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Decisione (PESC) 2015/259 del Consiglio del 17 febbraio 2015 a sostegno delle attività svolte dall'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (OPCW) nell'ambito dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28,

Il 12 dicembre 2003 il Consiglio europeo ha adottato la strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa («strategia dell'UE»), che nel capitolo III contiene un elenco di misure per combattere tale proliferazione.

La strategia dell'UE sottolinea il ruolo cruciale della Convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche sulla loro distruzione («CWC») e dell'OPCW per liberare il mondo dalle armi chimiche. Nell'ambito della strategia dell'UE, l'Unione si è impegnata ad operare per l'adesione universale ai principali trattati e accordi in materia di disarmo e non proliferazione, tra i quali la CWC. Gli obiettivi della strategia dell'UE sono complementari a quelli perseguiti dall'OPCW, nel contesto della responsabilità di quest'ultima per l'attuazione della CWC.

Il 22 novembre 2004 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2004/797/PESC1 sul sostegno alle attività svolte dall'OPCW e, dopo la sua scadenza, l'azione comune 2005/913/PESC2, che a sua volta è stata seguita dall'azione comune 2007/185/PESC3. L'azione comune 2007/185/PESC è stata seguita dalla decisione 2009/569/PESC4 e dalla decisione 2012/166/PESC5 che scade il 31 gennaio 2015.

L'Unione deve continuare a fornire siffatta assistenza intensiva e mirata all'OPCW nel contesto dell'attuazione pratica del capitolo III della strategia dell'UE. Si rendono necessarie ulteriori attività che promuovano la piena attuazione della CWC, come anche attività che migliorino la preparazione degli Stati parte della CWC («Stati parte») a prevenire e rispondere agli attacchi con sostanze chimiche tossiche, la cooperazione internazionale nel settore delle attività chimiche e la capacità dell'OPCW di adattarsi agli sviluppi nel settore scientifico e tecnologico. Le misure connesse con l'universalizzazione della CWC dovrebbero continuare ad essere adattate e mirate al numero in diminuzione di Stati che non aderiscono alla CWC.

Dall'8 al 19 aprile 2013 si è svolta all'Aia, Paesi Bassi, la terza sessione speciale della conferenza degli Stati parte incaricata della revisione del funzionamento della CWC. L'Unione ha espresso sostegno alla relazione finale della conferenza, che ha affrontato tutti gli aspetti della CWC e formulato raccomandazioni importanti sulla sua attuazione. Le raccomandazioni comprendono anche gli obiettivi prioritari per l'Unione di cui al considerando 4 e alla strategia dell'UE. Il sostegno all'attuazione di tali raccomandazioni è fondamentale per assicurare che la CWC continui ad essere rilevante e per prevenire il riapparire delle armi chimiche.

L'Unione ha fornito sostegno politico, finanziario e in natura alle operazioni congiunte ONU-OPCW in Siria che miravano alla distruzione totale delle armi e degli agenti chimici siriani. L'Unione è determinata a sviluppare gli insegnamenti appresi dall'esperienza in Siria,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

1. Al fine di dare applicazione immediata e pratica ad alcuni elementi della strategia dell'UE, l'Unione sostiene le attività svolte dall'OPCW, con i seguenti obiettivi:

potenziare le capacità degli Stati parte nell'ottemperare agli obblighi previsti dalla CWC,

migliorare la preparazione degli Stati parte a prevenire e rispondere agli attacchi con sostanze chimiche tossiche,

rafforzare la cooperazione internazionale nel settore delle attività chimiche,

sostenere la capacità dell'OPCW di adattarsi agli sviluppi nel settore scientifico e tecnologico,

promuovere l'universalità incoraggiando gli Stati non parte ad aderire alla CWC.

2.

In detto contesto, le attività svolte per i progetti dell'OPCW a cui l'Unione fornisce sostegno, che sono conformi alle misure previste dalla strategia dell'UE, sono le seguenti:

Progetto I — Attuazione a livello nazionale, verifica e universalità

Attività:

corso regionale di formazione per le autorità doganali degli Stati parte sugli aspetti tecnici del regime dei trasferimenti della CWC,

aggiornamento degli strumenti di teledidattica per le autorità nazionali/i soggetti interessati associati,

sostegno allo sviluppo di piani di «promozione» per aumentare la consapevolezza sull'attuazione nazionale della CWC,

valutazione della capacità di attuazione da parte delle autorità nazionali,

programma di affiancamento,

laboratorio giuridico per gli Stati parte caraibici e centroamericani,

rafforzamento delle capacità di formazione per gli ispettori e gli esperti del segretariato tecnico dell'OPCW,

modernizzazione dei sistemi di gestione delle informazioni per l'ufficio verifica dell'OPCW,

visite di rappresentanti del consiglio esecutivo e di osservatori degli Stati parte con economie in via di sviluppo ad impianti di distruzione delle armi chimiche,

attuazione degli insegnamenti tratti dalla missione in Siria.

Progetto II — Cooperazione internazionale

Attività:

corsi di formazione per lo sviluppo di capacità analitiche,

sensibilizzazione dell'industria,

Laboratori sulla gestione della protezione e sicurezza chimiche.

Progetto III — Scienza e tecnologia

Attività:

informatica chimica per agevolare la collaborazione internazionale,

valutazione degli sviluppi in materia di scienza e tecnologia,

usi molteplici della chimica: comprendere gli aspetti di sicurezza degli sviluppi tecnologici,

sostegno ai gruppi temporanei del comitato scientifico consultivo dell'OPCW («comitato scientifico consultivo»),

sviluppo di metodi analitici standardizzati per l'analisi delle tossine biologiche.

Progetto IV — Preparazione degli Stati parte a prevenire e rispondere agli attacchi con sostanze chimiche

Attività:

formazione sull'assistenza e la protezione regionali — Asia centrale,

esercitazione regionale di coordinamento sulla fornitura di assistenza,

laboratori sull'assistenza e la protezione regionali,

esercitazioni di simulazione.

Progetto V — Universalità e sensibilizzazione

traduzione e divulgazione di strumenti e materiale didattici e di sensibilizzazione,

allestimento di una mostra sull'OPCW,

sensibilizzazione dei giovani,

agevolazione dell'universalità per gli Stati non parte affinché aderiscano alla CWC,

sostegno per la partecipazione delle ONG alle attività dell'OPCW,

sostegno allo sviluppo e alla promozione delle serie di documentari audiovisivi «Fires».

Progetto VI — Programma per l'Africa

forum regionale dei soggetti interessati/autorità nazionale,

corso regionale di formazione per le autorità doganali degli Stati parte sugli aspetti tecnici del regime dei trasferimenti della CWC,

fornitura di materiale accademico/informativo sulla CWC,

sinergie e partenariato a favore di un'attuazione efficace,

corsi di formazione per lo sviluppo di capacità analitiche,

sensibilizzazione dell'industria

gestione della protezione e della sicurezza chimica.

In allegato figura una descrizione particolareggiata delle summenzionate attività svolte dall'OPCW a cui l'Unione fornisce sostegno.

Art. 2

1. L'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (AR) è responsabile dell'attuazione della presente decisione.

2. All'attuazione tecnica dei progetti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, provvede il segretariato tecnico dell'OPCW («segretariato tecnico»). Esso svolge i suoi compiti sotto la responsabilità e il controllo dell'AR. A tal fine l'AR conclude gli accordi necessari con il segretariato tecnico.

Art. 3

1. L'importo di riferimento finanziario per l'esecuzione dei progetti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, è pari a 2528069 EUR.

2. Le spese finanziate con l'importo di cui al paragrafo 1 sono gestite secondo le procedure e le norme applicabili al bilancio generale dell'Unione europea.

3. La Commissione vigila sulla corretta gestione delle spese di cui al paragrafo 1. A tal fine essa conclude un accordo di finanziamento con il segretariato tecnico. L'accordo stipula che il segretariato tecnico deve assicurare la visibilità del contributo dell'Unione, in funzione della sua entità, nonché specificare le misure atte a facilitare lo sviluppo di sinergie ed evitare la duplicazione delle attività.

4. La Commissione si adopera per concludere l'accordo di finanziamento di cui al paragrafo 3 non appena possibile successivamente al 17 febbraio 2015. Essa informa il Consiglio di ogni difficoltà in tale procedimento e della data di conclusione dell'accordo.

Art. 4

L'AR riferisce al Consiglio in merito all'attuazione della presente decisione sulla scorta di rapporti periodici stilati dal segretariato tecnico. Sui rapporti dell'AR si basa la valutazione del Consiglio. La Commissione fornisce informazioni sugli aspetti finanziari dei progetti di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

Art. 5

1. La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

2. Essa cessa di produrre effetti 45 mesi dopo la data della conclusione dell'accordo di finanziamento di cui all'articolo 3, paragrafo 3.

Fatto a Bruxelles, il 17 febbraio 2015 Per il Consiglio Il presidente J. Reirs