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Decisione di esecuzione della Commissione del 13 agosto 2013 recante modifica della decisione 2011/207/UE che istituisce un programma specifico di controllo e ispezione relativo alla ricostituzione del tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo [notificata con il numero C(2013) 5224] (2013/432/UE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca1, in particolare l’articolo 95,

Nel 2006 la Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico (ICCAT) ha adottato un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo. L’ICCAT ha modificato tale piano pluriennale di ricostituzione nella riunione annuale del 2008. Il piano modificato è stato recepito nel diritto dell’Unione mediante il regolamento (CE) n. 302/2009 del Consiglio, del 6 aprile 2009, concernente un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo2. Il piano è stato ulteriormente modificato e approvato nella riunione annuale dell’ICCAT del 2010 mediante la raccomandazione ICCAT 10-04 e recepito nel diritto dell’Unione mediante il regolamento (UE) n. 500/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2012, recante modifica del regolamento (CE) n. 302/2009 concernente un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo3.

Per garantire l’efficace attuazione del piano di ricostituzione modificato è stata adottata la decisione 2009/296/CE della Commissione4 che istituisce un programma specifico di controllo ed ispezione per un periodo di due anni, dal 15 marzo 2009 al 15 marzo 2011.

Il programma specifico di controllo e ispezione relativo alla ricostituzione del tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo, quale stabilito dalla decisione 2011/207/UE della Commissione5, è stato adottato allo scopo di garantire la prosecuzione del programma di cui alla decisione 2009/296/CE e l’attuazione immediata di alcune disposizioni della raccomandazione ICCAT 10-04. La decisione 2011/207/UE copre il periodo dal 15 marzo 2011 al 15 marzo 2014.

Alla luce delle discussioni svoltesi nella riunione annuale dell’ICCAT del 2011 e al fine di attuare pienamente le disposizioni richieste dall’ICCAT, è apparso opportuno, data la mancata trasposizione di tali requisiti nel diritto unionale, modificare la decisione 2011/207/UE al fine di attuare i requisiti in materia di campionamento e di operazioni pilota definiti al punto 87 della raccomandazione ICCAT 10-04 che istituisce un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo. È stata pertanto pubblicata la decisione di esecuzione 2012/246/UE della Commissione, del 2 maggio 2012, recante modifica della decisione 2011/207/UE che istituisce un programma specifico di controllo e ispezione relativo alla ricostituzione del tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo6.

Nella sua riunione annuale del 2012, l’ICCAT ha adottato la raccomandazione 12-03 che modifica il piano di ricostituzione pluriennale per il tonno rosso. Al fine di garantire la prosecuzione del programma stabilito dalla decisione 2011/207/UE e l’attuazione immediata di alcune disposizioni della raccomandazione ICCAT 12-03 è opportuno aggiornare e correggere alcuni riferimenti obsoleti o erronei presenti nella decisione 2011/207/UE.

Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione 2011/207/UE.

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per il settore della pesca e dell’acquacoltura,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

La decisione 2011/207/UE è modificata come segue:

  1. 1) l’articolo 1 è sostituito dal seguente: «Articolo 1 La presente decisione istituisce un programma specifico di controllo ed ispezione al fine di assicurare l’attuazione armonizzata del piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo adottato dalla Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico (ICCAT) nel 2006, recepito con il regolamento (CE) n. 302/2009, successivamente recepito nel diritto dell’Unione con il regolamento (UE) n. 500/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio7 e modificato da ultimo dalla raccomandazione ICCAT 12-03 del 10 dicembre 2012.

  2. 2) all’articolo 3, il punto 2 è sostituito dal testo seguente: «2. tutte le catture, gli sbarchi, i trasferimenti, i trasbordi e le operazioni di ingabbiamento, compresi gli studi pilota realizzati sul modo migliore di valutare il numero e il peso degli esemplari di tonno rosso nel punto di cattura e ingabbiamento, anche con l’uso di sistemi stereoscopici, e il programma che si avvale di sistemi fotografici stereoscopici o di tecniche alternative con un grado di precisione equivalente, che copra la totalità delle operazioni di ingabbiamento realizzate al fine di determinare con maggior precisione il numero e il peso degli esemplari di tonno rosso per ogni operazione di ingabbiamento;»;

  3. 3) l’articolo 4 è modificato come segue:

    1. a) il punto 4 è sostituito dal testo seguente: «4. l’attuazione di eventuali programmi di osservazione nell’Unione, inclusi il programma di osservazione degli Stati membri e il programma di osservazione regionale dell’ICCAT, di cui ai punti 90, 91 e 92 e all’allegato 7 della raccomandazione ICCAT 12-03;»;

    2. b) i punti 6, 7, 8, 9 e 10 sono sostituiti dal testo seguente: «6. le misure e le condizioni tecniche specifiche per la pesca del tonno rosso, di cui alla raccomandazione ICCAT 12-03, in particolare le norme sulla taglia minima e le condizioni ad esse associate; 7. le restrizioni quantitative applicabili alle catture ed eventuali condizioni specifiche a queste associate, incluso il controllo dell’utilizzazione dei contingenti, di cui alla raccomandazione ICCAT 12-03; 8. le norme in materia di documentazione applicabili al tonno rosso, di cui alla raccomandazione ICCAT 12-03; 9. l’attuazione di studi pilota sul modo migliore di valutare il numero e il peso degli esemplari di tonno rosso nel punto di cattura e ingabbiamento, anche con l’uso di sistemi stereoscopici; 10. l’attuazione di un programma che si avvalga di sistemi fotografici stereoscopici o di tecniche alternative con un grado di precisione equivalente, che copra la totalità delle operazioni di ingabbiamento al fine di determinare con maggior precisione il numero e il peso degli esemplari di tonno rosso per ogni operazione di ingabbiamento.»;

  4. 4) all’articolo 7, i punti 1 e 2 sono sostituiti dal testo seguente: «1. il programma internazionale di ispezione reciproca dell’ICCAT, di cui ai punti 99, 100 e 101 e all’allegato 8 della raccomandazione ICCAT 12-03; 2. la metodologia in materia di ispezioni stabilita dalla raccomandazione ICCAT 12-03, in particolare nell’allegato 8;»;

  5. 5) all’articolo 9, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Uno Stato membro che intenda esercitare sorveglianza e ispezionare navi da pesca nelle acque sottoposte alla giurisdizione di un altro Stato membro nell’ambito di un piano di impiego congiunto notifica la propria intenzione al punto di contatto dello Stato membro costiero interessato, di cui all’articolo 80, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, e all’Agenzia europea di controllo della pesca (ACCP).»;

  6. 6) all’articolo 12, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Il programma specifico di controllo e di ispezione è attuato mediante i programmi nazionali di controllo, di cui all’articolo 46 del regolamento (CE) n. 1224/2009, adottati da Grecia, Spagna, Francia, Italia, Cipro, Malta e Portogallo e, a decorrere dal 1o luglio 2013, dal programma nazionale di controllo adottato dalla Croazia.»;

  7. 7) l’articolo 15 è così modificato:

    1. a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. Il 15 luglio e il 15 settembre di ogni anno sono trasmesse le relazioni intermedie per il periodo che termina alla fine del mese precedente; una relazione finale riguardante l’anno precedente è trasmessa il 15 gennaio.»;

    2. b) al paragrafo 3, lettera b), i punti i) e ii) sono sostituiti dai seguenti: «i) la nave da pesca (nome, bandiera, attrezzo e numero ICCAT, numero del registro della flotta dell’UE o codice di identificazione esterno), la tonnara fissa, l’allevamento o l’impresa di trasformazione e/o commercializzazione dei prodotti a base di tonno rosso interessati; ii) la data e il luogo dell’ispezione e il quantitativo di tonno rosso connesso all’infrazione;»;

  8. 8) gli allegati I, II, III e IV sono sostituiti dal testo dell’allegato della presente decisione.

Art. 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 13 agosto 2013 Per la Commissione Maria Damanaki Membro della Commissione