Decisione 2012/712/PESC del Consiglio del 19 novembre 2012 riguardante la conferenza di revisione del 2013 della convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio e uso di armi chimiche e sulla loro distruzione (CWC)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29 e l'articolo 31, paragrafo 1,
Il 29 aprile 1997 è entrata in vigore la convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio e uso di armi chimiche e sulla loro distruzione (CWC). Obiettivo della CWC è eliminare un'intera categoria di armi di distruzione di massa proibendo lo sviluppo, la produzione, l'acquisto, l'immagazzinaggio, la detenzione, il trasferimento o l'uso di armi chimiche.
L'Unione europea considera la CWC un elemento essenziale del contesto di non proliferazione e disarmo e uno strumento di disarmo e di non proliferazione unico, la cui integrità e rigorosa applicazione devono essere pienamente garantite. Tutti gli Stati membri dell'UE sono Stati parte della CWC.
L'Unione ritiene inoltre che la CWC si sia dimostrata uno strumento molto efficace, in quanto si è raggiunta un'adesione quasi universale e gli Stati possessori hanno già distrutto buona parte delle loro scorte di armi chimiche. Allo stesso tempo, e mentre la distruzione rimane prioritaria per l'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (OPCW), istituita a norma della CWC, si presentano nuove sfide e nuove minacce cui l'OPCW deve adeguarsi per preservare e tutelare l'integrità della CWC.
L'Unione è altresì dell'avviso che un dialogo stretto e periodico dell'OPCW con la società civile, anche nel periodo precedente la conferenza di revisione e durante il suo svolgimento, sia vantaggioso per il lavoro dell'OPCW.
Il 17 novembre 2003 il Consiglio dell'Unione europea ha adottato la posizione comune 2003/805/PESC sull'universalizzazione e il rafforzamento degli accordi multilaterali in materia di non proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori1. Ai sensi di detta posizione comune la CWC è inclusa come uno di tali accordi multilaterali.
Il 12 dicembre 2003 il Consiglio europeo ha adottato la strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa, che ribadisce l'adesione dell'Unione al sistema del trattato multilaterale e sottolinea, tra l'altro, il ruolo determinante della CWC e dell'OPCW nel creare un mondo privo di armi chimiche.
Il 28 aprile 2004 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato all'unanimità la risoluzione 1540 (2004) in cui si riafferma che la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori costituisce una minaccia alla pace e alla sicurezza internazionali. Il Consiglio di sicurezza ha successivamente adottato le risoluzioni 1673 (2006), 1810 (2008) e 1977 (2011), che ribadiscono gli obiettivi della risoluzione 1540 (2004) ed esprimono l'interesse del Consiglio di sicurezza a intensificare i suoi sforzi per promuovere la piena attuazione di tale risoluzione. L'attuazione della CWC e l'attuazione della risoluzione 1540 (2004) e delle successive risoluzioni a essa correlate si rafforzano reciprocamente.
Il 22 novembre 2004 il Consiglio dell'Unione europea ha adottato la prima azione comune 2004/797/PESC sul sostegno alle attività svolte dall'OPCW nell'ambito dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa2. A detta azione comune sono seguite l'azione comune 2005/913/PESC3 del Consiglio, adottata il 12 dicembre 2005, l'azione comune 2007/185/PESC4 del Consiglio, adottata il 19 marzo 2007, la decisione 2009/569/PESC del Consiglio5, adottata il 27 luglio 2009, e la decisione 2012/166/PESC del Consiglio6, adottata il 23 marzo 2012.
L'8 settembre 2006 l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha adottato la strategia globale contro il terrorismo, nel cui ambito gli Stati membri delle Nazioni Unite hanno, tra l'altro, convenuto di attuare tutte le risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite relative al terrorismo internazionale e di cooperare pienamente con gli organi sussidiari antiterrorismo del Consiglio di sicurezza nell'adempimento dei loro compiti. La strategia incoraggiava inoltre l'OPCW a continuare ad adoperarsi, nell'ambito del suo mandato, per aiutare gli Stati a dotarsi di capacità atte a impedire ai terroristi l'accesso ai materiali chimici, a garantire la sicurezza nei relativi impianti e a reagire in modo efficace in caso di un attacco che impieghi materiali di questo tipo.
Il 2 dicembre 2011 l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha adottato, per consenso, una risoluzione sull'attuazione della CWC.
Nella prospettiva della prossima terza conferenza di revisione della CWC nel corso del 2013 («terza conferenza di revisione»), è opportuno definire l'approccio dell'Unione, che fungerà da orientamento per i suoi Stati membri in tale conferenza,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
1. L'obiettivo dell'Unione europea è di rafforzare la convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio e uso di armi chimiche e sulla loro distruzione (CWC), prendendo le mosse dai progressi finora realizzati nella distruzione delle scorte dichiarate di armi chimiche e nella prevenzione della loro ricomparsa, anche tramite il potenziamento del regime di verifica della CWC, un'attuazione più efficace a livello nazionale e sforzi intesi a garantirne l'universalità.
2. L'Unione mira a rafforzare la CWC anche adeguandone l'attuazione alla luce del mutevole contesto di sicurezza e degli sviluppi scientifici e tecnologici, sottolineando inoltre che la terza conferenza di revisione dovrebbe fornire sostegno politico e orientamenti generali al lavoro da svolgere nel periodo intersessionale sulle priorità future dell'OPCW.
3. Per conseguire gli obiettivi stabiliti dal presente articolo, l'Unione sottopone proposte concrete alla terza conferenza di revisione.
Art. 2
Per conseguire l'obiettivo di cui all'articolo 1, l'Unione:
a) contribuisce a una completa revisione del funzionamento della CWC in sede di terza conferenza di revisione, tenendo conto in particolare degli sviluppi scientifici e tecnologici, e alla costruzione di solide basi per affrontare le sfide cui la CWC sarà confrontata in futuro;
b) contribuisce alla formazione di un consenso per garantire il successo della terza conferenza di revisione e promuove, tra l'altro, i seguenti temi essenziali:
i) riaffermazione del carattere globale della proibizione delle armi chimiche come stabilito nel criterio dell'obiettivo generale:
riconfermando che le proibizioni della CWC si applicano a tutte le sostanze chimiche tossiche, salvo quando tali sostanze chimiche siano utilizzate per uno dei fini non proibiti dall'articolo II, paragrafo 9 e nella misura in cui le tipologie e i quantitativi siano conformi a tali fini, e tengano pertanto conto degli sviluppi scientifici e tecnologici verificatisi dalla seconda conferenza di revisione nel 2008;
sottolineando l'obbligo degli Stati parte di rispecchiare il criterio dell'obiettivo generale nelle rispettive legislazioni di attuazione e prassi amministrative di attuazione nazionali;
ii) accento sulla piena e tempestiva attuazione, a opera degli Stati parte, di tutti gli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo III, in particolare quelli relativi alle armi chimiche e inclusi anche quelli relativi agli agenti antisommossa;
iii) definizione e attuazione, da parte del segretariato tecnico della CWC («segretariato tecnico»), di approcci mirati e specifici intesi a dare alla CWC carattere universale, in stretto coordinamento e in stretta cooperazione con gli Stati parte, anche tenuto conto del fatto che almeno uno Stato non parte della CWC, la Siria, ha ammesso nel luglio 2012 di possedere armi chimiche;
iv) riaffermazione dell'obbligo per gli Stati possessori di armi chimiche di distruggere le loro armi chimiche e riconoscimento dei risultati finora conseguiti nell'eliminazione delle armi chimiche, nei seguenti modi:
accogliendo favorevolmente gli sforzi compiuti e i progressi realizzati dagli Stati possessori per distruggere le loro scorte dichiarate e ponendo in evidenza il fatto che siamo bene avviati verso un mondo privo di armi chimiche;
riconoscendo che è stata affrontata con successo la questione dei termini finali prorogati per la distruzione delle armi chimiche da parte degli Stati possessori;
esortando gli Stati possessori di armi chimiche a completare la distruzione delle rispettive scorte di armi chimiche nel più breve tempo possibile, conformemente alla CWC e al relativo allegato sulla verifica, nonché alla decisione della sedicesima sessione della conferenza degli Stati parte in merito alla questione dei termini finali prorogati per la distruzione delle scorte che ancora sussistono;
ribadendo l'importanza di una verifica sistematica della distruzione da parte del segretariato tecnico, come prescritto dalla CWC e dal relativo allegato sulla verifica;
ponendo l'accento sul fatto che, benché si debbano mantenere le conoscenze specialistiche e le capacità per gestire le armi chimiche, nonché le armi chimiche obsolete e quelle abbandonate, l'OPCW deve anche continuare ad adeguarsi al nuovo contesto di sicurezza;
v) rafforzamento del sistema di verifica per quanto riguarda le attività non vietate dalla CWC, per una più rigorosa prevenzione della ricomparsa delle armi chimiche:
sottolineando l'obbligo di tutti gli Stati parte di presentare dichiarazioni adeguate e tempestive a norma dell'articolo VI;
effettuando un numero sufficiente di ispezioni a norma dell'articolo VI con una copertura geografica e una frequenza adeguate, conformemente agli orientamenti convenuti;
rendendo le ispezioni a norma dell'articolo VI più pertinenti rispetto all'oggetto e allo scopo della CWC e assicurando un'efficace selezione dei siti, anche tramite la valutazione dei risultati della metodologia provvisoria per la selezione dei siti negli altri impianti di produzione chimica;
migliorando la base di informazioni per le verifiche svolte dall'industria, incoraggiando fra l'altro il segretariato tecnico a usare le informazioni già disponibili, comprese quelle fornite spontaneamente dagli Stati parte e quelle provenienti da precedenti relazioni sulle ispezioni, nonché opportune informazioni di dominio pubblico;
sottolineando che le tabelle delle sostanze chimiche («tabelle») della CWC sono state concepite essenzialmente per l'applicazione di diverse misure di verifica;
adoperandosi affinché le tabelle restino pertinenti a fronte degli sviluppi scientifici e tecnologici, anche grazie a un esame dei vantaggi di revisioni periodiche delle tabelle fra una conferenza di revisione e l'altra;
promuovendo ulteriormente l'impegno e l'interazione con l'industria chimica e sostenendo le iniziative del segretariato tecnico in tal senso;
prendendo in esame ulteriori misure di qualità ed efficienza per la procedura di ispezione, come un adeguato aumento della flessibilità e la razionalizzazione dello svolgimento delle ispezioni;
assicurando la capacità del segretariato tecnico a effettuare campionamenti e analisi efficaci durante le ispezioni dell'industria;
vi) continuo miglioramento delle misure di attuazione nazionali, ricordando che il pieno rispetto dell'articolo VII è un fattore vitale per l'efficacia presente e futura del regime CWC, anche attraverso:
l'adozione di un approccio mirato e specifico in termini di incoraggiamento e assistenza agli Stati parte che devono ancora attuare in modo adeguato la CWC;
l'offerta di assistenza agli Stati parte che ne hanno bisogno, come esemplificato dalle azioni comuni e dalle decisioni del Consiglio dell'Unione europea a sostegno delle attività dell'OPCW;
l'intensificazione dei controlli nazionali delle esportazioni e delle importazioni che sono necessari per impedire l'acquisto di armi chimiche, nonché il miglioramento della capacità dell'OPCW di contribuire all'istituzione di meccanismi nazionali di controllo dei trasferimenti internazionali;
l'attuazione di misure appropriate per aumentare la sicurezza chimica;
l'esame di potenziali sinergie tra l'OPCW e altre organizzazioni internazionali competenti per quanto riguarda il sostegno all'attuazione e lo sviluppo di capacità;
vii) attuazione delle disposizioni della CWC in materia di consultazioni, cooperazione e accertamento dei fatti, in particolare il meccanismo delle ispezioni su sfida, che rimane un mezzo valido e utilizzabile del sistema di verifica dell'OPCW, ponendo l'accento sul diritto degli Stati parte di chiedere un'ispezione su sfida senza previa consultazione e incentivando il ricorso al meccanismo ove ciò sia necessario per chiarire e risolvere questioni relative all'eventuale mancato rispetto della CWC; a tale proposito, sottolineando l'importanza che il segretariato tecnico mantenga e sviluppi ulteriormente le capacità tecniche, le conoscenze specialistiche e la necessaria preparazione per condurre ispezioni su sfida, nonché l'obbligo degli Stati parte a essere costantemente pronti e in grado di ricevere ispezioni su sfida;
viii) costante e vigoroso sostegno alle attività dell'OPCW connesse all'assistenza e alla protezione, soprattutto per quanto riguarda la conservazione delle capacità e conoscenze specialistiche dell'OPCW e la promozione della capacità del segretariato tecnico e degli Stati parte di prevenire, rispondere a e attenuare gli usi impropri di sostanze chimiche tossiche o gli attacchi che ne fanno uso, in particolare:
incoraggiando tutti gli Stati parte a presentare adeguate e tempestive dichiarazioni a norma dell'articolo X come prescritto dalla CWC e incoraggiando gli Stati parte a moltiplicare le offerte di assistenza;
sottolineando l'importanza che il segretariato tecnico mantenga le sue capacità e le sue conoscenze specialistiche, conservando al tempo stesso e sviluppando ulteriormente la necessaria preparazione per condurre indagini sull'uso presunto;
sottolineando l'importanza di assicurare un costante sostegno dell'OPCW ai programmi nazionali finalizzati alla protezione e di accrescere la capacità di intermediazione dell'OPCW per le offerte di conoscenze specialistiche e assistenza;
incoraggiando l'OPCW ad aiutare gli Stati a sviluppare la capacità di prevenire gli attacchi terroristici che fanno uso di armi chimiche e ad attenuarne gli effetti, anche tramite consulenze sull'aumento della sicurezza chimica;
sottolineando l'importanza di una più intensa cooperazione con le organizzazioni regionali e subregionali, anche attraverso la partecipazione a iniziative internazionali intese a istituire centri di eccellenza regionali di assistenza e protezione, e prendendo in esame la possibilità di combinare ciò con quanto previsto dagli articoli VII e XI, conformemente alla decisione concernente l'articolo XI adottata dalla sedicesima sessione della conferenza degli Stati parte;
valutando modi per rendere l'OPCW più capace di gestire situazioni di conflitto e post-conflitto in cui è fatto uso di armi chimiche;
chiedendo al segretariato tecnico di intensificare la cooperazione con altre organizzazioni internazionali competenti per quanto concerne la risposta di emergenza all'uso o alla minaccia di uso di armi chimiche, anche in situazioni di conflitto e post-conflitto, con particolare riguardo alla cooperazione con le Nazioni Unite nelle indagini sull'uso eventuale di armi chimiche;
ix) promozione della cooperazione internazionale conformemente alla CWC:
accogliendo favorevolmente proposte concrete e pratiche che tengano conto delle iniziative in atto, come esemplificato dalle azioni comuni e dalle decisioni del Consiglio dell'Unione europea, in particolare proposte relative ad aspetti quali la sicurezza chimica e la gestione delle sostanze chimiche, conformemente alla decisione concernente l'articolo XI adottata dalla sedicesima sessione della conferenza degli Stati parte;
incoraggiando il segretariato tecnico ad aiutare gli Stati parte a far fronte ai rispettivi obblighi nazionali grazie a un'assistenza tecnica mirata e sostenibile, in modo da agevolare una più ampia cooperazione internazionale nel settore chimico;
incoraggiando il segretariato tecnico a operare in collaborazione con altre organizzazioni e a valutare i suoi programmi per garantire che essi abbiamo l'impatto desiderato e che le risorse siano ottimizzate;
x) potenziamento del contributo dell'OPCW agli sforzi globali antiterrorismo:
proseguendo e intensificando i lavori nell'ambito del gruppo di lavoro aperto sul terrorismo dell'OPCW;
ponendo l'accento sul rispetto degli obblighi previsti dalla risoluzione 1540 (2004) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e dalle altre pertinenti risoluzioni delle Nazioni Unite, in particolare per invitare alla cooperazione pratica tra l'OPCW e le organizzazioni competenti al fine di eliminare il rischio che le armi chimiche siano acquistate o utilizzate a scopi terroristici, compreso il possibile accesso di terroristi a materiali, attrezzature e conoscenze che potrebbero essere utilizzati per la messa a punto e la produzione di armi chimiche;
sottolineando la necessità di operare per un rafforzamento della sicurezza chimica a livello globale e per il controllo nazionale dei trasferimenti internazionali, anche fornendo assistenza agli Stati parte nell'attuazione di misure pratiche e mirate che, al tempo stesso, potrebbero contribuire ad accrescere la cooperazione per quanto concerne gli usi pacifici della chimica e l'assistenza e la protezione.
Art. 3
Le azioni adottate dall'Unione ai fini dell'articolo 2 comprendono:
a) ove opportuno, iniziative intese a:
i) promuovere l'adesione universale alla CWC;
ii) promuovere l'attuazione efficace della CWC a livello nazionale a opera degli Stati parte;
iii) esortare gli Stati parte a sostenere e a partecipare a una revisione efficace e completa della CWC e a ribadire in tal modo il proprio impegno nei confronti di questa norma internazionale fondamentale contro le armi chimiche;
iv) promuovere le proposte di cui all'articolo 2, intese a rafforzare ulteriormente la CWC;
b) dichiarazioni e documenti di lavoro predisposti nel periodo precedente la terza conferenza di revisione e durante il suo svolgimento, da sottoporre all'esame degli Stati parte.
Art. 4
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il 19 novembre 2012 Per il Consiglio Il presidente C. Ashton