Decisione del Consiglio del 6 maggio 2014 che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione europea in occasione della 53a sessione del comitato di esperti dell'OTIF in materia di trasporto delle merci pericolose riguardo ad alcune modifiche all'appendice C della convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia (COTIF), applicabili a decorrere dal 1o gennaio 2015 (2014/327/UE)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
L'Unione ha aderito alla convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia del 9 maggio 1980, modificata dal protocollo di Vilnius del 3 giugno 1999 (in appresso la «convenzione COTIF»), a norma della decisione 2013/103/UE del Consiglio1, di adesione dell'Unione europea alla suddetta convenzione.
Tutti gli Stati membri, ad eccezione di Cipro e Malta, applicanola convenzione COTIF.
La direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose2, stabilisce i requisiti relativi al trasporto di merci pericolose effettuato su strada, per ferrovia o per via navigabile interna all'interno degli Stati membri o tra gli stessi, facendo riferimento al regolamento concernente il trasporto internazionale di merci pericolose per ferrovia, che figura come appendice C della convenzione COTIF (allegato RID). Inoltre l'articolo 4 della direttiva suddetta recita: «Il trasporto di merci pericolose tra gli Stati membri e i paesi terzi è autorizzato nella misura in cui esso è conforme alle disposizioni dell'ADR, del RID o dell'ADN, qualora non venga altrimenti disposto nell'allegato.». L'Unione ha pertanto esercitato la propria competenza nella materia in questione.
Il comitato di esperti sul trasporto di merci pericolose, istituito ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, lettera d), della convenzione COTIF, in occasione della 53a sessione prevista per il 22 maggio 2014, deve decidere in merito ad alcune modifiche dell'allegato RID. Tali modifiche, che riguardano norme tecniche o prescrizioni tecniche uniformi, hanno l'obiettivo di garantire la sicurezza e l'efficienza dei trasporti di merci pericolose, tenendo conto del progresso scientifico e tecnico nel settore e della messa a punto di nuove sostanze e articoli che presentano un pericolo durante il trasporto.
Il comitato per il trasporto di merci pericolose istituito dall'articolo 9 della direttiva 2008/68/CE ha svolto discussioni preliminari sulle modifiche suddette.
La maggior parte delle modifiche proposte risultano giustificate e vantaggiose e dovrebbero pertanto essere appoggiate dall'Unione. Occorre esaminare ulteriormente due modifiche proposte alla luce del progresso tecnico e scientifico. In particolare, l'Agenzia ferroviaria europea, in collaborazione con gli organi pertinenti, dovrebbe proseguire il lavoro di individuazione di una soluzione sostenibile per rilevare i deragliamenti e per mitigarne gli effetti, compresa la futura attuazione di tale soluzione. Pertanto, qualora queste ultime modifiche dovessero essere approvate in questa fase, l'Unione dovrebbe formulare un'obiezione a norma della procedura di cui all'articolo 35, paragrafo 4, del titolo VII della convenzione COTIF,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1 Posizione comune dell'Unione europea
1. La posizione che deve essere adottata dall'Unione europea in occasione della 53a sessione del comitato di esperti sul trasporto di merci pericolose nel quadro della Convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia è conforme a quanto disposto nell'allegato della presente decisione.
2. Nel comitato summenzionato possono essere accettate modifiche di minore entità ad opera dei rappresentanti dell'Unione per quanto riguarda i documenti di cui all'allegato della presente decisione senza un'ulteriore decisione del Consiglio.
Art. 2
Una volta adottata, la decisione dell'organismo suddetto è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Art. 3 Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il 6 maggio 2014 Per il Consiglio Il presidente Ch. Vasilakos