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Decisione della Commissione del 30 novembre 2009 che conferisce alla Repubblica di Croazia la gestione degli aiuti a titolo della componente V «sviluppo rurale» dello strumento di assistenza preadesione per le misure preadesione 101 e 103 nel periodo precedente all’adesione (2009/871/CE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio, del 17 luglio 2006, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA)1,

visto il regolamento (CE) n. 718/2007 della Commissione, del 12 giugno 2007, che attua il regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA)2, in particolare gli articoli 18 e 186,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (di seguito «il regolamento finanziario»)3, in particolare l’articolo 53 quater e l’articolo 56, paragrafo 2,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d’esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (di seguito «le modalità d’esecuzione»)4, in particolare l’articolo 35,

Il regolamento (CE) n. 1085/2006 stabilisce gli obiettivi e i principi fondamentali per l’assistenza preadesione ai paesi candidati effettivi e potenziali per il periodo dal 2007 al 2013 e ne assegna l’attuazione alla Commissione.

Gli articoli 11, 12, 13, 14, 18 e 186 del regolamento (CE) n. 718/2007 autorizzano la Commissione a conferire ai paesi beneficiari i poteri di gestione e definiscono le condizioni per tale conferimento per quanto riguarda la componente V «sviluppo rurale» dello strumento di assistenza preadesione.

A norma dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 718/2007, la Commissione e il paese beneficiario concludono un accordo quadro al fine di definire e concordare le regole della cooperazione riguardante l’assistenza finanziaria CE a favore del paese beneficiario. Ove opportuno, l’accordo quadro può essere integrato da un accordo settoriale, o da accordi settoriali, contenenti le disposizioni specifiche relative alle singole componenti.

Per il conferimento dei poteri di gestione al paese beneficiario occorre che siano soddisfatte le condizioni stabilite dall’articolo 53 quater e dall’articolo 56, paragrafo 2, del regolamento finanziario e dall’articolo 35 delle modalità d’esecuzione.

Il 17 dicembre 2007 tra il governo croato e la Commissione è stato concluso un accordo quadro sulle regole della cooperazione relativa all’assistenza finanziaria comunitaria a favore della Repubblica di Croazia nell’ambito dell’IPA.

Il programma per l’agricoltura e lo sviluppo rurale della Repubblica di Croazia nell’ambito dell’IPA (di seguito «programma IPARD»), approvato con decisione della Commissione del 25 febbraio 2008, in conformità dell’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio e dell’articolo 184 del regolamento (CE) n. 718/2007, conteneva un piano per i contributi annuali comunitari nonché l’accordo di finanziamento.

L’accordo settoriale concluso il 12 gennaio 2009 tra la Commissione delle Comunità europee, in nome e per conto della Comunità europea, e il governo della Repubblica di Croazia, per conto della Repubblica di Croazia, integra le disposizioni dell’accordo quadro, introducendo le disposizioni specifiche per l’attuazione e l’esecuzione del programma IPARD per l’agricoltura e lo sviluppo rurale della Repubblica di Croazia a titolo dello strumento di assistenza preadesione (IPA).

Il programma IPARD è stato modificato da ultimo il 10 settembre 2009 dalla decisione C(2009) 6770 della Commissione.

In base all’articolo 21 del regolamento (CE) n. 718/2007, il paese beneficiario designa le autorità e gli organismi responsabili dell’esecuzione del programma IPARD, ossia il funzionario accreditante competente, l’ordinatore nazionale, il fondo nazionale, l’autorità di gestione, l’agenzia IPARD e l’autorità di audit.

Il governo croato ha designato come fondo nazionale il Settore del fondo nazionale, un’entità organizzativa della Tesoreria di Stato all’interno del ministero delle Finanze, che assumerà le funzioni e le responsabilità indicate nell’allegato I dell’accordo settoriale.

Il governo croato ha designato come agenzia IPARD la Direzione per il mercato e il sostegno strutturale all’agricoltura, un’entità organizzativa del ministero dell’Agricoltura, della pesca e dello sviluppo rurale, che assumerà le funzioni e le responsabilità indicate nell’allegato I dell’accordo settoriale.

Il governo croato ha designato come autorità di gestione la Direzione per lo sviluppo rurale, autorità per la gestione del programma Sapard/IPARD, all’interno del ministero dell’Agricoltura della pesca e dello sviluppo rurale, che assumerà le funzioni e le responsabilità indicate nell’allegato I dell’accordo settoriale.

Il funzionario accreditante competente ha comunicato alla Commissione europea il 12 novembre 2008 l’accreditamento dell’ordinatore nazionale e del fondo nazionale in conformità dell’articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 718/2007.

L’ordinatore nazionale ha comunicato alla Commissione europea il 12 novembre 2008 l’accreditamento della struttura operativa preposta alla gestione e all’attuazione della componente V «sviluppo rurale» dell’IPA, in conformità dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 718/2007.

La Direzione per il mercato e il sostegno strutturale all’agricoltura, che funge da agenzia IPARD, e la Direzione per lo sviluppo rurale, autorità di gestione del programma Sapard/IPARD, che funge da autorità di gestione, saranno incaricate di attuare le tre misure accreditate dall’ordinatore nazionale, sulle sette previste nel programma IPARD: 101 «Investimenti nelle aziende agricole per operazioni di ristrutturazione e allineamento alle norme comunitarie», 103 «Investimenti nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e della pesca per operazioni di ristrutturazione e allineamento alle norme comunitarie» e 301 «Sviluppo e miglioramento delle infrastrutture rurali», come stabilito nel programma.

Il 16 marzo 2009 le autorità croate hanno fornito alla Commissione un elenco delle spese ammissibili in conformità dell’articolo 32, paragrafo 3, dell’accordo settoriale. La Commissione ha approvato l’elenco l’8 aprile 2009.

Per tenere conto di quanto disposto dall’articolo 19, paragrafo 1, dell’accordo quadro, le spese in conformità della presente decisione sono ammesse a beneficiare del cofinanziamento comunitario solo se non sono pagate prima della data della decisione sul conferimento dei poteri di gestione, a eccezione delle spese generali di cui all’articolo 172, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 718/2007. Le spese sono ammissibili se effettuate secondo i principi di una sana gestione finanziaria, in particolare i principi di economia e efficienza dei costi.

Il regolamento (CE) n. 718/2007 prevede la possibilità di rinunciare all’obbligo di effettuare i controlli ex ante ivi previsti all’articolo 18, paragrafo 2, a condizione che si esamini caso per caso l’efficace funzionamento del sistema di gestione e di controllo, e stabilisce norme particolareggiate per eseguire detto esame.

In applicazione degli articoli 14 e 18 del regolamento (CE) n. 718/2007, sono stati controllati gli accreditamenti di cui agli articoli 11, 12 e 13 del regolamento stesso e sono state controllate, anche mediante verifiche sul posto, le procedure e le strutture delle autorità e degli organismi interessati, indicate nella domanda presentata dall’ordinatore nazionale.

Tuttavia, le verifiche condotte dalla Commissione per la misura 101 «Investimenti nelle aziende agricole per operazioni di ristrutturazione e allineamento alle norme comunitarie» e per la misura 103 «Investimenti nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e della pesca per operazioni di ristrutturazione e allineamento alle norme comunitarie» si fondano su un sistema che è già predisposto, ma non ancora operativo per tutti gli elementi che servono allo scopo.

Sebbene l’autorità di audit non sia direttamente oggetto della presente decisione, mediante verifiche sul posto ne è stato valutato il livello di preparazione a fungere da organismo di audit funzionalmente indipendente alla data di presentazione alla Commissione del fascicolo di accreditamento per il conferimento dei poteri di gestione.

Il rispetto da parte della Croazia delle condizioni previste dall’articolo 56, paragrafo 2, del regolamento finanziario e dagli articoli 11, 12 e 13 del regolamento (CE) n. 718/2007 è stato valutato per mezzo di verifiche sul posto.

Dalla valutazione è risultato che la Croazia rispetta le suddette condizioni per le misure 101 e 103. Tuttavia, la Direzione per il mercato e il sostegno strutturale all’agricoltura, che funge da agenzia IPARD, non ha ancora applicato debitamente i criteri di accreditamento per le funzioni che è tenuta a svolgere nell’ambito dell’attuazione della misura 301 del programma per la Croazia.

È pertanto opportuno rinunciare ai controlli ex ante di cui all’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 718/2007 e all’articolo 165 del regolamento finanziario e conferire all’ordinatore nazionale, al fondo nazionale, all’agenzia IPARD e all’autorità di gestione i poteri di gestione in forma decentrata per le misure 101 e 103 del programma per la Croazia,

DECIDE:

Art. 1

1. La gestione dell’assistenza fornita nell’ambito della componente V «sviluppo rurale» dello strumento di assistenza preadesione (IPA) è conferita agli organismi interessati alle condizioni stabilite nella presente decisione.

2. Per la misura 101 «Investimenti nelle aziende agricole per operazioni di ristrutturazione e allineamento alle norme comunitarie» e per la misura 103 «Investimenti nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e della pesca per operazioni di ristrutturazione e allineamento alle norme comunitarie», si rinuncia ai controlli ex ante, da parte della Commissione, delle funzioni di gestione, pagamento e attuazione svolte dalla Croazia, previsti dall’articolo 18 del regolamento (CE) n. 718/2007.

Art. 2

La presente decisione si applica in riferimento alle seguenti strutture, autorità e organismi designati dalla Repubblica di Croazia per la gestione delle misure 101 e 103 del programma previsto a titolo della componente V dell’IPA:

  1. a) ordinatore nazionale;

  2. b) fondo nazionale;

  3. c) struttura operativa per la componente V dell’IPA:

    autorità di gestione;

    agenzia IPARD.

Art. 3

1. I poteri di gestione sono conferiti alle strutture, agli organismi e alle autorità indicati nell’articolo 2 della presente decisione.

2. Le autorità nazionali svolgono ulteriori verifiche in relazione alle strutture, agli organismi e alle autorità di cui all’articolo 2 della presente decisione, per accertarsi che i sistemi di gestione e controllo funzionino in modo soddisfacente. Le verifiche si effettuano prima che sia presentata la prima dichiarazione di spesa con cui è richiesto il rimborso relativo alle misure di cui al predetto articolo 1, paragrafo 2.

Art. 4

1. Le spese pagate prima della data della presente decisione non sono in alcun caso ammissibili, a eccezione delle spese generali di cui all’articolo 172, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 718/2007.

2. Le spese sono ammissibili se effettuate secondo i principi di una sana gestione finanziaria, in particolare i principi di economia e efficienza dei costi.

Art. 5

Fatte salve eventuali decisioni di concessione di contributi a singoli beneficiari nell’ambito del programma IPARD, si applicano le condizioni di ammissibilità delle spese proposte dalla Croazia con lettera n. «Class: NP 018-04/09-01/106, n. rif. 525-12-3-0472/09-2», del 16 marzo 2009, protocollata dalla Commissione il 26 marzo 2009 con il numero 8151.

Art. 6

1. La Commissione controlla l’adempimento degli obblighi per il conferimento dei poteri di gestione di cui all’articolo 17 del regolamento (CE) n. 718/2007.

2. La Commissione, qualora ritenga, in qualsiasi momento durante l’attuazione della presente decisione, che la Repubblica di Croazia non rispetti più gli obblighi prescritti dalla stessa, può decidere di sospendere o revocare il conferimento dei poteri di gestione.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2009. Per la Commissione Mariann Fischer Boel Membro della Commissione