Decisione del Consiglio del 26 ottobre 2009 relativa alla conclusione del protocollo recante modifica dell’accordo sul trasporto marittimo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il governo della Repubblica popolare cinese, dall’altro (2009/825/CE)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 80, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, e l’articolo 300, paragrafo 3, primo comma,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo,
L’accordo sul trasporto marittimo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il governo della Repubblica popolare cinese, dall’altro1, è stato firmato a Bruxelles il 6 dicembre 2002. È stato successivamente concluso il 31 gennaio 2008 a norma della decisione 2008/143/CE del 28 gennaio 20082 ed è entrato in vigore il 1o marzo 2008.
Un protocollo recante modifica dell’accordo sul trasporto marittimo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il governo della Repubblica popolare cinese, dall’altra, per tenere conto dell’adesione all’Unione europea della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca è stato firmato a Pechino il 5 settembre 2005 e concluso a norma della decisione 2008/144/CE del 28 gennaio 20083.
A norma dell’articolo 6, paragrafo 2, dell’atto di adesione del 20054, la Repubblica di Bulgaria e la Romania devono aderire all’accordo tramite un protocollo tra il Consiglio e la Repubblica popolare cinese.
Il protocollo recante modifica dell’accordo sul trasporto marittimo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il governo della Repubblica popolare cinese, dall’altra5, per tenere conto dell’adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all’Unione europea, è stato firmato a Bruxelles il 31 marzo 2009.
Le necessarie procedure costituzionali e istituzionali sono state espletate ed è pertanto opportuno approvare il protocollo,
DECIDE:
Art. 1
Il protocollo recante modifica dell’accordo sul trasporto marittimo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il governo della Repubblica popolare cinese, dall’altra, per tenere conto dell’adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all’Unione europea, è approvato a nome della Comunità.
Art. 2
Il presidente del Consiglio procede, a nome della Comunità europea e dei suoi Stati membri, alla notifica di cui all’articolo 3 del protocollo.
Fatto a Lussemburgo, addì 26 ottobre 2009. Per il Consiglio La presidente C. Malmström