumere l’iniziativa di porre in essere un’operazione congiunta. Prima dell’avvio di un’operazione specifica, le autorità competenti di cui al paragrafo 2 prendono accordi verbali o scritti che possono riguardare i seguenti aspetti:

  1. a) le autorità competenti degli Stati membri per l’operazione;

  2. b) lo scopo specifico dell’operazione;

  3. c) lo Stato membro di destinazione in cui l’operazione deve avere luogo;

  4. d) la zona geografica dello Stato membro di destinazione in cui l’operazione deve avere luogo;

  5. e) il periodo coperto dall’operazione;

  6. f) l’assistenza specifica che lo Stato membro o gli Stati membri di origine devono fornire allo Stato membro di destinazione, compresi funzionari o altri agenti, elementi materiali e finanziari;

  7. g) i funzionari che partecipano all’operazione;

  8. h) il funzionario responsabile dell’operazione;

  9. i) i poteri che i funzionari e altri agenti dello Stato membro o degli Stati membri di origine possono esercitare nello Stato membro di destinazione durante l’operazione;

  10. j) le armi, le munizioni e le attrezzature specifiche che i funzionari dello Stato membro di origine possono utilizzare durante l’operazione a norma della decisione 2008/615/GAI;

  11. k) le modalità logistiche relative al trasporto, all’alloggio e alla sicurezza;

  12. l) la ripartizione delle spese dell’operazione congiunta, se differisce da quanto disposto dall’articolo 34, prima frase, della decisione 2008/615/GAI

  13. m) qualsiasi altro eventuale elemento richiesto.

4. Le dichiarazioni, le procedure e le designazioni di cui al presente articolo figurano nel manuale di cui all’articolo 18, paragrafo 2.

Capo 7. Disposizioni finali

Art. 19 Autorità indipendenti preposte alla protezione dei dati

A norma dell’articolo 18, paragrafo 2, della presente decisione, gli Stati membri comunicano al segretariato generale del Consiglio le autorità indipendenti preposte alla protezione dei dati o le autorità giudiziarie di cui all’articolo 30, paragrafo 5, della decisione 2008/615/GAI.

Art. 20 Preparazione delle decisioni di cui all’articolo 25, paragrafo 2, della decisione 2008/615/GAI

Art. 22 Rapporto con l’accordo attuativo del trattato di Prüm

Per gli Stati membri vincolati dal trattato di Prüm le pertinenti disposizioni della presente decisione e del relativo allegato, una volta pienamente in vigore, prevalgono sulle disposizioni corrispondenti contemplate dall’accordo attuativo del trattato di Prüm. Eventuali altre disposizioni dell’accordo attuativo restano applicabili fra le parti contraenti del trattato di Prüm.

Art. 24 Applicazione

La presente decisione ha effetto venti giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Lussemburgo, addì 23 giugno 2008. Per il Consiglio Il presidente I. Jarc