Decisione n. 1025/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2013 relativa alla concessione di assistenza macro-finanziaria alla Repubblica del Kirghizistan
Testo vigente
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 209,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria1,
La cooperazione tra l’Unione e la Repubblica del Kirghizistan si basa sull’accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kirghizistan, dall’altra2 (APC),che è entrato in vigore nel 1999. L’Unione concede alla Repubblica del Kirghizistan il trattamento conforme al sistema delle preferenze generalizzate.
L’economia kirghisa è stata colpita dalla crisi finanziaria internazionale nel 2009 e da un’esplosione di violenza interetnica nel giugno 2010. Tali avvenimenti hanno sconvolto le attività economiche, dando luogo a un sostanziale fabbisogno di spesa pubblica per la ricostruzione e l’assistenza sociale e provocando ingenti disavanzi di bilancio e lacune finanziarie nei conti con l’estero.
Nel corso di una conferenza d’alto livello dei donatori tenutasi a Bishkek il 27 luglio 2010, la comunità internazionale ha promesso aiuti d’emergenza per 1,1 miliardi di dollari USA allo scopo di sostenere la ripresa della Repubblica del Kirghizistan. In tale conferenza, l’Unione ha annunciato che provvederà a un’assistenza finanziaria per un massimo di 117,9 milioni di EUR.
Il Consiglio, riunito nella formazione «Affari esteri», nelle conclusioni formulate il 26 luglio 2010 in merito alla Repubblica del Kirghizistan si è compiaciuto degli sforzi compiuti dal nuovo governo kirghiso per creare un quadro istituzionale democratico e ha esortato la Commissione a continuare ad assistere, anche sotto forma di nuovi programmi di assistenza, le autorità della Repubblica del Kirghizistan nell’attuazione del loro programma di riforme, e a contribuire allo sviluppo economico e sociale sostenibile del paese.
Il sostegno politico ed economico dell’Unione all’incipiente democrazia parlamentare della Repubblica del Kirghizistan invierebbe un segnale politico di forte sostegno dell’Unione alle riforme democratiche nell’Asia centrale, coerentemente con le politiche dell’Unione nei confronti della regione quali stabilite nella strategia dell’Unione per l’Asia centrale (2007-2013) e nelle conclusioni del Consiglio sull’Asia centrale del 25 giugno 2012.
In linea con la dichiarazione comune del Parlamento europeo e del Consiglio adottata unitamente alla decisione n. 778/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio3, l’assistenza macro-finanziaria dell’Unione dovrebbe essere uno strumento finanziario eccezionale di sostegno non vincolato e non specifico alla bilancia dei pagamenti, che mira al ripristino della sostenibilità della situazione finanziaria esterna di un beneficiario, e dovrebbe sostenere l’attuazione di un programma di politica che preveda energiche misure di risanamento e di riforma strutturale volte a migliorare la situazione della bilancia dei pagamenti, in particolare durante il periodo di validità del programma, e rafforzare l’attuazione dei pertinenti accordi e programmi con l’Unione.
Il processo di aggiustamento e di riforma dell’economia della Repubblica del Kirghizistan è sostenuto dall’assistenza finanziaria del Fondo monetario internazionale (FMI). Nel giugno 2011 le autorità kirghise e l’FMI hanno concordato la concessione di un «extended credit facility» triennale non cautelare («programma dell’FMI») dell’importo di 66,6 milioni di DSP (diritti speciali di prelievo) a sostegno del paese. L’FMI ha approvato la quarta valutazione di tale programma nel giugno 2013. Gli obiettivi del programma dell’FMI sono coerenti con l’obiettivo dell’assistenza macro-finanziaria dell’Unione, consistente nell’alleviare le difficoltà a breve termine a livello della bilancia dei pagamenti e nell’attuare energiche misure di risanamento coerenti con l’obiettivo dell’assistenza macro-finanziaria dell’Unione.
L’Unione fornisce alla Repubblica del Kirghizistan un sostegno settoriale di bilancio nel quadro dello strumento di cooperazione allo sviluppo per un importo totale di 33 milioni di EUR nel periodo 2011-2013, a favore delle riforme dei sistemi della protezione sociale, dell’istruzione e della gestione delle finanze pubbliche.
Nel 2010, in vista dell’aggravarsi della situazione e delle prospettive economiche, la Repubblica del Kirghizistan ha chiesto l’assistenza macro-finanziaria dell’Unione.
Data l’importanza strategica della Repubblica del Kirghizistan per l’Unione, nonché il ruolo determinante che svolge per la stabilità regionale, la Repubblica del Kirghizistan dovrebbe essere considerata, in via eccezionale, ammissibile a ricevere l’assistenza macro-finanziaria dell’Unione.
Dato che persiste un significativo fabbisogno di finanziamento esterno residuo della bilancia dei pagamenti della Repubblica del Kirghizistan, superiore alle risorse fornite dall’FMI e da altre istituzioni multilaterali, e nonostante la messa in atto di rigorosi programmi di riforma e stabilizzazione economica da parte della Repubblica del Kirghizistan, l’assistenza macro-finanziaria dell’Unione da fornire alla Repubblica del Kirghizistan («assistenza macro-finanziaria dell’Unione») è considerata, nelle attuali circostanze eccezionali, una risposta adeguata alla richiesta della Repubblica del Kirghizistan di sostenere la stabilizzazione economica congiuntamente al programma dell’FMI.
L’assistenza macro-finanziaria dell’Unione dovrebbe mirare a sostenere il ripristino della sostenibilità della situazione finanziaria esterna della Repubblica del Kirghizistan, sostenendo così il suo sviluppo economico e sociale.
La determinazione dell’importo dell’assistenza macro-finanziaria dell’Unione si basa su una valutazione quantitativa completa del fabbisogno di finanziamento esterno residuo della Repubblica del Kirghizistan e tiene conto della sua capacità di autofinanziarsi con le proprie risorse, in particolare le riserve internazionali a sua disposizione. L’assistenza macro-finanziaria dell’Unione dovrebbe integrare i programmi e le risorse fornite dall’FMI e dalla Banca mondiale. La determinazione dell’importo dell’assistenza tiene anche conto dei previsti contributi finanziari da parte di donatori multilaterali e della necessità di garantire un’equa ripartizione degli oneri tra l’Unione e gli altri donatori, nonché della pre-esistente mobilitazione di altri strumenti finanziari esterni dell’Unione nella Repubblica del Kirghizistan e del valore aggiunto dell’intervento complessivo dell’Unione.
Prendendo in considerazione il fabbisogno di finanziamento esterno residuo della Repubblica del Kirghizistan, il suo livello di sviluppo economico, misurato in funzione del reddito pro capite e degli indici di povertà, la sua capacità di autofinanziarsi con le proprie risorse, in particolare le riserve internazionali a sua disposizione, nonché la sua capacità di rimborso basata su un’analisi della sostenibilità del debito, una parte dell’assistenza dovrebbe essere erogata sotto forma di sovvenzioni.
È opportuno che la Commissione assicuri che l’assistenza macro-finanziaria dell’Unione sia coerente, sotto il profilo giuridico e sostanziale, con i principi fondamentali, gli obiettivi e le misure adottati nei vari settori dell’azione esterna e con le altre politiche dell’Unione pertinenti.
L’assistenza macro-finanziaria dell’Unione dovrebbe sostenere la politica esterna dell’Unione nei confronti della Repubblica del Kirghizistan. I servizi della Commissione e il servizio europeo per l’azione esterna dovrebbero lavorare a stretto contatto durante l’intera operazione di assistenza macro-finanziaria al fine di coordinare la politica esterna dell’Unione e garantirne la coerenza.
È opportuno che l’assistenza macro-finanziaria dell’Unione sostenga l’impegno della Repubblica del Kirghizistan nei confronti dei valori condivisi con l’Unione, tra cui la democrazia, lo Stato di diritto, il buon governo, il rispetto dei diritti umani, lo sviluppo sostenibile e la riduzione della povertà, nonché il suo impegno nei confronti dei principi di un commercio aperto, disciplinato da regole ed equo.
È opportuno che la concessione dell’assistenza macro-finanziaria dell’Unione sia subordinata alla condizione preliminare della messa in atto, da parte della Repubblica del Kirghizistan, di meccanismi democratici effettivi, basati in particolare su un sistema parlamentare multipartitico, sullo Stato di diritto e sul rispetto dei diritti umani. Inoltre, è opportuno che gli obiettivi specifici dell’assistenza macro-finanziaria dell’Unione rafforzino l’efficienza, la trasparenza e l’affidabilità dei sistemi di gestione delle finanze pubbliche della Repubblica del Kirghizistan. Sia il soddisfacimento della condizione preliminare che il conseguimento di tali obiettivi dovrebbero essere regolarmente monitorati dalla Commissione.
Per assicurare una tutela efficace degli interessi finanziari dell’Unione connessi all’assistenza macro-finanziaria dell’Unione, la Repubblica del Kirghizistan dovrebbe adottare misure appropriate in materia di prevenzione e di lotta contro la frode, la corruzione e ogni altra irregolarità relativa all’assistenza. Inoltre, è opportuno prevedere controlli da parte della Commissione e verifiche contabili da parte della Corte dei conti.
L’erogazione dell’assistenza macro-finanziaria dell’Unione lascia impregiudicati i poteri del Parlamento europeo e del Consiglio.
Gli importi dell’assistenza macro-finanziaria fornita sotto forma di sovvenzioni e gli importi delle prestazioni richieste per l’assistenza macro-finanziaria sotto forma di prestiti dovrebbero essere in linea con gli stanziamenti di bilancio definiti nel quadro finanziario pluriennale.
È opportuno che l’assistenza macro-finanziaria dell’Unione sia gestita dalla Commissione. Al fine di garantire che il Parlamento europeo e il Consiglio possano seguire l’attuazione della presente decisione, la Commissione dovrebbe informarli periodicamente in merito agli sviluppi relativi all’assistenza e fornire loro i documenti pertinenti.
Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione della presente decisione, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio4.
L’assistenza macro-finanziaria dell’Unione dovrebbe essere soggetta a condizioni di politica economica, da stabilire in un protocollo d’intesa. Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione e per ragioni di efficienza, la Commissione dovrebbe essere autorizzata a negoziare tali condizioni con le autorità kirghise sotto la supervisione del comitato dei rappresentanti degli Stati membri conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011. A norma di tale regolamento, si dovrebbe fare ricorso alla procedura consultiva, come regola generale, in tutti i casi diversi da quelli previsti da detto regolamento. Considerando l’impatto potenzialmente rilevante di un’assistenza di oltre 90 milioni di EUR, si dovrebbe ricorrere alla procedura d’esame per le operazioni oltre tale soglia. In considerazione dell’importo dell’assistenza macro-finanziaria dell’Unione alla Repubblica del Kirghizistan, si dovrebbe fare ricorso alla procedura consultiva per l’adozione del protocollo d’intesa e per qualsiasi riduzione, sospensione o annullamento dell’assistenza.
Secondo l’FMI la Repubblica del Kirghizistan rientra nella categoria delle economie emergenti e in via di sviluppo; secondo la Banca mondiale, la Repubblica del Kirghizistan fa parte del gruppo delle economie a basso reddito e dei paesi dell’Associazione internazionale per lo sviluppo (IDA); secondo l’UN-OHRLLS5, la Repubblica del Kirghizistan rientra nella categoria dei «paesi in via di sviluppo senza sbocco sul mare»; il comitato per gli aiuti allo sviluppo dell’OCSE la colloca nella lista degli altri paesi a basso reddito. Pertanto la Repubblica del Kirghizistan dovrebbe essere considerata un paese in via di sviluppo ai sensi dell’articolo 208 del trattato, il che giustifica la scelta dell’articolo 209 del trattato come base giuridica della presente decisione,
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
1. L’Unione mette a disposizione della Repubblica del Kirghizistan l’assistenza macro-finanziaria («assistenza macro-finanziaria dell’Unione») per un importo massimo di 30 milioni di EUR, al fine di sostenerne la stabilizzazione economica e di soddisfarne il fabbisogno della bilancia dei pagamenti, quale individuato nel programma in corso dell’FMI. Di detto importo massimo, fino a 15 milioni di EUR sono forniti sotto forma di prestiti e fino a 15 milioni di EUR sotto forma di sovvenzioni. L’erogazione dell’assistenza macro-finanziaria dell’Unione è subordinata all’approvazione del bilancio dell’Unione dell’esercizio in questione da parte del Parlamento europeo e del Consiglio.
2. La Commissione ha la facoltà di prendere in prestito, a nome dell’Unione, le risorse necessarie sui mercati dei capitali o da istituti finanziari allo scopo di finanziare la parte di assistenza macro-finanziaria dell’Unione costituita dal prestito, per poi concedere a sua volta in prestito il ricavato alla Repubblica del Kirghizistan. La durata massima dei prestiti è di quindici anni.
3. L’erogazione dell’assistenza macro-finanziaria dell’Unione è gestita dalla Commissione in linea con gli accordi o le intese tra l’FMI e la Repubblica del Kirghizistan, nonché con i principi e gli obiettivi fondamentali delle riforme economiche esposti nell’ACP e nella strategia dell’Unione per l’Asia Centrale (2007-2013). La Commissione informa periodicamente il Parlamento europeo e il Consiglio in merito all’evoluzione dell’assistenza macro-finanziaria dell’Unione, comprese le relative erogazioni, e fornisce i documenti pertinenti a dette istituzioni a tempo debito.
4. L’assistenza macro-finanziaria dell’Unione è messa a disposizione per un periodo di due anni a decorrere dal primo giorno successivo all’entrata in vigore del protocollo d’intesa di cui all’articolo 3, paragrafo 1.
5. Qualora il fabbisogno di finanziamento della Repubblica del Kirghizistan diminuisca radicalmente nel corso del periodo di erogazione dell’assistenza macro-finanziaria dell’Unione rispetto alle previsioni iniziali, la Commissione, deliberando secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 7, paragrafo 2, riduce l’importo dell’assistenza o la sospende o la cancella.
Art. 2
La concessione dell’assistenza macro-finanziaria dell’Unione è subordinata alla condizione preliminare del rispetto, da parte della Repubblica del Kirghizistan, di meccanismi democratici effettivi, compresi un sistema parlamentare multipartitico, lo stato di diritto e il rispetto dei diritti umani. La Commissione monitora il rispetto di tale condizione preliminare durante l’intero ciclo dell’assistenza macro-finanziaria dell’Unione. Il presente articolo si applica conformemente alla decisione 2010/427/UE del Consiglio6.
Art. 3
1. La Commissione concorda con le autorità kirghise, secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 7, paragrafo 2, condizioni di politica economica e condizioni finanziarie chiaramente definite e incentrate sulle riforme strutturali e sulla solidità delle finanze pubbliche, alle quali deve essere subordinata l’assistenza macro-finanziaria dell’Unione, da stabilire in un protocollo d’intesa («protocollo d’intesa») comprendente un calendario per il soddisfacimento di tali condizioni. Le condizioni di politica economica e le condizioni finanziarie stabilite nel protocollo d’intesa sono coerenti con gli accordi o con le intese di cui all’articolo 1, paragrafo 3, compresi i programmi di aggiustamento macro-economico e di riforma strutturale attuati dalla Repubblica del Kirghizistan con il sostegno dell’FMI.
2. Tali condizioni mirano, in particolare, a rafforzare l’efficienza, la trasparenza e la responsabilità dell’assistenza macro-finanziaria dell’Unione, compresi i sistemi di gestione delle finanze pubbliche nella Repubblica del Kirghizistan. Nella definizione delle misure di politica si tengono inoltre in debita considerazione i progressi conseguiti sul piano dell’apertura reciproca dei mercati, dello sviluppo di un commercio disciplinato da regole ed equo nonché di altre priorità inerenti alle politiche esterne dell’Unione. I progressi compiuti nel conseguimento di tali obiettivi sono oggetto di un controllo regolare da parte della Commissione.
3. Le condizioni finanziarie dell’assistenza macro-finanziaria dell’Unione sono stabilite in dettaglio in un accordo di sovvenzione e in un accordo di prestito tra la Commissione e le autorità kirghise.
4. Nella fase di attuazione dell’assistenza macro-finanziaria dell’Unione, la Commissione verifica la solidità dei meccanismi finanziari, delle procedure amministrative e dei meccanismi di controllo interni ed esterni della Repubblica del Kirghizistan che sono pertinenti ai fini dell’assistenza, nonché il rispetto da parte della Repubblica del Kirghizistan del calendario convenuto.
5. La Commissione verifica a intervalli regolari che le condizioni di cui all’articolo 4, paragrafo 3, continuino ad essere soddisfatte e che le politiche economiche della Repubblica del Kirghizistan siano in linea con gli obiettivi dell’assistenza macro-finanziaria dell’Unione. A tal fine, la Commissione opera in stretto coordinamento con l’FMI e con la Banca mondiale e, ove necessario, con il Parlamento europeo e il Consiglio.
Art. 4
1. Alle condizioni di cui al paragrafo 3, la Commissione mette a disposizione l’assistenza macro-finanziaria dell’Unione in due rate, consistenti ognuna in un prestito e in una sovvenzione. L’importo di ciascuna rata è fissato nel protocollo d’intesa.
2. Per gli importi dell’assistenza macro-finanziaria dell’Unione fornita sotto forma di prestiti è prevista una dotazione, ove richiesto, ai sensi del regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009 del Consiglio7.
3.
La Commissione decide di versare le rate a condizione che siano rispettate tutte le condizioni seguenti:
a) la condizione preliminare di cui all’articolo 2;
b) una realizzazione costantemente soddisfacente dell’attuazione di un programma di politica che preveda energiche misure di risanamento e di riforma strutturale sostenuto da un accordo di credito non cautelare con l’FMI; e
c) l’attuazione, secondo un calendario specifico, delle condizioni di politica economica stabilite nel protocollo d’intesa.
Il versamento della seconda rata non è effettuato prima di tre mesi a decorrere dal versamento della prima rata.
4. Qualora le condizioni di cui al paragrafo 3 non siano soddisfatte, la Commissione sospende o cancella temporaneamente l’erogazione dell’assistenza macro-finanziaria dell’Unione. In tali casi, comunica al Parlamento europeo e al Consiglio le ragioni di tale sospensione o cancellazione.
5. L’assistenza macro-finanziaria dell’Unione è erogata alla Banca nazionale della Repubblica del Kirghizistan. Alle condizioni che saranno stabilite nel protocollo d’intesa, fra cui una conferma del fabbisogno residuo di finanziamento del bilancio, i fondi dell’Unione possono essere trasferiti al Tesoro della Repubblica del Kirghizistan come beneficiario finale.
Art. 5
1. Le operazioni di assunzione ed erogazione del prestito relative alla parte di assistenza macro-finanziaria dell’Unione costituita dal prestito sono effettuate in euro utilizzando una data di valuta identica e non comportano a carico dell’Unione cambiamenti di scadenza, né la espongono a rischi di cambio o di tasso d’interesse o ad altri rischi commerciali.
2. Se le circostanze lo consentono e qualora la Repubblica del Kirghizistan ne faccia richiesta, la Commissione può adottare le disposizioni necessarie per garantire che nelle condizioni del prestito sia inserita una clausola di rimborso anticipato e che essa sia accompagnata da una clausola analoga nelle condizioni per le operazioni di assunzione del prestito.
3. Qualora le circostanze consentano un miglioramento del tasso di interesse sul prestito e la Repubblica del Kirghizistan ne faccia richiesta, la Commissione può decidere di procedere a un rifinanziamento della totalità o di parte dei prestiti iniziali o può procedere a una ristrutturazione delle relative condizioni finanziarie. Le operazioni di rifinanziamento o di ristrutturazione sono effettuate alle condizioni di cui ai paragrafi 1 e 4 e non comportano una proroga della durata dei prestiti in questione, né un aumento dell’ammontare del capitale non ancora rimborsato alla data delle suddette operazioni.
4. Le spese sostenute dall’Unione in relazione alle operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti di cui alla presente decisione sono a carico della Repubblica del Kirghizistan.
5. La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio sull’andamento delle operazioni di cui ai paragrafi 2 e 3.
Art. 6
1. L’assistenza macro-finanziaria dell’Unione è fornita conformemente al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio8 e al regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione9.
2. L’attuazione dell’assistenza macro-finanziaria dell’Unione è soggetta a gestione diretta.
3. Il protocollo d’intesa, l’accordo di prestito e l’accordo di sovvenzione da concludere con le autorità kirghise contengono disposizioni:
a) che assicurano che la Repubblica del Kirghizistan verifichi a cadenza regolare che i finanziamenti provenienti dal bilancio dell’Unione siano stati correttamente utilizzati, adotti misure atte a prevenire irregolarità e frodi e, se necessario, intraprenda azioni legali per il recupero dei fondi concessi ai sensi della presente decisione che sono stati oggetto di appropriazione indebita;
b) che assicurano la tutela degli interessi finanziari dell’Unione, in particolare prevedendo misure specifiche di prevenzione e di lotta contro la frode, la corruzione e ogni altra irregolarità che riguardi l’assistenza macro-finanziaria dell’Unione, conformemente al regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio10, al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio11 e al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio12;
c) che autorizzano espressamente la Commissione, compreso l’Ufficio per la lotta antifrode, o i suoi rappresentanti a effettuare controlli, ivi inclusi accertamenti e verifiche in loco;
d) che autorizzano espressamente la Commissione e la Corte dei conti a procedere a verifiche contabili durante e dopo il periodo di disponibilità dell’assistenza macro-finanziaria dell’Unione, comprese le verifiche contabili documentali e in loco come le valutazioni operative;
e) che garantiscano che l’Unione abbia diritto alla piena restituzione della sovvenzione e/o al rimborso anticipato del prestito qualora si riscontri che, in relazione alla gestione dell’assistenza macro-finanziaria dell’Unione, la Repubblica del Kirghizistan sia stata coinvolta in atti di frode o di corruzione o in altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell’Unione.
4. Nel corso dell’attuazione dell’assistenza macro-finanziaria dell’Unione la Commissione verifica, per mezzo di valutazioni operative, la solidità dei meccanismi finanziari, delle procedure amministrative e dei meccanismi di controllo interni ed esterni della Repubblica del Kirghizistan che sono pertinenti ai fini di tale assistenza.
Art. 7
1. La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.
Art. 8
1. Entro il 30 giugno di ogni anno la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’attuazione della presente decisione nel corso dell’anno precedente, comprensiva della valutazione di tale attuazione. La relazione:
a) esamina i progressi ottenuti nell’attuazione dell’assistenza macro-finanziaria dell’Unione;
b) valuta la situazione economica e le prospettive della Repubblica del Kirghizistan, nonché i progressi ottenuti nell’attuazione delle misure di politica di cui all’articolo 3, paragrafo 1;
c) indica il legame tra le condizioni di politica economica definite nel protocollo d’intesa, i risultati economici e di bilancio della Repubblica del Kirghizistan in corso e le decisioni della Commissione di versare le rate dell’assistenza macro-finanziaria dell’Unione.
2. Non oltre due anni dalla scadenza del periodo di disponibilità di cui all’articolo 1, paragrafo 4, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione ex post, che analizza i risultati e l’efficienza dell’assistenza macro-finanziaria dell’Unione completata e in quale misura essa abbia contribuito agli obiettivi dell’assistenza.
Art. 9
La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Strasburgo, il 22 ottobre 2013 Per il Parlamento europeo Il presidente M. Schulz Per il Consiglio Il presidente V. Leškevičius