Decisione di esecuzione della Commissione del 13 febbraio 2013 relativa all’approvazione, da parte della Commissione, dei piani nazionali per l’attuazione dei sistemi di convalida in conformità dell’articolo 109, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio [notificata con il numero C(2013) 651] (I testi in lingua bulgara, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, slovena, spagnola, svedese e tedesca sono i soli facenti fede) (2013/82/UE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/20061, in particolare l’articolo 109, paragrafo 8,
visti i piani nazionali per l’attuazione dei sistemi di convalida presentati dagli Stati membri,
A norma dell’articolo 109, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1224/2009, gli Stati membri stabiliscono un piano nazionale per l’attuazione dei sistemi di convalida che consenta loro di fissare priorità per la convalida e i controlli incrociati e per il successivo trattamento delle incongruenze sulla base della gestione del rischio.
I piani del Regno del Belgio, della Repubblica di Bulgaria, del Regno di Danimarca, della Repubblica federale di Germania, della Repubblica di Estonia, dell’Irlanda, del Regno di Spagna, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Malta, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica di Polonia, della Repubblica portoghese, della Repubblica di Slovenia, della Repubblica di Finlandia, del Regno di Svezia e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sono stati presentati alla Commissione per approvazione. Tali piani sono conformi all’articolo 109 del regolamento (CE) n. 1224/2009 e agli articoli da 143 a 145 del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione, dell’8 aprile 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca2. Essi devono pertanto essere approvati.
La presente decisione costituisce la decisione di approvazione ai sensi dell’articolo 109, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1224/2009.
La Commissione controllerà l’applicazione dei piani nazionali per verificarne l’effettivo funzionamento. Se, in base alle risultanze delle verifiche, delle ispezioni e degli audit effettuati dalla Commissione nell’ambito del titolo X del regolamento (CE) n. 1224/2009, risulterà necessario modificare i piani nazionali di convalida, gli Stati membri dovranno procedere alle opportune modifiche,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
1. Sono approvati i piani nazionali per l’attuazione del sistema di convalida, a norma dell’articolo 109, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1224/2009, del Regno del Belgio, della Repubblica di Bulgaria, del Regno di Danimarca, della Repubblica federale di Germania, della Repubblica di Estonia, dell’Irlanda, del Regno di Spagna, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Malta, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica di Polonia, della Repubblica portoghese, della Repubblica di Slovenia, della Repubblica di Finlandia, del Regno di Svezia e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.
2. Se, in base alle risultanze delle verifiche, delle ispezioni e degli audit effettuati dalla Commissione nell’ambito del titolo X del regolamento (CE) n. 1224/2009, la Commissione ritiene che i piani di convalida approvati in conformità del paragrafo 1 non garantiscano l’effettiva attuazione, da parte degli Stati membri, degli obblighi stabiliti all’articolo 109 del regolamento (CE) n. 1224/2009, essa può chiedere, previa consultazione degli Stati membri interessati, che i piani in questione siano modificati.
3. Gli Stati membri modificano i loro piani di convalida in conformità della richiesta formulata dalla Commissione a norma del paragrafo 2.
Art. 2
Il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, l’Irlanda, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 13 febbraio 2013 Per la Commissione Maria Damanaki Membro della Commissione