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Decisione del Consiglio del 13 maggio 2014 relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica delle Seychelles (2014/306/UE)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), e l'articolo 218, paragrafo 7,

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo,

Il 5 ottobre 2006 il Consiglio ha approvato l'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica delle Seychelles1 («accordo») mediante il regolamento (CE) n. 1562/20062.

Le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo erano fissate in un protocollo3. Il protocollo più recente scade il 17 gennaio 2014.

L'Unione ha negoziato con la Repubblica delle Seychelles un nuovo protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo («nuovo protocollo»).

Conformemente alla decisione 2014/5/UE del Consiglio4, il nuovo protocollo è stato firmato ed è applicato a titolo provvisorio dal 18 gennaio 2014.

L'accordo ha istituito una commissione mista responsabile del monitoraggio dell'attuazione dell'accordo. Inoltre, conformemente al protocollo, la commissione mista può approvare alcune modifiche del protocollo. Al fine di agevolare l'approvazione di tali modifiche, è opportuno abilitare la Commissione, a determinate condizioni, ad approvarle seguendo una procedura semplificata.

È nell'interesse dell'Unione attuare l'accordo mediante un protocollo che fissi le possibilità di pesca e il contributo finanziario e definisca le condizioni per promuovere lo sviluppo di una pesca responsabile nelle acque delle Seychelles.

È opportuno approvare il nuovo protocollo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

Il protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica delle Seychelles («protocollo») è approvato a nome dell'Unione5.

Art. 2

Il presidente del Consiglio procede, a nome dell'Unione, alla notifica prevista all'articolo 16 del protocollo.

Art. 3

Rispettando le disposizioni e le condizioni enunciate nell'allegato, la Commissione è abilitata ad approvare, a nome dell'Unione, le modifiche apportate al protocollo nell'ambito della commissione mista.

Art. 4

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea6.

Fatto a Bruxelles, il 13 maggio 2014 Per il Consiglio Il presidente E. Venizelos