Decisione del Consiglio del 24 aprile 2012 relativa alla posizione che l’Unione europea deve adottare nel Comitato misto SEE in merito a una modifica dell’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) e dell’allegato XX (Ambiente) dell’accordo SEE (2012/251/UE)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114, l’articolo 192, paragrafo 1, e l’articolo 218, paragrafo 9,
visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo1, in particolare l’articolo 1, paragrafo 3,
vista la proposta della Commissione europea,
L'allegato II e l’allegato XX dell’accordo sullo Spazio economico europeo2 («l'accordo SEE») contengono disposizioni specifiche e modalità di applicazione in materia di regolamentazioni tecniche, norme, prove, certificazioni e ambiente.
È opportuno integrare nell’accordo SEE il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele3.
È opportuno integrare nell’accordo SEE il regolamento (CE) n. 1336/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante modifica del regolamento (CE) n. 648/2004 per adeguarlo al regolamento (CE) n. 1272/20084.
È opportuno integrare nell’accordo SEE la direttiva 2008/112/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che modifica le direttive del Consiglio 76/768/CEE, 88/378/CEE, 1999/13/CE e le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/53/CE, 2002/96/CE e 2004/42/CE allo scopo di adeguarle al regolamento (CE) n. 1272/20085.
È opportuno integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 453/2010 della Commissione, del 20 maggio 2010, recante modifica del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)6.
È opportuno integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) n. 440/2010 della Commissione, del 21 maggio 2010, relativo alle tariffe da pagare all'Agenzia europea per le sostanze chimiche in applicazione del regolamento (CE) n. 1272/20087.
La direttiva 67/548/CEE del Consiglio8 e la direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio9 sono abrogate dal regolamento (CE) n. 1272/2008 a decorrere dal 1o giugno 2015. Poiché tali direttive sono state integrate nell'accordo SEE, detto accordo dovrebbe essere modificato a decorrere dal 1o giugno 2015 per tener conto di tale abrogazione.
Gli allegati II e XX dell'accordo SEE dovrebbero essere modificati di conseguenza.
È opportuno che la posizione dell’Unione in sede di Comitato misto SEE si basi sul progetto di decisione accluso,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
La posizione che l'Unione europea deve adottare in sede di Comitato misto SEE in merito alla proposta di modifica dell'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) e dell’allegato XX (Ambiente) dell’accordo SEE, si basa sul progetto di decisione del Comitato misto SEE accluso alla presente decisione.
Art. 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Lussemburgo, il 24 aprile 2012 Per il Consiglio Il presidente N. Wammen