Decisione di esecuzione (UE) 2015/1084 della Commissione del 18 febbraio 2015 recante approvazione, a nome dell'Unione europea, di determinate modifiche degli allegati II, V, VII e VIII dell'accordo fra la Comunità europea e la Nuova Zelanda sulle misure sanitarie applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale [notificata con il numero C(2015) 797] (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
vista la decisione 97/132/CE del Consiglio, del 17 dicembre 1996, relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e la Nuova Zelanda sulle misure sanitarie applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale1, in particolare l'articolo 3, terzo comma,
L'accordo tra la Comunità europea e la Nuova Zelanda sulle misure sanitarie applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale («l'accordo») prevede la possibilità di riconoscere l'equivalenza delle misure sanitarie dopo che la parte esportatrice abbia dimostrato obiettivamente che le proprie misure conseguono il livello di protezione adeguato per la parte importatrice («le parti»).
L'accordo è stato debitamente approvato con decisione 97/132/CE, la quale prevede altresì che le modifiche degli allegati dell'accordo derivanti dalle raccomandazioni del comitato di gestione misto siano adottate secondo la procedura di cui alla direttiva 72/462/CEE del Consiglio2. La direttiva 72/462/CEE è stata abrogata dalla direttiva 2004/68/CE del Consiglio3. Il considerando 10 della direttiva 2004/68/CE dichiara che le norme in materia di sanità pubblica e di controlli ufficiali che si applicano alle carni e ai prodotti a base di carne a norma della direttiva 72/462/CEE sono state sostituite da quelle del regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio4. Lo stesso considerando dichiara inoltre che le altre norme della direttiva 72/462/CEE sono state sostituite dalla direttiva 2002/99/CE del Consiglio5 e dalla direttiva 2004/68/CE.
La Nuova Zelanda ha ristrutturato le proprie autorità competenti nel 2010, di modo che la nuova autorità competente è ora il ministero per le Industrie primarie. L'Unione ha proposto una leggera modifica della definizione dei ruoli degli Stati membri e della Commissione. Le parti hanno raccomandato di aggiornare l'allegato II dell'accordo per rispecchiare tali modifiche.
Le parti hanno raccomandato di modificare le definizioni dei diversi status di equivalenza, in particolare a proposito dello status «Sì (1)» nel glossario dell'allegato V dell'accordo, con un rimando al modello di attestato di cui alla sezione 1, lettera a) dell'allegato VII dedicata alla certificazione. Le parti hanno anche inteso stabilire una base giuridica che permetta all'Unione di impiegare il sistema informatico integrato dell'Unione, istituito dalla decisione 2003/24/CE della Commissione6 («TRACES»), per i certificati di importazione dei prodotti di equivalenza «Sì (1)» provenienti dalla Nuova Zelanda. Tale impiego permetterà un aggiornamento più rapido della certificazione, nonché l'ampliamento del ricorso alla certificazione elettronica. Le parti hanno inoltre raccomandato di includere le definizioni per il sistema TRACES e per il sistema elettronico E-cert della Nuova Zelanda, e di aggiornare le denominazioni di alcune malattie degli animali figuranti nel glossario dell'allegato V dell'accordo.
La Nuova Zelanda ha effettuato una nuova valutazione dei rischi in rapporto all'importazione di sperma ed embrioni bovini, in base alla quale la malattia emorragica epizootica non è più considerata una malattia di rilievo per lo sperma bovino e la Nuova Zelanda ha abrogato le proprie condizioni d'importazione. Ha inoltre rivisto le condizioni relative alla febbre Q e alla diarrea virale bovina (di tipo II). Le parti hanno di conseguenza raccomandato di modificare nell'allegato V dell'accordo, alla sezione 1, il capitolo 1 «Sperma» e il capitolo 2 «Embrioni», nonché alla sezione 5 il capitolo 28 «Disposizioni varie sulla certificazione». Le parti hanno inoltre raccomandato di eliminare alla sezione 1, dal capitolo 1 «Sperma», le «azioni» precedentemente stabilite per le esportazioni dalla Nuova Zelanda nell'Unione, e di introdurre una nuova «azione» che esorta l'UE a considerare l'opportunità di verificare se l'analisi dello sperma alla ricerca della rinotracheite bovina infettiva (IBR) con la metodologia del test di reazione a catena della polimerasi (PCR), approvata dall'Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE), fornisca una garanzia equivalente allo status di indennità da tale malattia. È quindi opportuno modificare nell'allegato V dell'accordo le condizioni speciali di cui alla sezione 1, capitoli 1 e 2, e le correlate disposizioni relative alla certificazione di cui alla sezione 5, capitolo 28.
Per quanto riguarda le api vive l'Unione ha adottato nuove norme in merito al riconoscimento di Stati membri o di loro regioni come indenni da varroasi delle api, con la conseguente applicazione di restrizioni degli scambi; queste colpiscono anche le importazioni dalla Nuova Zelanda, che non è indenne dalla malattia citata. Le parti hanno raccomandato di aggiungere all'allegato V dell'accordo, sezione 1, capitolo 3 «Animali vivi», per quanto riguarda «api vive, bombi, compreso germoplasma di api/bombi», colonna delle condizioni speciali, la restrizione all'esportazione negli Stati membri o nelle loro regioni figuranti nell'allegato della decisione di esecuzione 2013/503/UE della Commissione7. L'Unione ha altresì modificato con la decisione 2010/270/UE della Commissione8 le proprie condizioni d'importazione in relazione alla peste americana. Di conseguenza le parti hanno raccomandato di modificare anche, nell'allegato V dell'accordo, sezione 5, il capitolo 28 «Disposizioni varie sulla certificazione».
A fini di coerenza con l'allegato V dell'accordo, sezione 2, capitolo 4.B. «Carni fresche di pollame», le parti hanno concordato di modificare il titolo della sezione 2 dell'allegato V mediante l'inserimento dei termini «carni fresche» prima di «pollame».
La Nuova Zelanda ha effettuato una valutazione dei rischi relativi alla sindrome riproduttiva e respiratoria dei suini (PRRS) e ha modificato le proprie condizioni d'importazione per le carni suine. Le parti hanno raccomandato pertanto di inserire, nell'allegato V dell'accordo, sezione 2, capitolo 4.A. «Carni fresche», la PRRS tra le condizioni speciali in relazione alla «salute animale», suini da esportazione dall'Unione in Nuova Zelanda, e di stabilire gli attestati pertinenti nell'allegato V, sezione 5, capitolo 28.
La Nuova Zelanda ha rivisto nel 2010 le proprie regole sulla manipolazione di cartoni nel settore dell'imballaggio delle carni. L'Unione ha valutato tali nuove norme e stabilito che sono equivalenti alla normativa dell'Unione. Le parti hanno pertanto concordato di conservare l'equivalenza e che non è necessario apportare modifiche all'allegato V dell'accordo.
La Nuova Zelanda ha rivisto nel 2012 i propri sistemi di ispezione delle carni bovine, ovine e caprine. Le modifiche principali si riferiscono al trasferimento dei compiti di ispezione in relazione alla qualità delle carni all'operatore del settore alimentare, mentre la supervisione generale rimane in capo all'autorità competente. L'Unione ha valutato tali nuove norme e stabilito che sono equivalenti alla normativa dell'Unione. Le parti hanno pertanto concordato di conservare l'equivalenza e che non è necessario apportare modifiche all'allegato V dell'accordo.
La Nuova Zelanda ha effettuato una valutazione scientifica dei rischi relativi ai prodotti a base di latte crudo e ha stabilito requisiti per l'importazione e meccanismi giuridici per il riconoscimento dell'equivalenza dei prodotti lattiero-caseari non pastorizzati (ad esclusione del latte crudo). L'Unione ha esaminato tale valutazione ed entrambe le parti hanno raccomandato nel 2010 il riconoscimento della reciproca equivalenza di tali prodotti. A fini di coerenza e semplificazione le parti hanno raccomandato di sostituire nell'allegato V dell'accordo, sezione 3, capitolo 8 «Latte e prodotti lattiero-caseari destinati al consumo umano», i sottotipi «Formaggi morbidi a base di latte crudo» e «Formaggi duri a base di latte crudo (tipo Parmigiano)» con un nuovo sottotipo «Prodotti lattiero-caseari non pastorizzati (escluso il latte crudo)» al quale attribuire lo status «Sì (1)» senza condizioni speciali.
L'Unione ha rivisto le proprie norme sui metodi di analisi per la rilevazione delle biotossine marine nei molluschi bivalvi vivi con il regolamento (UE) n. 15/2011 della Commissione9. La Nuova Zelanda ha presentato alla valutazione di equivalenza dell'Unione i fascicoli relativi alla propria metodologia di analisi per la rilevazione delle biotossine e ai criteri di approvazione negli anni 2003, 2006 e 2010. Effettuata la valutazione, le parti hanno stabilito che i sistemi dell'una e dell'altra sono equivalenti e che non è necessario apportare modifiche all'allegato V dell'accordo.
L'Unione ha intrapreso un'importante revisione della propria normativa in materia di sottoprodotti di origine animale. Il regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio10 è stato abrogato e sostituito dal regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio11 e dal regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione12. Valutata l'opportunità di confermare l'equivalenza, le parti hanno concluso che lo status di equivalenza stabilito dall'accordo per i sottoprodotti di origine animale, tanto neozelandesi destinati all'esportazione nell'Unione, quanto dell'Unione destinati all'esportazione in Nuova Zelanda, non è stato modificato dalla nuova legislazione dell'Unione e che non è necessario apportare modifiche all'allegato V.
Per quanto riguarda la modifica del regolamento (CE) n. 1774/2002 operata dal regolamento (CE) n. 668/2004 della Commissione13, che ha aggiunto le interiora aromatizzanti e i derivati lipidici come merce distinta, le parti hanno raccomandato di aggiungere le interiora aromatizzanti nell'allegato V dell'accordo, sezione 4, capitolo 21, «Alimenti per animali da compagnia (compresi alimenti trasformati) contenenti soltanto materiale della categoria 3». Le parti hanno raccomandato di attribuire lo status «Sì (3)» in relazione a salute animale e sanità pubblica alle esportazioni dalla Nuova Zelanda nell'Unione e lo status «NV» alle esportazioni dall'Unione in Nuova Zelanda.
Le parti hanno raccomandato di modificare, nell'allegato V dell'accordo, sezione 5, il titolo del capitolo 27, sostituendo «Definizioni» con «Questioni orizzontali», nonché di cancellare tutti i sottocapitoli di detto capitolo.
Il sottocapitolo «Sistemi di certificazione» dell'allegato V all'accordo, sezione 5, capitolo 27, chiarisce a quali tipi di merci si applichi l'equivalenza dei sistemi di certificazione. Le parti hanno raccomandato di spostare tale indicazione dei tipi di merci dalla colonna «Condizioni speciali» alla colonna «Equivalenza» dello stesso sottocapitolo senza ulteriori modifiche.
Le parti hanno raccomandato di inserire nell'allegato V dell'accordo, sezione 5, capitolo 27, un sottocapitolo contenente le disposizioni in materia di riesportazione dei prodotti importati nei casi in cui il prodotto sia originario di un paese terzo e proveniente da stabilimenti dai quali è autorizzata l'esportazione sia nell'Unione sia in Nuova Zelanda. Tali disposizioni sono attualmente esposte nell'allegato VII della decisione 2003/56/CE della Commissione14.
Effettuata una valutazione le parti hanno concluso che, relativamente ai prodotti cui è stata attribuita l'equivalenza «Sì (1)», i sistemi di monitoraggio microbiologico e di analisi dei prodotti della pesca e di quelli lattiero-caseari sono equivalenti, sebbene si riconosca che i criteri microbiologici possono essere diversi. La responsabilità di conformarsi agli specifici criteri di sicurezza alimentare della parte importatrice è in capo agli operatori esportatori. Le parti hanno raccomandato di includere nell'allegato V dell'accordo, sezione 5, capitolo 27, un sottocapitolo con le disposizioni relative a un sistema di monitoraggio microbiologico e di analisi. Tali disposizioni si applicano anche al settore delle carni in base allo status di equivalenza concordato in precedenza dalle parti.
Effettuata una valutazione, le parti hanno concluso che i sistemi adottati da ciascuna delle parti in merito a iscrizioni degli stabilimenti in elenchi sono equivalenti. Le parti hanno quindi raccomandato di stabilire nell'allegato V dell'accordo, sezione 5, capitolo 27, un sottocapitolo con le disposizioni relative ad una procedura semplificata di inserimento negli elenchi per l'esportazione nell'Unione degli stabilimenti in Nuova Zelanda che producono prodotti di origine animale. Ciò si applica ai prodotti per i quali è stata stabilita l'equivalenza a livello di sanità pubblica.
L'Unione ha modificato le proprie condizioni d'importazione in relazione all'encefalopatia spongiforme bovina (BSE) con il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio15. Al fine di rispecchiare tali modifiche le parti hanno raccomandato di aggiornare l'allegato V dell'accordo, sezione 5, capitolo 28 «Disposizioni varie sulla certificazione».
Piuttosto che compilare un elenco degli Stati membri e delle loro regioni indenni da rinotracheite bovina infettiva e che hanno in atto programmi approvati di lotta contro tale malattia nell'allegato V dell'accordo, sezione 5, capitolo 28, le parti hanno raccomandato di inserire in detto capitolo 28 un rimando alla decisione 2004/558/CE della Commissione16, in cui sono riconosciuti ed elencati tali Stati membri e le loro regioni.
Piuttosto che inserire nell'allegato V dell'accordo, sezione 5, capitolo 28, un elenco degli Stati membri e delle loro regioni indenni dalla malattia di Aujeszky e che hanno in atto programmi approvati di lotta contro tale malattia, le parti hanno raccomandato di inserire nel capitolo 28 un rimando alla decisione 2008/185/CE della Commissione17 in cui sono riconosciuti ed elencati tali Stati membri e le loro regioni.
Le parti hanno raccomandato di aggiungere nell'allegato V dell'accordo, sezione 5, capitolo 28, un attestato nella certificazione in relazione alla peste suina classica (CSF) per i prodotti a base di suini selvatici esportati dall'Unione in Nuova Zelanda.
A fini di coerenza con l'allegato V dell'accordo, sezione 5, capitolo 28, le parti hanno raccomandato di usare il termine «attestato» in tutta la tabella del capitolo 29 «Misure di lotta contro le malattie convenute con accordo reciproco» di detto allegato.
Nell'allegato V dell'accordo, sezione 5, le parti hanno raccomandato di scindere il capitolo 29 in due sottocapitoli: «29.A. Situazione sanitaria per specifiche malattie convenuta di comune accordo», che riprende il capitolo 29 preesistente, e un nuovo sottocapitolo «29.B. Misure convenute di comune accordo per il contrasto di specifiche malattie eventualmente manifestatesi».
Per quanto riguarda l'articolo 6 dell'accordo intitolato «Regionalizzazione», le parti hanno raccomandato di inserire nell'allegato V dell'accordo, sezione 5, sottocapitolo 29.B, le condizioni comuni relative agli scambi di determinati prodotti di origine animale nel caso che si manifesti una specifica malattia nel territorio dell'una o dell'altra parte.
Al fine di semplificare la certificazione di cui all'allegato VII dell'accordo e di facilitare il passaggio alla certificazione elettronica, le parti hanno raccomandato di modificare la sezione 1 di detto allegato in modo da prevedere la possibilità di ridurre il numero di modelli di certificati, riducendo al minimo il numero di attestati richiesti. Le parti hanno inoltre raccomandato che l'inserimento dei riferimenti legislativi della parte esportatrice, previsto dall'allegato V dell'accordo, sia a discrezione della parte importatrice.
Le parti hanno chiarito che l'attestato sanitario modello quale riportato nell'allegato VII dell'accordo, sezione 1, può essere usato quando un animale vivo o un prodotto di origine animale possiede il livello di equivalenza «Sì (1)» solo a livello di sanità pubblica o di salute animale, senza l'obbligo di equivalenza della certificazione. Le parti hanno quindi raccomandato modifiche alla sezione 1 di detto allegato, anche in merito alla possibilità che il modello di attestato sia usato nei certificati rilasciati successivamente alla spedizione, di modo che l'uso sia limitato ad animali vivi e prodotti di origine animale per i quali l'equivalenza dei sistemi di certificazione è stata determinata nell'allegato V dell'accordo, sezione 5, capitolo 27.
Le parti hanno raccomandato di esporre nell'allegato VII, sezione 1, la base giuridica di determinate disposizioni aggiuntive facoltative, statuite dall'allegato V dell'accordo, da utilizzare nella certificazione. Tale modifica si riferisce agli attestati aggiuntivi di cui in detto allegato, sezione 5, capitolo 28, nonché, per le esportazioni dell'Unione nella Nuova Zelanda, all'attestato aggiuntivo «il prodotto di origine animale è ammesso senza restrizioni agli scambi all'interno dell'Unione».
Al fine di semplificare la certificazione di cui all'allegato VII dell'accordo, sezione 2, e di facilitare il passaggio alla certificazione elettronica, le parti hanno raccomandato di abrogare l'obbligo che i certificati comprendano le note esplicative di guida alla compilazione, come anche l'obbligo di inserire attestati non pertinenti alla partita. Le parti hanno inoltre raccomandato che sia consentito apportare modifiche di lieve entità al formato del modello di certificato.
Entrambe le parti hanno elaborato sistemi di certificazione elettronica, oltre ad un collegamento che permette il trasferimento di dati tra il sistema neozelandese E-Cert e quello dell'Unione TRACES, il che permette la presentazione di certificati in formato elettronico per i prodotti neozelandesi esportati nell'Unione. Considerato che tale certificazione elettronica fornisce garanzie equivalenti alla certificazione su carta, le parti hanno raccomandato di modificare l'allegato VII dell'accordo in modo da istituire il meccanismo giuridico necessario a consentire l'uso esclusivo della certificazione elettronica.
Le parti hanno ripetuto la valutazione dei controlli frontalieri degli animali vivi e dei prodotti di origine animale istituiti dall'allegato VIII dell'accordo, sezione A. Le parti hanno raccomandato di stabilire il livello dei controlli di identità al 100 % e che tale tasso possa essere applicato dalle parti in maniera discrezionale. Le parti hanno altresì raccomandato di stabilire una base giuridica per la delega delle attività relative ai controlli frontalieri ad una persona o agenzia responsabile. In base al livello elevato di conformità e affidabilità del commercio bilaterale, le parti hanno raccomandato di ridurre la frequenza dei controlli fisici sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano dal 2 % all'1 %. Le parti hanno inoltre chiarito che gli animali vivi destinati al consumo umano rientrano, per quanto riguarda la frequenza di applicazione dei controlli fisici, nella stessa categoria dei prodotti di origine animale destinati al consumo umano, e hanno quindi raccomandato di aggiungere «animali vivi» prima di «prodotti di origine animale destinati al consumo umano» nel capitolo 2 «Controlli fisici», ora modificato in «Controlli fisici (casuali o mirati)», della sezione A di detto allegato.
Ripetuta la valutazione delle tariffe delle ispezioni durante i controlli alle frontiere, le parti ne hanno raccomandato l'aggiornamento nell'allegato VIII dell'accordo, sezione B. Per quanto riguarda le esportazioni dalla Nuova Zelanda nell'Unione, le parti hanno raccomandato di applicare le tariffe delle ispezioni stabilite dall'allegato V del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio18 con una riduzione del 22,5 %. Tale tasso di riduzione è calcolato in base all'ipotesi che il tasso di controlli fisici per le importazioni dalla Nuova Zelanda sia pari solo al 10 % del tasso di normali controlli fisici applicati ad altri paesi terzi e all'ipotesi che il costo dei controlli fisici costituisca il 25 % dei costi totali da coprire a carico delle tariffe. Per le esportazioni dall'Unione verso la Nuova Zelanda si differenzia tra le partite per le quali vengono effettuati controlli documentali e d'identità e le partite per le quali vengono effettuati controlli fisici aggiuntivi. Viene altresì stabilito, nelle tariffe delle ispezioni della Nuova Zelanda, un adeguamento per tener conto dell'inflazione,
A seguito di modifiche della legislazione di entrambe le parti, i riferimenti alla legislazione negli allegati dell'accordo sono obsoleti. Entrambe le parti hanno pertanto raccomandato di aggiornare i riferimenti legislativi dell'Unione e della Nuova Zelanda in detti allegati.
Le modifiche proposte agli allegati II, V, VII e VII dell'accordo sono state discusse nel corso di riunioni e conferenze telefoniche nelle date 30-31 marzo 2009, 24 giugno 2010, 24 marzo 2011, 29-30 maggio 2012 e 12 dicembre 2013 dal comitato di gestione misto che ne ha raccomandato l'adozione.
In seguito a tali raccomandazioni risulta opportuno modificare le disposizioni pertinenti negli allegati II, V, VII e VIII dell'accordo.
A norma dell'articolo 16 dell'accordo, le modifiche degli allegati sono determinate di comune accordo, anche per corrispondenza in forma di scambio di lettere tra le parti.
È pertanto opportuno approvare a nome dell'Unione le modifiche raccomandate degli allegati II, V, VII e VIII dell'accordo.
A norma dell'articolo 18, paragrafo 3, dell'accordo, le modifiche concordate degli allegati dell'accordo approvato entrano in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le parti si notificano reciprocamente per iscritto la conclusione delle procedure interne necessarie per la ratifica.
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Fatto a Bruxelles, il 18 febbraio 2015 Per la Commissione Vytenis Andriukaitis Membro della Commissione