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Decisione del Consiglio del 20 gennaio 2014 relativa al rinnovo dell’accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e il governo della Federazione russa (2014/50/UE)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 186, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l’approvazione del Parlamento europeo1,

Con decisione 2000/742/CE2 il Consiglio ha approvato la conclusione dell’accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e il governo della Federazione russa («accordo»).

L’articolo 12, lettera b), dell’accordo dispone, in particolare, che lo stesso sia rinnovabile su accordo delle parti per ulteriori periodi di cinque anni. Con decisione 2009/313/CE3 il Consiglio ha da ultimo approvato il rinnovo dell’accordo per un periodo supplementare di cinque anni.

A seguito di una revisione congiunta dell’accordo, entrambe le parti hanno preso atto della raccomandazione fatta da esperti indipendenti relativa al rinnovo, per ulteriori cinque anni, dell’accordo nella sua forma attuale.

Le parti dell’accordo considerano che un rinnovo dell’accordo sarebbe nel loro interesse reciproco.

Il contenuto dell’accordo rinnovato sarà identico al contenuto dell’accordo che scade il 20 febbraio 2014.

In conseguenza dell’entrata in vigore del trattato di Lisbona il 1o dicembre 2009, l’Unione europea ha sostituito ed è succeduta alla Comunità europea.

È opportuno approvare il rinnovo dell’accordo a nome dell’Unione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

Il rinnovo dell’accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e il governo della Federazione russa per un periodo supplementare di cinque anni è approvato a nome dell’Unione europea.

Art. 2

Il presidente del Consiglio notifica, a nome dell’Unione, al governo della Federazione russa che l’Unione ha espletato le procedure interne necessarie per il rinnovo dell’accordo in conformità dell’articolo 12, lettera b), dell’accordo.

Art. 3

Il presidente del Consiglio, a nome dell’Unione, procede alla seguente notifica: «In conseguenza dell’entrata in vigore del trattato di Lisbona il 1o dicembre 2009, l’Unione europea ha sostituito ed è succeduta alla Comunità europea e da tale data esercita tutti i diritti e assume tutti gli obblighi della Comunità europea. Pertanto, i riferimenti alla “Comunità europea” nel testo dell’accordo si intendono fatti, ove opportuno, all’“Unione europea”.»

Art. 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 20 gennaio 2014 Per il Consiglio Il presidente C. Ashton