Decisione di esecuzione della Commissione del 4 ottobre 2011 relativa al registro europeo dei tipi di veicoli ferroviari autorizzati [notificata con il numero C(2011) 6974] (Testo rilevante ai fini del SEE) (2011/665/UE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
vista la direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, relativa all’interoperabilità del sistema ferroviario comunitario1, in particolare l’articolo 34, paragrafo 4,
A norma dell’articolo 34, paragrafo 1, della direttiva 2008/57/CE, l’Agenzia ferroviaria europea (l’Agenzia) istituisce e tiene un registro dei tipi di veicoli ferroviari cui gli Stati membri hanno rilasciato l’autorizzazione di messa in servizio sulla rete ferroviaria dell’Unione.
Per alcuni veicoli esistenti non è possibile stabilire una corrispondenza con un tipo di veicolo autorizzato a norma dell’articolo 26 della direttiva 2008/57/CE, tuttavia la possibilità di inserire le caratteristiche tecniche di tutti i veicoli in servizio in un unico registro potrebbe essere utile al settore ferroviario.
Le eventuali restrizioni relative al regime di esercizio del veicolo menzionate all’articolo 33, paragrafo 2, lettera e), della direttiva 2008/57/CE nella maggior parte dei casi sono soggette ad un codice specifico. È necessario armonizzare tali codici delle restrizioni. L’uso dei codici nazionali delle restrizioni dovrebbe limitarsi a quelle restrizioni che riflettono le caratteristiche particolari del sistema ferroviario esistente in uno Stato membro e per le quali non avrebbe quindi senso l’applicazione in altri Stati membri. È necessario quindi che l’Agenzia aggiorni regolarmente l’elenco dei codici armonizzati delle restrizioni e dei codici nazionali e lo pubblichi sul proprio sito web.
A norma dell’articolo 34, paragrafo 3, della direttiva 2008/57/CE, in caso di concessione, modifica, sospensione o revoca di un’autorizzazione del tipo in uno Stato membro, l’autorità nazionale di sicurezza dello stesso ne informa l’Agenzia affinché questa possa aggiornare il registro. Il registro dovrebbe includere tipi di veicoli autorizzati a norma dell’articolo 26 della direttiva 2008/57/CE. Pertanto, quando informano l’Agenzia, le autorità nazionali di sicurezza dovrebbero indicare quali parametri del tipo in questione sono stati controllati sulla base delle norme nazionali notificate. Tale indicazione dovrebbe avvenire a norma del documento di riferimento di cui all’articolo 27, paragrafo 4, della direttiva 2008/57/CE.
L’Agenzia ferroviaria europea ha presentato la propria raccomandazione ERA/REC/07-2010/INT alla Commissione il 20 dicembre 2010.
Le disposizioni della presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 29 della direttiva 2008/57/CE,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1 Oggetto
La presente decisione stabilisce le specifiche del registro europeo dei tipi autorizzati di veicoli di cui all’articolo 34 della direttiva 2008/57/CE.
Art. 2 Specifiche del registro europeo dei tipi di veicolo autorizzati
1. L’Agenzia sviluppa, gestisce e conserva il registro europeo dei tipi di veicoli autorizzati sulla base delle specifiche indicate agli allegati I e II.
2. Il registro europeo dei tipi di veicoli autorizzati (ERATV) contiene i dati relativi ai tipi di veicoli autorizzati dagli Stati membri ai sensi dell’articolo 26 della direttiva 2008/57/CE.
3. Si considera che i tipi di veicoli autorizzati da uno Stato membro prima del 19 luglio 2010, per i quali uno o più veicoli sono stati autorizzati in uno o più Stati membri ai sensi degli articoli 22 o 24 della direttiva 2008/57/CE dopo il 19 luglio 2010, ricadano nel disposto dell’articolo 26 della direttiva 2008/57/CE e debbano essere registrati nell’ERATV. In questo caso i dati da registrare possono limitarsi ai parametri che sono stati verificati durante la procedura di autorizzazione del tipo.
4. I tipi di veicoli che possono essere registrati su base volontaria sono quelli indicati alla sezione 1 dell’allegato I.
5. La struttura del numero che ogni tipo di veicolo riceve è quella indicata all’allegato III.
6. Il registro è operativo entro il 31 dicembre 2012. Nel frattempo l’Agenzia pubblica le informazioni relative ai tipi autorizzati di veicoli sul proprio sito Internet.
Art. 2 bis Informazioni da inserire a cura dell'Agenzia
L'Agenzia inserisce nel registro europeo dei tipi di veicoli autorizzati informazioni sulle autorizzazioni del tipo di veicolo o sulle varianti del tipo di veicolo da essa rilasciate e sulle nuove versioni di un tipo di veicolo o di una variante del tipo di veicolo in conformità dell'articolo 50 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/545 della Commissione1, come stabilito all'allegato II della presente decisione.
Art. 3 Informazioni che le autorità nazionali di sicurezza devono trasmettere
1. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali di sicurezza trasmettano le informazioni sulle autorizzazioni del tipo di veicolo o sulle varianti del tipo di veicolo da essi rilasciate e sulla nuova versione di un tipo di veicolo o di una variante del tipo di veicolo in conformità dell'articolo 50 del regolamento (UE) 2018/545, come stabilito all'allegato II della presente decisione.
2. Le autorità nazionali di sicurezza trasmettono le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo a norma di quanto dispone la sezione 5.2 dell’allegato I.
3. Le autorità nazionali di sicurezza trasmettono le informazioni per mezzo del formulario elettronico standard reperibile su Internet e compilando i campi pertinenti.
4. Le autorità nazionali di sicurezza trasmettono le informazioni relative alle autorizzazioni dei tipi di veicoli da esse rilasciate dopo il 19 luglio 2010 e prima dell’entrata in vigore della presente decisione, non oltre quattro mesi dopo l’entrata in vigore della presente decisione.
Art. 4 Codici delle restrizioni
I codici armonizzati delle restrizioni sono applicabili in tutti gli Stati membri.
L'elenco dei codici armonizzati delle restrizioni è l'elenco di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2018/1614 della Commissione2
1.
2.
3.
4.
Art. 5 Disposizioni finali
1. L’Agenzia pubblica e aggiorna una guida per l’applicazione per il registro europeo dei tipi di veicoli autorizzati. Tra le altre informazioni, tale guida comprende per ogni parametro un riferimento alle clausole delle specifiche tecniche per l’interoperabilità che fissano i requisiti per tale parametro.
2. L’Agenzia presenta una raccomandazione alla Commissione sull’eventuale inserimento nel registro di tipi di veicoli che sono stati autorizzati prima del 19 luglio 2010 e sul possibile emendamento della presente decisione, sulla base dell’esperienza acquisita entro non oltre diciotto mesi dalla sua entrata in vigore.
Art. 6 Data della domanda
La presente decisione entra in vigore il 15 aprile 2012.
Art. 7 Destinatari
L’Agenzia ferroviaria europea e gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 4 ottobre 2011 Per la Commissione Siim Kallas Vicepresidente