DECISIONE DEL CONSIGLIO del 28 febbraio 2011 relativa alla conclusione di un accordo volontario di partenariato tra l’Unione europea e la Repubblica del Congo sull’applicazione delle normative nel settore forestale, sulla governance e sul commercio del legname e dei suoi derivati importati nell’Unione europea (FLEGT) (2011/202/UE)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 3, primo comma, e l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v), e con l’articolo 218, paragrafo 7,
vista la proposta della Commissione europea,
vista l’approvazione del Parlamento europeo,
Nel maggio 2003 la Commissione europea ha pubblicato un piano d’azione dell’Unione europea per l’applicazione delle normative, la governance e il commercio nel settore forestale (FLEGT), che caldeggiava l’adozione di misure volte a combattere il disboscamento illegale mediante la conclusione di accordi volontari di partenariato con i paesi produttori di legname. Le conclusioni del Consiglio sul piano d’azione sono state adottate nell’ottobre 20031 e il Parlamento ha adottato una risoluzione l’11 luglio 20052.
Conformemente alla decisione 2010/615/UE del Consiglio3, l’accordo volontario di partenariato tra l’Unione europea e la Repubblica del Congo sull’applicazione delle normative nel settore forestale, sulla governance e sul commercio del legname e dei suoi derivati importati nell’Unione europea («l’accordo») è stato firmato il 17 maggio 2010, fatta salva la sua conclusione in data successiva.
È opportuno concludere l’accordo,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
L’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica del Congo sull’applicazione delle normative nel settore forestale, sulla governance e sul commercio del legname e dei suoi derivati importati nell’Unione europea (FLEGT) è concluso a nome dell’Unione. Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione.
Art. 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a procedere, a nome dell’Unione, alla notifica prevista dall’articolo 28 dell’accordo, allo scopo di impegnare l’Unione.
Art. 3
Nel comitato congiunto per l’attuazione dell’accordo istituito a norma dell’articolo 19 dell’accordo l’Unione è rappresentata da rappresentanti della Commissione. Gli Stati membri possono partecipare alle riunioni del comitato congiunto per l’attuazione dell’accordo quali membri della delegazione dell’Unione.
Art. 4
Ai fini delle modifiche degli allegati dell’accordo in virtù dell’articolo 26 dello stesso, la Commissione è autorizzata, in conformità della procedura di cui all’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativo all’istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità europea4, ad approvare tali modifiche a nome dell’Unione.
Art. 5
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 2011. Per il Consiglio Il presidente FELLEGI T.