Decisione del Consiglio del 25 settembre 2014 relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di Comitato misto SEE in merito a una modifica dell'allegato II dell'accordo SEE (2014/675/UE)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2, l'articolo 114, paragrafo 1, e l'articolo 168, paragrafo 4, lettera b), in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,
visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo1, in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,
vista la proposta della Commissione europea,
L'accordo sullo Spazio economico europeo2 («l'accordo SEE») è entrato in vigore il 1o gennaio 1994.
A norma dell'articolo 98 dell'accordo SEE, il Comitato misto SEE può decidere di modificare, tra l'altro, l'allegato II dell'accordo SEE.
L'allegato II dell'accordo SEE contiene disposizioni e norme specifiche in materia di regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni.
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio3.
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione4.
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 541/2011 della Commissione5.
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 544/2011 della Commissione6.
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 545/2011 della Commissione7.
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 546/2011 della Commissione8.
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 547/2011 della Commissione9.
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione10.
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 283/2013 della Commissione11.
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 284/2013 della Commissione12.
Il regolamento (CE) n. 1107/2009 abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE13 e 91/414/CEE14, che sono integrate nell'accordo SEE e devono pertanto essere abrogate ai sensi del medesimo.
Il regolamento (UE) n. 283/2013 abroga il regolamento (UE) n. 544/2011, che è integrato nell'accordo SEE e deve quindi essere abrogato ai sensi del medesimo.
Il regolamento (UE) n. 284/2013 abroga il regolamento (UE) n. 545/2011, che è integrato nell'accordo SEE e deve quindi essere abrogato ai sensi del medesimo.
È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE.
La posizione dell'Unione in sede di Comitato misto SEE dovrebbe pertanto basarsi sul progetto di decisione accluso,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
La posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di Comitato misto SEE in merito alla proposta di modifica dell'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE si basa sul progetto di decisione del Comitato misto SEE accluso alla presente decisione.
Art. 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 2014 Per il Consiglio Il presidente F. Guidi