diritto.io

Decisione di esecuzione (UE) 2015/219 della Commissione del 29 gennaio 2015 che sostituisce l'allegato della decisione di esecuzione 2013/115/UE riguardante il manuale SIRENE e altre disposizioni di attuazione per il sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) [notificata con il numero C(2015) 326]

Testo vigente

Questo elemento non esiste alla data scelta.

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II)1, in particolare l'articolo 8, paragrafo 4, l'articolo 9, paragrafo 1, l'articolo 20, paragrafo 3, l'articolo 22, lettera a), l'articolo 36, paragrafo 4, e l'articolo 37, paragrafo 7,

vista la decisione 2007/533/GAI del Consiglio, del 12 giugno 2007, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II)2, in particolare l'articolo 8, paragrafo 4, l'articolo 9, paragrafo 1, l'articolo 20, paragrafo 4, l'articolo 22, lettera a), l'articolo 51, paragrafo 4, e l'articolo 52, paragrafo 7,

sentito il garante europeo della protezione dei dati,

Il sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) è diventato operativo il 9 aprile 2013. Contiene le informazioni sufficienti a identificare una persona o un oggetto ed eseguire l'azione richiesta. Inoltre, affinché esso possa funzionare efficacemente, gli Stati membri si scambiano le informazioni supplementari relative alle segnalazioni. Lo scambio di informazioni supplementari avviene attraverso gli uffici SIRENE.

Per facilitare il lavoro quotidiano degli uffici SIRENE e degli utenti del SIS II coinvolti nelle attività SIRENE, nel 2008 è stato adottato un manuale SIRENE mediante uno strumento giuridico dell'ex primo pilastro, la decisione 2008/333/CE della Commissione3, e uno strumento giuridico dell'ex terzo pilastro, la decisione 2008/334/GAI della Commissione4. Dette decisioni sono state sostituite dalla decisione di esecuzione 2013/115/UE della Commissione5 al fine di rispondere meglio alle esigenze operative degli utenti e del personale coinvolti nelle attività SIRENE, aumentare la coerenza delle procedure di lavoro e assicurare che le norme tecniche corrispondano allo stato attuale delle conoscenze tecnologiche.

A un anno dall'inizio di operatività del SIS II, è opportuno modificare la decisione di esecuzione 2013/115/UE per tener conto delle nuove sfide e dei requisiti operativi e fornire disposizioni più chiare in alcuni settori connessi al trattamento dei dati SIS II. Ciò dovrebbe aumentare la certezza del diritto e rafforzare ulteriormente i diritti fondamentali.

Ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 1, e dell'articolo 30, comma 1, del regolamento (CE) n. 1987/2006 e dell'articolo 44, paragrafo 1, e dell'articolo 45, paragrafo 1, della decisione 2007/533/GAI, le segnalazioni inserite nel SIS II sono conservate esclusivamente per il periodo necessario a realizzare gli obiettivi per i quali sono state inserite. Poiché gli Stati membri seguono pratiche diverse per stabilire il momento in cui una segnalazione realizza il suo obiettivo, è opportuno fissare criteri dettagliati per ciascuna categoria di segnalazioni che determinino quando debba essere cancellata dal SIS II.

Il Regno Unito non partecipa al regolamento (CE) n. 1987/2006 e, di conseguenza, non può consultare né inserire segnalazioni ai fini del rifiuto di ingresso o di soggiorno di cittadini di paesi terzi. Esso continua tuttavia a essere vincolato dalle regole sulla compatibilità e priorità di tutte le categorie di segnalazioni poiché il SIS II costituisce un unico sistema. È pertanto necessario definire la procedura di consultazione in caso di presunta incompatibilità tra una segnalazione effettuata dal Regno Unito e una segnalazione ai fini del rifiuto di ingresso o di soggiorno effettuata da un altro Stato membro.

È indispensabile stabilire una nuova procedura accelerata per lo scambio di informazioni relative alle segnalazioni ai fini di controllo discreto o di controllo specifico onde far fronte all'eventuale aumento della minaccia rappresentata da alcune persone coinvolte in attività di terrorismo o in forme gravi di criminalità, che richiedono l'azione immediata delle autorità competenti. È necessario indicare agli utenti finali se un documento usato a fini di viaggio è stato invalidato dall'autorità nazionale di rilascio per garantirne il sequestro. Al fine di fornire istruzioni agli utenti finali in merito alla procedura accelerata di comunicazione e ai documenti invalidati usati a fini di viaggio, è opportuno modificare l'appendice 2.

È opportuno rivedere alcune procedure dettagliate per armonizzare le pratiche nazionali. Tenuto conto che, non appena disponibili, le impronte digitali e le fotografie devono essere aggiunte alle segnalazioni o possono essere allegate ai formulari per trasmetterle allo Stato membro segnalante, è opportuno sopprimere la disposizione sulla procedura SIRPIT e l'appendice 5.

È opportuno raccogliere le statistiche relative agli interventi delle persone di contatto SIRENE in ogni ufficio SIRENE per poterne valutarne meglio l'efficienza. A tal fine è opportuno modificare la precedente appendice 6.

La protezione dei dati personali e la sicurezza dei dati nel SIS II sono disciplinate dal regolamento (CE) n. 1987/2006 e dalla decisione 2007/533/GAI. In mancanza di disposizioni specifiche del regolamento (CE) n. 1987/2006, allo scambio di informazioni supplementari relative a segnalazioni basate sull'articolo 24 del suddetto regolamento si applica la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio6. In mancanza di disposizioni specifiche della decisione 2007/533/GAI, allo scambio di informazioni supplementari relative a tutte le altre segnalazioni si applica la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio7.

Dato che il regolamento (CE) n. 1987/2006 si basa sull'acquis di Schengen, la Danimarca, ai sensi dell'articolo 5 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, ha notificato con lettera del 15 giugno 2007 il recepimento di tale acquis nel proprio diritto interno. La Danimarca partecipa alla decisione 2007/533/GAI; pertanto, è tenuta ad attuare la presente decisione.

Il Regno Unito partecipa alla presente decisione, salvo per quanto riguarda lo scambio di informazioni supplementari in relazione agli articoli 24 e 25 del regolamento (CE) n. 1987/2006, ai sensi dell'articolo 5 del protocollo sull'acquis di Schengen integrato nell'ambito dell'Unione europea, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e dell'articolo 8, paragrafo 2, della decisione 2000/365/CE del Consiglio8.

L'Irlanda partecipa alla presente decisione, salvo per quanto riguarda lo scambio di informazioni supplementari in relazione agli articoli 24 e 25 del regolamento (CE) n. 1987/2006, ai sensi dell'articolo 5 del protocollo sull'acquis di Schengen integrato nell'ambito dell'Unione europea, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e dell'articolo 6, paragrafo 2, della decisione 2002/192/CE del Consiglio9.

Per quanto concerne Cipro, la presente decisione costituisce un atto basato sull'acquis di Schengen o ad esso altrimenti connesso ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2003.

Per quanto concerne la Croazia, la presente decisione costituisce un atto basato sull'acquis di Schengen o ad esso altrimenti connesso ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, dell'atto di adesione del 2012.

Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen10 che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera G, della decisione 1999/437/CE del Consiglio11.

Per quanto riguarda la Svizzera, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen12 che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera G, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 4, paragrafo 1, della decisione 2004/860/CE del Consiglio13.

Per quanto riguarda il Liechtenstein, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen14 che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera G, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio15.

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (CE) n. 1987/2006 e dell'articolo 67 della decisione 2007/533/GAI,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Fatto a Bruxelles, il 29 gennaio 2015 Per la Commissione Dimitris Avramopoulos Membro della Commissione