Regolamento (CE) n. 718/2007 della Commissione del 12 giugno 2007 che attua il regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA)
Testo vigente
Capo II. Sistemi di gestione e di controllo
Sezione 1. Gestione decentrata
§ 1. Accreditamento e conferimento dei poteri di gestione
Art. 11 Requisiti comuni
1. Prima di decidere di conferire al paese beneficiario i poteri di gestione riguardanti una componente, un programma o una misura, la Commissione si accerta che il paese in questione soddisfi le condizioni di cui all'articolo 56, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, in particolare per quanto riguarda i sistemi di gestione e di controllo istituiti, e che siano in vigore gli accreditamenti di cui agli articoli 12 e 13.
2. A tal fine, i sistemi di gestione e di controllo istituiti nel paese beneficiario garantiscono controlli efficaci almeno nei settori che figurano nell'allegato. Oltre al presente regolamento si applicano le disposizioni relative ad altri settori fissate negli accordi settoriali o di finanziamento.
3. Laddove è stata attribuita a persone specifiche la responsabilità di un'attività in relazione alla gestione, all'attuazione e al controllo dei programmi, il paese beneficiario permette a tali persone di esercitare le funzioni associate a tale responsabilità, ivi compresi i casi in cui non vi è alcun legame gerarchico tra le persone e gli organismi che partecipano a detta attività. In particolare, il paese beneficiario conferisce a tali persone la facoltà di stabilire, attraverso accordi operativi formali tra esse e gli organismi interessati:
a) un adeguato sistema per lo scambio di informazioni, ivi compresa la facoltà di chiedere informazioni e di accedere ai documenti e contattare il personale sul posto, ove opportuno;
b) le norme da rispettare;
c) le procedure da seguire.
4. Oltre al presente regolamento si applicano tutti gli altri requisiti specifici delle componenti che sono stati definiti nell'ambito degli accordi settoriali o di finanziamento.
Art. 12 Accreditamento dell'ordinatore nazionale e del fondo nazionale
1. Il funzionario accreditante competente di cui all'articolo 24 è responsabile dell'accreditamento dell'ordinatore nazionale descritto all'articolo 25, sia come capo del fondo nazionale in conformità con l'articolo 25, paragrafo 2, lettera a), che in relazione alla sua capacità di assumere le responsabilità di cui all'articolo 25, paragrafo 2, lettera b). L'accreditamento dell'ordinatore nazionale copre il fondo nazionale descritto all'articolo 26.
2. Prima di accreditare l'ordinatore nazionale, il funzionario accreditante competente si accerta che siano rispettati i requisiti applicabili di cui all'articolo 11, avvalendosi anche di un parere di audit elaborato da un revisore esterno funzionalmente indipendente da tutti gli attori che partecipano ai sistemi di gestione e di controllo. Tale parere si basa su esami condotti secondo le norme in materia di audit riconosciute a livello internazionale.
3. Il funzionario accreditante competente notifica alla Commissione l'accreditamento dell'ordinatore nazionale al più tardi al momento della notifica dell'accreditamento della prima struttura operativa secondo quanto previsto all'articolo 13, paragrafo 3. Il funzionario accreditante competente fornisce tutte le pertinenti informazioni di sostegno richieste dalla Commissione.
4. Il funzionario accreditante competente comunica senza indugio alla Commissione gli eventuali cambiamenti riguardanti l'ordinatore nazionale o il fondo nazionale. Laddove il cambiamento riguarda l'ordinatore nazionale o il fondo nazionale in relazione ai requisiti applicabili di cui all'articolo 11, il funzionario accreditante competente invia alla Commissione una valutazione delle ripercussioni di tale cambiamento sulla validità dell'accreditamento. Se tale cambiamento è significativo, il funzionario accreditante competente comunica alla Commissione anche la sua decisione riguardante l'accreditamento.
Art. 13 Accreditamento della struttura operativa
1. L'ordinatore nazionale è responsabile dell'accreditamento delle strutture operative di cui all'articolo 28.
2. Prima di accreditare una struttura operativa l'ordinatore nazionale si accerta che essa soddisfi i requisiti di cui all'articolo 11. La dichiarazione dell'ordinatore è suffragata da un parere di audit elaborato da un revisore esterno funzionalmente indipendente da tutti gli attori che partecipano ai sistemi di gestione e di controllo. Tale parere si basa su esami condotti secondo le norme in materia di audit riconosciute a livello internazionale.
3. L'ordinatore nazionale notifica alla Commissione l'accreditamento delle strutture operative e fornisce tutte le pertinenti informazioni di sostegno richieste dalla Commissione, ivi compresa una descrizione dei sistemi di gestione e di controllo.
Art. 14 Conferimento dei poteri di gestione da parte della Commissione
1. Prima di conferire i poteri di gestione, la Commissione esamina gli accreditamenti di cui agli articoli 12 e 13 e le procedure e le strutture delle autorità o degli organismi interessati all'interno del paese beneficiario. Tale attività può comprendere verifiche sul posto eseguite dai suoi servizi o subappaltate a una società di audit.
2. Nell'ambito della sua decisione di conferire i poteri di gestione, la Commissione può stabilire ulteriori condizioni per garantire che siano soddisfatti i requisiti di cui all'articolo 11. Affinché il conferimento dei poteri di gestione rimanga valido, tali condizioni ulteriori devono essere soddisfatte entro un periodo fisso stabilito dalla Commissione.
3. La decisione della Commissione riguardante il conferimento dei poteri di gestione stabilisce un elenco di eventuali controlli ex ante eseguiti dalla Commissione sulle gare di appalto, sulla pubblicazione degli inviti a presentare proposte e sull'assegnazione dei contratti e delle sovvenzioni. Tale elenco può variare in funzione della componente o del programma. A seconda della componente o del programma, i controlli ex ante si applicano fino al momento in cui la Commissione autorizza la gestione decentrata senza controlli ex ante, secondo quanto previsto dall'articolo 18.
4. La decisione della Commissione può fissare le disposizioni riguardanti la sospensione o il ritiro del conferimento dei poteri di gestione in relazione ad autorità o organismi specifici.
Art. 15 Revoca o sospensione dell'accreditamento dell'ordinatore nazionale e del fondo nazionale
1. In seguito al conferimento dei poteri di gestione da parte della Commissione, spetta al funzionario accreditante competente controllare il costante adempimento di tutti i requisiti relativi a tale accreditamento e notificare alla Commissione gli eventuali cambiamenti significativi a tal riguardo.
2. Se uno dei requisiti applicabili di cui all'articolo 11 non è o non è più soddisfatto, il funzionario accreditante competente sospende o revoca l'accreditamento dell'ordinatore nazionale e comunica senza indugio alla Commissione la propria decisione e le relative motivazioni. Il funzionario accreditante competente si assicura che tali requisiti siano di nuovo soddisfatti prima di riconcedere l'accreditamento. Tale assicurazione è accompagnata da un parere di audit secondo quanto specificato all'articolo 12, paragrafo 2.
3. Qualora il funzionario accreditante competente dovesse revocare o sospendere l'accreditamento dell'ordinatore nazionale, si applicano le disposizioni del presente paragrafo. La Commissione cessa di effettuare i trasferimenti di fondi a favore del paese beneficiario durante il periodo di revoca o sospensione dell'accreditamento. Durante il periodo di revoca o sospensione dell'accreditamento tutti i conti in euro o i conti in euro relativi alle componenti in questione sono bloccati e nessun pagamento eseguito dal fondo nazionale a valere su detti conti bloccati è considerato ammissibile a beneficiare dei finanziamenti comunitari. Fatte salve le eventuali altre rettifiche finanziarie, la Commissione può apportare delle rettifiche finanziarie, conformemente a quanto previsto dall'articolo 49, nei confronti del paese beneficiario in relazione al suo precedente mancato adempimento dei requisiti relativi al conferimento dei poteri di gestione.
Art. 16 Revoca o sospensione dell'accreditamento delle strutture operative
1. In seguito al conferimento dei poteri di gestione da parte della Commissione, spetta all'ordinatore nazionale controllare il costante adempimento di tutti i requisiti relativi a tale accreditamento e notificare alla Commissione e al funzionario accreditante competente gli eventuali cambiamenti significativi a tal riguardo.
2. Se uno dei requisiti applicabili di cui all'articolo 11 non è o non è più soddisfatto, l'ordinatore nazionale sospende o revoca l'accreditamento della struttura operativa in questione e comunica senza indugio alla Commissione e al funzionario accreditante competente la propria decisione e le relative motivazioni. L'ordinatore nazionale si assicura che tali requisiti siano di nuovo soddisfatti prima di riconcedere l'accreditamento in questione. Tale assicurazione è accompagnata da un parere di audit secondo quanto specificato all'articolo 13, paragrafo 2.
3. Qualora l'ordinatore nazionale dovesse revocare o sospendere l'accreditamento di una struttura operativa, si applicano le disposizioni del presente paragrafo. La Commissione non effettua alcun trasferimento di fondi a favore del paese beneficiario riguardante i programmi o le operazioni attuati dalla struttura operativa in questione durante il periodo di revoca o sospensione del suo accreditamento. Fatte salve le eventuali altre rettifiche finanziarie, la Commissione può apportare delle rettifiche finanziarie, conformemente a quanto previsto dall'articolo 49, nei confronti del paese beneficiario in relazione al suo precedente mancato adempimento dei requisiti e delle condizioni per il conferimento dei poteri di gestione. I nuovi impegni giuridici contratti dalla struttura operativa in questione non sono considerati ammissibili durante il periodo di revoca o sospensione dell'accreditamento. Spetta all'ordinatore nazionale adottare le eventuali e opportune misure di salvaguardia riguardanti i pagamenti effettuati o i contratti firmati dalla struttura operativa in questione.
Art. 17 Revoca o sospensione del conferimento dei poteri di gestione
1. La Commissione controlla l'adempimento dei requisiti di cui all'articolo 11.
2. A prescindere dalla decisione del funzionario accreditante competente di mantenere, sospendere o revocare l'accreditamento dell'ordinatore nazionale o dalla decisione dell'ordinatore nazionale di mantenere, sospendere o revocare l'accreditamento della struttura operativa, la Commissione può revocare o sospendere in qualsiasi momento il conferimento dei poteri di gestione, in particolare quando uno dei requisiti di cui all'articolo 11 non è o non è più soddisfatto.
3. Laddove la Commissione dovesse revocare o sospendere il conferimento dei poteri di gestione, si applicano le disposizioni del presente paragrafo. La Commissione cessa di effettuare trasferimenti di fondi a favore del paese beneficiario. Fatte salve le eventuali altre rettifiche finanziarie, la Commissione può apportare delle rettifiche finanziarie, conformemente a quanto previsto dall'articolo 49, nei confronti del paese beneficiario in relazione al suo precedente mancato adempimento dei requisiti relativi al conferimento dei poteri di gestione. La Commissione può decidere altre conseguenze di tale sospensione o revoca mediante un'apposita decisione.
Art. 18 Decentramento senza controlli ex ante da parte della Commissione
1. Il decentramento senza controlli ex ante da parte della Commissione rappresenta l'obiettivo dell'attuazione delle componenti IPA laddove l'assistenza viene attuata su base decentrata in conformità con l'articolo 10. I tempi relativi al raggiungimento di tale obiettivo possono variare a seconda della componente IPA in questione.
2. Prima di rinunciare ai controlli ex ante stabiliti nella decisione della Commissione sul conferimento dei poteri di gestione, la Commissione controlla l'efficace funzionamento del sistema di gestione e di controllo in questione in conformità con le pertinenti norme comunitarie e nazionali.
3. In particolare, la Commissione controlla l'attuazione, da parte del paese beneficiario, del calendario incluso nell'accordo di finanziamento secondo quanto stabilito dall'articolo 8, paragrafo 4, lettera c), che può contenere un riferimento a una rinuncia graduale ai diversi tipi di controlli ex ante.
4. La Commissione tiene debitamente conto dei risultati ottenuti dal paese beneficiario in tale contesto, in particolare nell'ambito della fornitura di assistenza e del processo di negoziazione.
Art. 19 Misure antifrode
1. I paesi beneficiari assicurano lo svolgimento di indagini e un efficace trattamento dei casi sospetti di frode e irregolarità e garantiscono il funzionamento di un meccanismo di controllo e di informazione equivalente a quello citato nel regolamento (CE) n. 1828/20069. In caso di sospetto di frode o irregolarità la Commissione viene informata senza indugio.
2. Inoltre, i paesi beneficiari adottano tutte le misure opportune per prevenire e contrastare le pratiche di corruzione attiva o passiva in qualsiasi fase della procedura di gara o di attribuzione delle sovvenzioni o durante l'esecuzione dei contratti corrispondenti.
Art. 20 Pista di controllo
L'ordinatore nazionale assicura che siano disponibili tutte le informazioni pertinenti per garantire in qualsiasi momento una pista di controllo sufficientemente dettagliata. Tali informazioni comprendono le prove documentali riguardanti l'autorizzazione delle domande di pagamento, la contabilità e l'esecuzione di tali pagamenti e la gestione degli anticipi, delle garanzie e dei debiti.
§ 2. Strutture e autorità
Art. 21 Designazione
1. Il paese beneficiario designa i seguenti organismi e le seguenti autorità:
a) un coordinatore nazionale IPA;
b) un coordinatore strategico per le componenti «sviluppo regionale» e «sviluppo delle risorse umane»;
c) un funzionario accreditante competente;
d) un ordinatore nazionale;
e) un fondo nazionale;
f) una struttura operativa per ciascuna componente o ciascun programma IPA;
g) un'autorità di audit.
2. Il paese beneficiario garantisce che si applichi un'adeguata separazione delle funzioni agli organismi e alle autorità di cui alle lettere da a) a g) del paragrafo 1, in conformità con l'articolo 56, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002.
3. La Commissione conferisce i poteri di gestione al paese beneficiario, in conformità con l'articolo 14 del presente regolamento soltanto in seguito alla designazione e creazione degli organismi e delle autorità di cui al paragrafo 1.
Art. 22 Funzioni e responsabilità del coordinatore nazionale IPA
1. Il paese beneficiario nomina un coordinatore nazionale IPA. Il coordinatore è un alto funzionario del governo o della pubblica amministrazione del paese beneficiario incaricato di garantire il coordinamento generale dell'assistenza nell'ambito del regolamento IPA.
2. In particolare, il coordinatore:
a) assicura il partenariato tra la Commissione e il paese beneficiario e garantisce lo stretto collegamento tra il processo generale di adesione e l'utilizzo dell'assistenza nell'ambito del regolamento IPA;
b) è responsabile, a livello generale, dei seguenti aspetti:
coerenza e coordinamento dei programmi promossi nell'ambito del presente regolamento,
programmazione annuale della componente «assistenza alla transizione e sviluppo istituzionale» a livello nazionale,
coordinamento della partecipazione del paese beneficiario ai pertinenti programmi transfrontalieri, sia con gli Stati membri che con gli altri paesi beneficiari, ai programmi transnazionali o interregionali e a quelli relativi ai bacini marittimi nell'ambito degli altri strumenti comunitari. Il coordinatore nazionale IPA può delegare le funzioni riguardanti tale coordinamento ad un coordinatore della cooperazione transfrontaliera;
c) elabora e, previo esame da parte del comitato di sorveglianza IPA, presenta alla Commissione le relazioni annuale e finale IPA sull'attuazione secondo quanto stabilito dall'articolo 61, paragrafo 3, trasmettendone copia all'ordinatore nazionale.
Art. 23 Funzioni e responsabilità del coordinatore strategico
1. Il paese beneficiario nomina un coordinatore strategico per garantire il coordinamento delle componenti «sviluppo regionale» e «sviluppo delle risorse umane» sotto la responsabilità del coordinatore nazionale IPA. Il coordinatore strategico è un'entità della pubblica amministrazione del paese beneficiario non direttamente coinvolta nell'attuazione delle componenti in questione.
2. Il coordinatore strategico assicura in particolare le seguenti funzioni:
a) coordinamento dell'assistenza fornita nell'ambito delle componenti «sviluppo regionale» e «sviluppo delle risorse umane»;
b) elaborazione del quadro di coerenza strategico secondo quanto stabilito dall'articolo 154;
c) coordinamento tra i programmi e le strategie settoriali.
Art. 24 Responsabilità del funzionario accreditante competente
1. Il paese beneficiario nomina un funzionario accreditante competente, che è un alto funzionario del governo o della pubblica amministrazione del paese beneficiario.
2. Il funzionario accreditante competente è responsabile dell'accreditamento dell'ordinatore nazionale e del fondo nazionale e del controllo e della sospensione o revoca di tale accreditamento, in conformità con gli articoli 12 e 15.
Art. 25 Funzioni e responsabilità dell'ordinatore nazionale
1. Il paese beneficiario nomina un ordinatore nazionale, che è un alto funzionario del governo o della pubblica amministrazione del paese beneficiario.
2. L'ordinatore nazionale:
a) è responsabile a livello generale, in quanto capo del fondo nazionale, della gestione finanziaria dei fondi UE nel paese beneficiario; è responsabile della legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti;
b) è responsabile del buon funzionamento dei sistemi di gestione e controllo nell'ambito del regolamento IPA.
3. Ai fini del paragrafo 2, lettera a), l'ordinatore nazionale esegue in particolare le seguenti funzioni:
a) garantire la regolarità e legittimità delle operazioni sottostanti;
b) elaborare e trasmettere alla Commissione dichiarazioni di spesa certificate e domande di pagamento; l'ordinatore nazionale è responsabile, a livello generale, dell'accuratezza della domanda di pagamento e del trasferimento dei fondi alle strutture operative e/o ai beneficiari finali;
c) verificare l'esistenza e la correttezza degli elementi di cofinanziamento;
d) garantire l'identificazione e l'immediata notifica di eventuali irregolarità;
e) effettuare le necessarie rettifiche finanziarie in collegamento con le irregolarità riscontrate, in base alle disposizioni di cui all'articolo 50;
f) fungere da punto di contatto per la trasmissione di informazioni finanziarie tra la Commissione e il paese beneficiario.
4. Ai fini del paragrafo 2, lettera b), l'ordinatore nazionale esegue in particolare le seguenti funzioni:
a) essere responsabile dell'accreditamento delle strutture operative e del controllo e della sospensione o revoca di tale accreditamento;
b) garantire la presenza e il buon funzionamento dei sistemi di gestione dell'assistenza nell'ambito del regolamento IPA;
c) garantire che il sistema di controllo interno riguardante la gestione dei fondi sia efficace ed efficiente;
d) fornire relazioni sui sistemi di gestione e di controllo;
e) garantire il funzionamento di un adeguato sistema di relazioni e di informazione;
f) dare seguito ai risultati dei rapporti di audit elaborati dall'autorità di audit, in conformità con l'articolo 30, paragrafo 1;
g) notificare senza indugio alla Commissione, trasmettendo una copia della notifica al funzionario accreditante competente, gli eventuali cambiamenti significativi riguardanti i sistemi di gestione e di controllo.
5. In virtù delle responsabilità stabilite ai paragrafi 2, lettere a) e b), l'ordinatore nazionale redige una dichiarazione annuale di affidabilità, secondo quanto definito all'articolo 27.
Art. 26 Il fondo nazionale
Il fondo nazionale è un organismo che opera all'interno di un ministero del governo del paese beneficiario con competenze di bilancio a livello centrale. Il fondo nazionale funge da tesoreria centrale e cura la gestione finanziaria dell'assistenza nel quadro del regolamento IPA, sotto la responsabilità dell'ordinatore nazionale. In particolare, esso cura l'organizzazione dei conti bancari, chiede i finanziamenti alla Commissione, autorizza il trasferimento dei fondi dalla Commissione alle strutture operative o ai beneficiari finali e presenta relazioni finanziarie alla Commissione.
Art. 27 Dichiarazione di affidabilità da parte dell'ordinatore nazionale
1. In conformità con l'articolo 25, paragrafo 5, l'ordinatore nazionale elabora una dichiarazione annuale sulla gestione, sotto forma di dichiarazione di affidabilità, da presentare ogni anno entro il 28 febbraio alla Commissione. L'ordinatore trasmette una copia della dichiarazione al funzionario accreditante competente.
2. La dichiarazione di affidabilità si basa sul controllo, da parte dell'ordinatore nazionale, dei sistemi di gestione e di controllo nel corso dell'intero esercizio.
3. La dichiarazione di affidabilità viene elaborata secondo le disposizioni contenute nell'accordo quadro e include:
a) una conferma del buon funzionamento dei sistemi di gestione e di controllo;
b) una conferma riguardante la legittimità e la regolarità delle operazioni sottostanti;
c) informazioni riguardanti eventuali cambiamenti dei sistemi e dei controlli e elementi a sostegno delle informazioni contabili;
4. Se le conferme richieste in conformità con le lettere a) e b) del paragrafo 3 non sono disponibili, l'ordinatore nazionale comunica alla Commissione le motivazioni e le potenziali conseguenze nonché le misure adottate per porre rimedio alla situazione e tutelare gli interessi della Comunità. L'ordinatore trasmette una copia di tali informazioni al funzionario accreditante competente.
Art. 28 Funzioni e responsabilità della struttura operativa
1. Per ogni componente o programma IPA viene istituita una struttura operativa incaricata di curare la gestione e l'attuazione dell'assistenza nell'ambito del regolamento IPA. La struttura operativa è composta da un organismo o da un gruppo di organismi all'interno dell'amministrazione del paese beneficiario.
2. La struttura operativa è responsabile della gestione e attuazione del programma o dei programmi in questione in conformità con il principio di sana gestione finanziaria. A tal fine, essa esegue una serie di funzioni, tra cui:
a) elaborare i programmi annuali o pluriennali;
b) controllare l'attuazione del programma e guidare i lavori del comitato di sorveglianza settoriale secondo quanto stabilito all'articolo 59, fornendo in particolare i documenti necessari per controllare la qualità dell'attuazione dei programmi;
c) elaborare le relazioni settoriali annuali e le relazioni finali riguardanti l'attuazione previste dall'articolo 61, paragrafo 1, e, previo esame da parte del comitato di sorveglianza settoriale, trasmetterle alla Commissione, al coordinatore nazionale IPA e all'ordinatore nazionale;
d) garantire che le operazioni siano selezionate ai fini del finanziamento e approvate in conformità con i criteri e i meccanismi applicabili ai programmi, e che esse siano conformi alle pertinenti norme comunitarie e nazionali;
e) istituire procedure per garantire la conservazione di tutti i documenti necessari per assicurare un'adeguata pista di controllo, in conformità con l'articolo 20;
f) curare le procedure d'appalto, le procedure di assegnazione delle sovvenzioni e la successiva stipula dei contratti e i pagamenti a favore del beneficiario finale nonché i rimborsi da parte di quest'ultimo;
g) garantire che tutti gli organismi che partecipano all'attuazione delle operazioni mantengano un sistema contabile separato o una codificazione contabile separata;
h) garantire che il fondo nazionale e l'ordinatore nazionale ricevano tutte le informazioni necessarie riguardanti le procedure e le verifiche eseguite in relazione alle spese;
i) creare, mantenere e aggiornare il sistema di relazioni e di informazione;
j) eseguire controlli per assicurare che le spese dichiarate siano state effettivamente sostenute in conformità con le norme applicabili, che i prodotti o i servizi siano stati forniti in conformità con la decisione di autorizzazione e che le richieste di pagamento da parte del beneficiario finale siano corrette. Tali verifiche riguardano, ove opportuno, gli aspetti amministrativi, finanziari, tecnici e materiali delle operazioni;
k) garantire l'audit interno dei diversi organismi che costituiscono la struttura operativa;
l) garantire la segnalazione delle irregolarità;
m) garantire il rispetto dei requisiti in materia di informazione e pubblicità.
3. I capi degli organismi che costituiscono la struttura operativa vengono designati in maniera chiara e sono responsabili delle funzioni attribuite ai rispettivi organismi, in conformità con l'articolo 11, paragrafo 3.
Art. 29 Funzioni e responsabilità dell'autorità di audit
1. Il paese beneficiario designa un'autorità di audit, funzionalmente indipendente da tutti gli attori che partecipano ai sistemi di gestione e di controllo e che rispetta le norme in materia di audit riconosciute a livello internazionale. L'autorità di audit è incaricata di controllare l'efficace e buon funzionamento dei sistemi di gestione e di controllo.
2. Sotto la responsabilità del suo capo, l'autorità di audit cura in particolare le seguenti attività:
a) nel corso di ogni anno, essa elabora ed esegue un piano annuale di lavoro di audit che comprende gli audit finalizzati a verificare:
il buon funzionamento dei sistemi di gestione e di controllo,
l'affidabilità delle informazioni contabili fornite alla Commissione.
Il lavoro di audit comprende gli audit di un adeguato campione di operazioni o transazioni e un esame delle procedure. Il piano di lavoro annuale in materia di audit viene trasmesso all'ordinatore nazionale e prima dell'inizio dell'anno in questione la Commissione.
b) presenta quanto segue:
una relazione annuale sulle attività di audit basata sul modello che figura nell'accordo quadro e che descrive le risorse utilizzate dell'autorità di audit e contiene una sintesi delle eventuali carenze riscontrate nei sistemi di gestione e di controllo o che emergono dai risultati sulle transazioni basati sugli audit svolti in conformità con la relazione annuale sulle attività di audit nel corso dei precedenti 12 mesi e che termina il 30 settembre dell'anno in questione. La relazione annuale sulle attività di audit viene trasmessa alla Commissione, all'ordinatore nazionale e al funzionario accreditante competente entro il 31 dicembre di ogni anno. La prima relazione di questo tipo riguarda il periodo dall'entrata in vigore del presente regolamento fino al 30 novembre 2007,
un parere annuale basato sul modello che figura nell'accordo quadro, che stabilisce se i sistemi di gestione e di controllo funzionano in maniera efficiente e sono conformi ai requisiti del presente regolamento e/o ad altri accordi tra la Commissione e il paese beneficiario. Tale parere viene trasmesso alla Commissione, all'ordinatore nazionale e al funzionario accreditante competente. Esso riguarda lo stesso periodo ed ha la stessa scadenza della relazione annuale sulle attività di audit,
un parere sulle eventuali dichiarazioni finali di spesa presentate dall'ordinatore nazionale alla Commissione per la chiusura di eventuali programmi o di una parte di essi. Ove opportuno, la dichiarazione finale di spesa può comprendere domande di pagamento sotto forma di conti presentati su base annuale. Il parere sull'eventuale dichiarazione finale di spesa si basa sul modello che figura nell'allegato dell'accordo quadro. Esso valuta la validità della domanda finale di pagamento e l'esattezza delle informazioni finanziarie e, ove opportuno, è accompagnato da una relazione finale sulle attività di audit. Il parere viene trasmesso alla Commissione e al funzionario accreditante competente in concomitanza con la relativa dichiarazione finale di spesa presentata dall'ordinatore nazionale o entro almeno tre mesi dalla presentazione della dichiarazione finale di spesa.
Gli accordi settoriali o di finanziamento possono contenere ulteriori requisiti specifici riguardanti il piano di lavoro annuale in materia di audit e/o le relazioni e i pareri di cui alla lettera b). Per quanto riguarda il metodo dell'attività di audit, le relazioni e i pareri di audit previsti dal presente articolo, l'autorità di audit applica le norme internazionali in materia di audit, in particolare per quanto riguarda la valutazione del rischio, la materialità dell'audit e il campionamento. Tale metodo può essere integrato da ulteriori orientamenti e definizioni da parte della Commissione, in particolare per quanto riguarda un adeguato approccio generale in materia di campionamento, livelli di fiducia e materialità.
Art. 30 Follow-up delle relazioni dell'autorità di audit
1. Dopo aver ricevuto le relazioni ed i pareri di cui al primo e al secondo trattino dell'articolo 29, paragrafo, 2, lettera b), l'ordinatore nazionale:
a) decide se siano necessari eventuali miglioramenti ai sistemi di gestione e di controllo, registra le decisioni a tal riguardo e assicura la tempestiva attuazione di tali miglioramenti;
b) effettua gli eventuali necessari adeguamenti alle domande di pagamento indirizzate alla Commissione.
2. La Commissione può decidere di adottare essa stessa misure di follow-up in risposta alle relazioni e ai pareri, avviando ad esempio la procedura di rettifica finanziaria, o di chiedere al paese beneficiario di adottare misure, informando nel contempo l'ordinatore nazionale e il funzionario accreditante competente della sua decisione.
Art. 31 Organismi specifici
Nell’ambito del quadro generale definito dalle strutture e dalle autorità di cui all’articolo 21, le funzioni descritte all’articolo 28 possono essere raggruppate e assegnate a organismi specifici all’interno o al di fuori delle strutture operative designate. Tale raggruppamento e assegnazione rispetta l’opportuna segregazione delle funzioni imposta dal regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 e garantisce che la responsabilità ultima delle funzioni descritte in detto articolo continui a ricadere sulla struttura operativa designata. Detta struttura, formalizzata tramite accordi scritti, è soggetta all’accreditamento da parte dell’ordinatore nazionale e al conferimento dei poteri di gestione da parte della Commissione.