Decisione del Consiglio 2014/912/PESC del 15 dicembre 2014 a sostegno delle attività connesse alla sicurezza fisica e alla gestione delle scorte per la riduzione del rischio di traffico illegale di armi leggere e di piccolo calibro (SALW) e relative munizioni nella regione del Sahel
Testo vigente
Il CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 26, paragrafo 2, e l'articolo 31, paragrafo 1,
vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, considerando quando segue:
Il 15 e 16 dicembre 2005 il Consiglio europeo ha adottato la strategia dell'UE volta a combattere l'accumulazione e il traffico illeciti di SALW e relative munizioni. In tale strategia, il Consiglio europeo prende atto che l'abbondanza delle scorte di SALW e munizioni rende queste armi facilmente accessibili a civili, criminali, terroristi e combattenti allo stesso modo e sottolinea la necessità di proseguire l'azione preventiva per contrastare l'offerta illecita di armi convenzionali e la loro domanda. Inoltre, individua nell'Africa il continente più colpito dalle conseguenze dei conflitti interni aggravati dall'afflusso destabilizzante delle SALW.
Il 21 marzo 2011 il Consiglio ha approvato la strategia dell'Unione europea per la sicurezza e lo sviluppo nel Sahel, che fornisce un quadro integrato per l'impegno dell'Unione nella regione del Sahel. Una delle quattro linee d'azione della strategia è intesa a rafforzare le capacità in materia di sicurezza, applicazione della legge e Stato di diritto nella regione per combattere le minacce del terrorismo e della criminalità organizzata in modo più efficiente e specializzato e collegarle con misure di buona governanza.
Il 14 giugno 2006, ad Abuja, Nigeria, gli Stati membri della Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale (ECOWAS) hanno adottato la convenzione ECOWAS sulle armi leggere e di piccolo calibro, loro munizioni e altri materiali affini, che è entrata in vigore il 29 settembre 2009. Il 30 aprile 2010, a Kinshasa, Repubblica democratica del Congo, gli Stati membri della Comunità economica degli Stati dell'Africa centrale (CEEAC) e la Repubblica del Ruanda hanno adottato una convenzione dell'Africa centrale per il controllo delle armi leggere e di piccolo calibro e relative munizioni, parti e componenti che possono essere utilizzati per la loro fabbricazione, riparazione o montaggio. In entrambe le convenzioni gli Stati firmatari si sono impegnati, tra l'altro, ad adottare le misure necessarie per garantire la protezione e l'efficace gestione, il deposito e la sicurezza delle scorte nazionali di SALW, conformemente alle norme e procedure pertinenti.
Il Burkina Faso, il Mali e la Nigeria hanno ratificato il trattato sul commercio delle armi, come pure 23 Stati membri; il Ciad, la Mauritania e il Niger lo hanno firmato. L'articolo 16, paragrafo 1, del trattato sul commercio delle armi stabilisce che, nell'attuazione del trattato stesso, ogni Stato Parte può chiedere assistenza, ivi compreso di natura giuridica o legislativa, in materia di rafforzamento delle capacità istituzionali, e di natura tecnica, materiale o finanziaria. Questo tipo di assistenza può includere la gestione delle scorte, programmi di disarmo, smobilitazione e reinserimento, modelli di atti legislativi e pratiche di attuazione efficaci. Ogni Stato Parte in grado di farlo fornisce tale assistenza, su richiesta.
Il Burkina Faso, il Mali, la Mauritania e la Nigeria sono Stati Parti del protocollo contro la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni, addizionale alla convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale («protocollo sulle armi da fuoco»).
Tutti gli Stati membri delle Nazioni Unite sono impegnati per l'efficace attuazione del programma di azione delle Nazioni Unite per prevenire, combattere e sradicare il commercio illegale di armi leggere e di piccolo calibro in tutti i suoi aspetti («programma di azione delle Nazioni Unite»), nonché dello strumento internazionale volto a consentire agli Stati di identificare e rintracciare, in modo tempestivo e affidabile, armi leggere e di piccolo calibro illegali.
In occasione della quinta riunione biennale degli Stati per valutare l'attuazione del programma di azione delle Nazioni Unite (New York, 16-20 giugno 2014), tutti gli Stati membri delle Nazioni Unite hanno ribadito che una corretta gestione delle scorte di SALW, in particolare nelle situazioni di conflitto e di post-conflitto, è essenziale per prevenire gli incidenti e ridurre il rischio di dirottamento verso il commercio illecito, gruppi armati illegali, terroristi e altri destinatari non autorizzati. Gli Stati membri delle Nazioni Unite hanno sollecitato un rafforzamento della cooperazione internazionale e regionale e dell'assistenza per quanto riguarda la gestione delle scorte e la sicurezza fisica e si sono impegnati ad avvalersi, ove possibile, degli sviluppi tecnologici per rafforzare la gestione delle scorte, comprese le misure di sicurezza fisica.
La rivolta popolare in Libia del febbraio 2011 e il conseguente conflitto armato e la crisi politica e della sicurezza nel Mali del 2012 hanno illustrato il modo in cui gli attori non statali, compresi i terroristi, possono approfittare di scorte di proprietà statale protette e gestite in modo non sicuro al fine di dirottare SALW e munizioni, a scapito della pace e della sicurezza. In un contesto di maggiore attività degli attori non statali nella regione del Sahel, compresa la Nigeria settentrionale, migliorare la sicurezza di armi e munizioni nei Stati del Sahel è diventata una priorità.
Il Centro regionale delle Nazioni Unite per la pace e il disarmo in Africa (UNREC), che fa parte dell'Ufficio delle Nazioni Unite per gli affari del disarmo (UNODA), ha una lunga esperienza nel prestare sostegno agli Stati e alla società civile del Sahel nell'attuazione degli strumenti internazionali e regionali relativi al controllo delle SALW, in linea con il mandato ricevuto dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite (risoluzione 40/151 G del 16 dicembre 1985).
Dal 2013 la missione multidimensionale integrata di stabilizzazione delle Nazioni Unite in Mali (MINUSMA), tramite il Servizio delle Nazioni Unite per l'azione contro le mine (UNMAS), aiuta le autorità maliane nell'azione antimine e nella gestione di armi e munizioni, in linea con le risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 2100 (2013) e 2164 (2014).
L'organizzazione non governativa Mine Advisory Group (MAG) ha recentemente avviato un progetto regionale per affrontare le questioni urgenti in materia di sicurezza delle armi e munizioni convenzionali nei paesi destinatari in seno alla regione del Sahel-Maghreb.
A norma della decisione 2011/428/PESC del Consiglio1, l'Unione ha finanziato, tra l'altro, la fornitura di attrezzature per la marchiatura alle autorità di contrasto in vari Stati dell'Africa occidentale e ha impartito formazione sullo strumento internazionale per il rintracciamento, nonché sugli orientamenti tecnici internazionali sulle munizioni.
A norma della decisione 2013/320/PESC del Consiglio2, l'Unione sta sostenendo misure intese a garantire la sicurezza fisica e la gestione delle scorte degli arsenali libici, al fine di ridurre i rischi derivanti dalla diffusione illegale di SALW e munizioni, per la sicurezza della Libia e dei paesi vicini, compreso il Sahel.
A norma della decisione 2013/698/PESC del Consiglio3, l'Unione sostiene la creazione di un meccanismo mondiale di segnalazione sulle SALW e su altre armi e munizioni convenzionali illegali («iTrace»), basato in particolare su una ricerca sul campo relativamente alle SALW e alle munizioni in circolazione nelle zone colpite da conflitti, compresa l'Africa.
Nell'ambito della sua politica di sicurezza e di difesa comune, l'Unione ha avviato tre azioni nella regione del Sahel, vale a dire, in primo luogo, EUCAP Sahel Niger, che è stata avviata l'8 agosto 2012, a sostegno della lotta contro la criminalità organizzata e il terrorismo in Niger; in secondo luogo, la missione di formazione dell'Unione europea in Mali, che è stata avviata il 18 febbraio 2013, per sostenere la ristrutturazione e la riorganizzazione delle forze armate maliane attraverso attività di formazione e consulenza; e, in terzo luogo, EUCAP Sahel Mali, che è stata avviata il 15 aprile 2014, per fornire consulenza strategica e formazione alle forze di sicurezza interne del Mali.
Nell'ambito dello strumento inteso a contribuire alla stabilità e alla pace, dal 2011 l'Unione sostiene l'Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine nei suoi sforzi intesi a promuovere la ratifica e l'attuazione del protocollo sulle armi da fuoco, in particolare in Africa occidentale. Nel quadro di tale strumento, dal 2010 l'Unione fornisce sostegno finanziario al Centro regionale sulle armi di piccolo calibro (RECSA) nella regione dei Grandi Laghi, nel Corno d'Africa e negli Stati confinanti, che ha sede a Nairobi,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
1. L'Unione contribuisce alla sicurezza e stabilità nella regione del Sahel assistendo gli Stati della regione a prevenire la diversione e il traffico illegale di SALW e relative munizioni di proprietà statale migliorandone la sicurezza fisica e la gestione delle scorte.
2.
Le attività che saranno sostenute dall'Unione si prefiggono i seguenti obiettivi specifici:
a) ottenere la necessaria adesione politica al miglioramento delle procedure di sicurezza fisica e gestione delle scorte e promuovere la cooperazione regionale e la condivisione delle conoscenze;
b) sostenere i paesi destinatari nell'operare un aggiornamento della legislazione, delle procedure amministrative e delle procedure operative standard (POS) pratiche, a fondamento di una maggiore sicurezza fisica e una migliore gestione delle scorte, in linea con gli standard internazionali in materia di migliori prassi;
c) prestare sostegno diretto alla realizzazione delle attività relative alla gestione e alla sicurezza delle scorte, anche tramite il ripristino dei depositi, la distruzione delle SALW eccedenti, obsolete o illegali e la sperimentazione di nuove tecnologie.
Una descrizione particolareggiata delle attività figura nell'allegato.
Art. 2
1. L'alto rappresentante dell'Unione per la politica estera e di sicurezza comune («alto rappresentante») è responsabile dell'attuazione della presente decisione.
2. L'attuazione tecnica delle attività di cui all'articolo 1, paragrafo 2, è affidata all'UNODA attraverso l'UNREC. L'UNODA svolge tali compiti sotto la responsabilità dell'alto rappresentante. A tal fine, l'alto rappresentante definisce le necessarie modalità con l'UNODA.
Art. 3
1. L'importo di riferimento finanziario per l'attuazione delle attività di cui all'articolo 1, paragrafo 2, è pari a 3561257,06 EUR. Il bilancio totale stimato per l'intero progetto è pari a 4129393,06 EUR, messi a disposizione attraverso il cofinanziamento.
2. Le spese finanziate con l'importo di cui al paragrafo 1 sono gestite secondo le procedure e le norme dell'Unione applicabili al bilancio generale dell'Unione.
3. La Commissione vigila sul corretto impiego del contributo dell'Unione di cui al paragrafo 1. A tal fine, essa conclude un accordo di finanziamento con l'UNODA. L'accordo prevede che l'UNODA deve assicurare che la visibilità del contributo dell'Unione sia adeguata alla sua entità.
4. La Commissione si adopera per concludere l'accordo di finanziamento di cui al paragrafo 3 il più presto possibile dopo il 15 dicembre 2014. Essa informa il Consiglio e l'alto rappresentante delle eventuali difficoltà incontrate in detto processo e della data di conclusione dell'accordo di finanziamento entro due settimane dalla firma.
Art. 4
1. L'alto rappresentante riferisce al Consiglio in merito all'attuazione della presente decisione sulla scorta di relazioni periodiche elaborate dall'UNODA. Tali relazioni formano la base per la valutazione del Consiglio.
2. La Commissione fornisce informazioni sugli aspetti finanziari dell'attuazione delle attività di cui all'articolo 1, paragrafo 2.
Art. 5
1. La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione.
2. La presente decisione cessa di produrre effetti 42 mesi dopo la conclusione del pertinente accordo di finanziamento di cui all'articolo 3, paragrafo 3, o di ogni successiva proroga, o sei mesi dopo la data di adozione qualora non sia stato concluso un accordo di finanziamento entro tale termine.
Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 2014 Per il Consiglio Il presidente F. Mogherini