Decisione del Consiglio del 14 aprile 2014 relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica gabonese (2014/232/UE)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), e l'articolo 218, paragrafo 7,
vista la proposta della Commissione europea,
vista l'approvazione del Parlamento europeo,
Il 16 aprile 2007 il Consiglio ha approvato l'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica gabonese e la Comunità europea («accordo di partenariato») mediante adozione del regolamento (CE) n. 450/20071.
L'Unione ha negoziato con la Repubblica gabonese un nuovo protocollo che conferisce alle navi dell'Unione possibilità di pesca nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Repubblica gabonese in materia di pesca.
Il nuovo protocollo è stato firmato sulla base della decisione 2013/462/UE del Consiglio2 ed è applicato provvisoriamente dal 24 luglio 20133.
È opportuno approvare il nuovo protocollo.
L'accordo di partenariato istituisce una commissione mista incaricata di sorvegliare l'applicazione di tale accordo. Inoltre, conformemente al protocollo, la commissione mista può approvare alcune modifiche al protocollo. Al fine di agevolare l'approvazione di tali modifiche, è opportuno abilitare la Commissione, a determinate condizioni, ad approvarle seguendo una procedura semplificata,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
Il protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica gabonese («protocollo») è approvato a nome dell'Unione4.
Art. 2
Il presidente del Consiglio procede, a nome dell'Unione, alla notifica prevista all'articolo 15 del protocollo.
Art. 3
Nel rispetto delle disposizioni e delle condizioni enunciate nell'allegato, la Commissione è abilitata ad approvare, a nome dell'Unione, le modifiche apportate al protocollo in sede di commissione mista.
Art. 4
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Lussemburgo, il 14 aprile 2014 Per il Consiglio Il presidente A. Tsaftaris