Decisione (PESC) 2015/528 del Consiglio del 27 marzo 2015 relativa all'istituzione di un meccanismo per amministrare il finanziamento dei costi comuni delle operazioni dell'Unione europea che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa (Athena) e che abroga la decisione 2011/871/PESC
Testo vigente
Art. 14 Gestione dei fondi
1. I pagamenti effettuati a partire dal conto di Athena richiedono la firma congiunta dell'amministratore o di un amministratore aggiunto, da un lato, e del contabile o di un contabile aggiunto, dall'altro.
2. Gli scoperti di conto non sono consentiti.
Capo 5. Costi comuni
Art. 15 Definizione dei costi comuni e periodi di eleggibilità
1. Sono a carico di Athena i costi comuni elencati nell'allegato I indipendentemente dal momento in cui sono insorti. Quando sono inseriti in un articolo del bilancio relativo all'operazione a cui sono principalmente connessi, sono considerati costi operativi dell'operazione. Diversamente, sono considerati costi comuni insorti per la preparazione o a seguito di operazioni.
2. Sono a carico di Athena inoltre i costi comuni operativi elencati nell'allegato II per il periodo che va dall'approvazione del concetto di gestione della crisi per l'operazione fino alla nomina del comandante dell'operazione. In particolari circostanze, previa consultazione del CPS, il comitato speciale può modificare il periodo durante il quale tali costi sono a carico di Athena.
3. Durante la fase attiva di un'operazione, che si estende dalla data di nomina del comandante dell'operazione alla data in cui il comando operativo cessa la sua attività, sono a carico di Athena come costi comuni operativi:
a) i costi comuni elencati nell'allegato III, parte A;
b) i costi comuni elencati nell'allegato III, parte B, quando il Consiglio decide in tal senso;
c) i costi comuni elencati nell'allegato III, parte C, quando richiesto dal comandante dell'operazione e se approvato dal comitato speciale.
4. Durante la fase attiva di un'azione di sostegno militare, stabilita dal Consiglio, sono a carico di Athena come costi comuni operativi i costi comuni definiti dal Consiglio caso per caso con riferimento all'allegato III.
5.
Fanno altresì parte dei costi comuni operativi di un'operazione le spese necessarie per procedere alla liquidazione della stessa, come elencati nell'allegato IV.
Un'operazione è oggetto di liquidazione quando i materiali e le infrastrutture finanziati in comune per l'operazione stessa sono stati assegnati a una destinazione finale ed è stata approvata la contabilità dell'operazione.
6. Le spese destinate a coprire costi che in ogni caso sarebbero stati presi a carico da uno o più Stati contributori, un'istituzione dell'Unione o un'organizzazione internazionale, indipendentemente dall'organizzazione di un'operazione, non sono ammissibili come costi comuni.
7. Il comitato speciale può decidere, in singoli casi e in particolari circostanze, che taluni costi incrementali diversi da quelli elencati nell'allegato III, parte B, siano considerati come costi comuni per una determinata operazione durante la sua fase attiva.
8. Se l'unanimità non può essere raggiunta in sede di comitato speciale, quest'ultimo può, su iniziativa della presidenza, sottoporre la questione al Consiglio.
Art. 16 Esercitazioni
1. I costi comuni delle esercitazioni dell'Unione sono finanziati mediante Athena, secondo le regole e le procedure analoghe a quelle relative alle operazioni cui contribuiscono tutti gli Stati membri partecipanti.
2. Tali costi comuni delle esercitazioni sono costituiti in primo luogo dai costi incrementali relativi ai comandi rischierabili o fissi e, in secondo luogo, dai costi incrementali derivanti dal ricorso da parte dell'Unione a mezzi e capacità comuni della NATO messi a disposizione per un'esercitazione.
3. I costi comuni delle esercitazioni non includono i costi relativi a:
a) acquisizioni in conto capitale, comprese quelle relative agli edifici, all'infrastruttura e ai materiali;
b) la fase di pianificazione e di preparazione delle esercitazioni, salvo approvazione del comitato speciale;
c) il trasporto, le caserme e gli alloggi per le forze.
Art. 17 Importo di riferimento
Qualsiasi decisione del Consiglio con la quale il Consiglio decide di istituire o prolungare un'operazione militare dell'Unione comporta un importo di riferimento per i costi comuni di tale operazione. L'amministratore valuta in particolare con il concorso dello Stato maggiore dell'Unione e, se è in servizio, del comandante dell'operazione, l'importo stimato necessario per coprire i costi comuni dell'operazione per il periodo previsto. L'amministratore propone, per il tramite della presidenza, tale importo all'organo del Consiglio incaricato di esaminare il progetto di decisione. I membri del comitato speciale sono invitati a partecipare alle discussioni di tale organo riguardo all'importo di riferimento.
Capo 6. Bilancio
Art. 18 Principi di bilancio
1. Il bilancio, stabilito in euro, è l'atto che per ciascun esercizio prevede e autorizza l'insieme delle entrate e delle spese relative ai costi comuni di cui Athena ha l'amministrazione.
2. Tutte le spese sono connesse a un'operazione specifica, a eccezione eventualmente dei costi elencati nell'allegato I.
3. Gli stanziamenti iscritti in bilancio sono autorizzati per la durata di un esercizio che inizia il 1o gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno.
4. Nel bilancio, entrate e spese devono risultare in pareggio.
5. La riscossione delle entrate o il pagamento delle spese relative ai costi comuni possono essere effettuati mediante imputazione a una linea del bilancio e nei limiti degli stanziamenti che vi sono iscritti, salvo in forza dell'articolo 34, paragrafo 5.
Art. 19 Bilancio annuale
1. L'amministratore stabilisce annualmente un progetto di bilancio per l'esercizio successivo, con il concorso del comandante di ciascuna operazione.
2. Il progetto riporta:
a) gli stanziamenti stimati necessari per coprire i costi comuni insorti per la preparazione o a seguito di operazioni;
b) gli stanziamenti stimati necessari per coprire i costi comuni operativi per le operazioni in corso o pianificate e, se del caso, per rimborsare costi comuni prefinanziati da uno Stato o un terzo;
c) gli stanziamenti accantonati di cui all'articolo 26;
d) una previsione delle entrate necessarie per coprire le spese.
3. Gli stanziamenti d'impegno e di pagamento sono classificati in titoli e in capitoli che raggruppano le spese a seconda della loro natura o della loro destinazione e ripartiti, per quanto occorra, in articoli. Il progetto di bilancio comprende osservazioni particolareggiate per capitolo o articolo. A ciascuna operazione è dedicato un titolo specifico il quale costituisce la parte generale del bilancio e comprende i costi comuni insorti per la preparazione o a seguito di operazioni.
4. Ogni titolo può contenere un capitolo denominato «stanziamenti provvisori». Tali stanziamenti sono iscritti qualora sussista incertezza, fondata su gravi motivi quanto all'importo degli stanziamenti necessari o alla possibilità di eseguire gli stanziamenti iscritti.
5. Le entrate comprendono:
a) contributi degli Stati membri partecipanti e contributori e, se del caso, degli Stati terzi contributori;
b) entrate diverse, suddivise per titolo che includono interessi percepiti, utili derivanti dalle vendite e saldo dell'esecuzione dell'esercizio precedente una volta determinato dal comitato speciale.
6. L'amministratore propone il progetto di bilancio al comitato speciale entro il 31 ottobre. Il comitato speciale approva il progetto di bilancio entro il 31 dicembre. L'amministratore adotta il bilancio approvato e lo notifica agli Stati membri partecipanti e agli Stati terzi contributori.
Art. 20 Bilanci rettificativi
1. In caso di circostanze inevitabili, eccezionali o impreviste, anche quando un'operazione è avviata durante l'esercizio finanziario, l'amministratore propone un progetto di bilancio rettificativo. Il progetto di bilancio rettificativo è redatto, proposto, approvato, adottato e notificato secondo la stessa procedura del bilancio annuale. Il comitato speciale ne discute tenendo conto dell'urgenza.
2. Qualora tale progetto di bilancio rettificativo sia conseguente all'avvio di una nuova operazione o a modifiche nel bilancio relativo a un'operazione in corso, l'amministratore informerà il comitato speciale dei costi totali previsti per tale operazione. Se tali costi superano sostanzialmente l'importo di riferimento pertinente, il comitato speciale può chiedere al Consiglio di approvarli.
3. Il progetto di bilancio rettificativo conseguente all'avvio di una nuova operazione è sottoposto al comitato speciale entro un periodo di quattro mesi dall'approvazione dell'importo di riferimento, a meno che il comitato speciale non fissi un termine più lungo.
Art. 21 Storni
1. L'amministratore, se del caso su proposta del comandante dell'operazione, può procedere a storni di stanziamenti. L'amministratore comunica la sua intenzione al comitato speciale, se l'urgenza della situazione lo consente, almeno con una settimana di anticipo. Tuttavia, è necessaria l'approvazione preliminare del comitato speciale allorché:
a) lo storno previsto tenda a modificare il totale degli stanziamenti previsti per un'operazione; o
b) gli storni da capitolo a capitolo previsti durante l'esercizio superino il 10 % degli stanziamenti iscritti nel capitolo da cui provengono gli stanziamenti, quali figurano nel bilancio dell'esercizio sottoscritto alla data in cui è avanzata la proposta di storno in questione.
2. Se lo ritiene necessario per il corretto svolgimento di un'operazione, entro i tre mesi successivi alla data di avvio della stessa, il comandante dell'operazione può procedere a storni di stanziamenti assegnati all'operazione, da articolo ad articolo e da capitolo a capitolo della parte «costi comuni operativi» del bilancio. Egli ne informa l'amministratore e il comitato speciale.
Art. 22 Riporto degli stanziamenti
1. Gli stanziamenti destinati a coprire i costi comuni insorti per la preparazione o a seguito di operazioni che non sono stati impegnati sono in linea di massima cancellati alla fine dell'esercizio finanziario, salvo disposizione contraria prevista dal paragrafo 2.
2. Gli stanziamenti destinati a coprire i costi di deposito dei materiali e dell'equipaggiamento amministrati da Athena possono essere riportati al solo esercizio successivo quando l'impegno corrispondente sia anteriore al 31 dicembre del vigente esercizio finanziario. Gli stanziamenti destinati a coprire i costi comuni operativi possono essere riportati quando sono necessari a un'operazione la cui liquidazione non è terminata.
3. L'amministratore presenta entro il 15 febbraio al comitato speciale le proposte di riporto di stanziamenti non impegnati dell'esercizio precedente. Tali proposte si considerano approvate a meno che il comitato speciale non decida diversamente entro il 15 marzo.
4. Gli stanziamenti impegnati dell'esercizio precedente sono riportati e l'amministratore ne informa il comitato speciale entro il 15 febbraio.
Art. 23 Esecuzione anticipata
Non appena approvato il bilancio annuale, gli stanziamenti possono essere utilizzati per coprire gli impegni e i pagamenti per quanto necessario sotto il profilo operativo.
Capo 7. Contributi e rimborsi
Art. 24 Determinazione dei contributi
1. Gli stanziamenti di pagamento destinati a coprire i costi comuni insorti per la preparazione o a seguito di operazioni che non sono coperti dalle entrate diverse, sono finanziati con i contributi degli Stati membri partecipanti.
2. Gli stanziamenti di pagamento destinati a coprire i costi comuni operativi di un'operazione sono coperti con i contributi degli Stati contributori.
3. I contributi degli Stati membri contributori per un'operazione corrispondono all'importo degli stanziamenti di pagamento iscritti in bilancio e destinati a coprire i costi comuni operativi dell'operazione in questione, dedotti gli importi dei contributi a carico degli Stati terzi contributori per la stessa operazione in applicazione dell'articolo 12.
4. La ripartizione dei contributi tra gli Stati membri cui è richiesto un contributo è determinata secondo un criterio basato sul prodotto nazionale lordo definito all'articolo 41, paragrafo 2, TUE e conformemente alla decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio3, o a qualsiasi altra decisione del Consiglio che la sostituisca.
5. I dati per il calcolo dei contributi corrispondono a quelli della colonna denominata «risorsa propria basata sull'RNL» della tabella «Riepilogo del finanziamento del bilancio generale per tipo di risorse proprie e per Stato membro» allegata all'ultimo bilancio generale adottato dell'Unione. Il contributo di ciascuno Stato membro cui è richiesto un contributo è proporzionale alla quota del reddito nazionale lordo (RNL) di tale Stato membro nell'importo complessivo degli RNL degli Stati membri cui è richiesto un contributo.
Art. 25 Calendario di pagamento dei contributi
1. Se il Consiglio ha adottato un importo di riferimento per un'operazione militare dell'Unione, gli Stati membri contributori versano i loro contributi per un ammontare pari al 30 % dell'importo di riferimento, a meno che il Consiglio non decida una percentuale diversa. L'amministratore richiede i contributi in funzione delle esigenze operative dell'operazione fino all'ammontare concordato.
2. Il comitato speciale, su proposta dell'amministratore, può decidere di richiedere contributi supplementari prima che sia sottoscritto un bilancio rettificativo relativo all'operazione. Il comitato speciale può decidere di sottoporre la questione agli organi preparatori competenti del Consiglio.
3. Se per un'operazione specifica è stato adottato un bilancio rettificativo, gli Stati membri versano il saldo dei contributi per questa operazione in applicazione dell'articolo 24. Tuttavia, quando la durata prevista dell'operazione è superiore a sei mesi compresi in un esercizio finanziario, il saldo dei contributi è pagato in due rate. In tal caso, la prima rata è versata entro 60 giorni dall'avvio dell'operazione; la seconda rata è versata entro un termine, fissato dal comitato speciale su proposta dell'amministratore, che tiene conto delle esigenze operative. Il comitato speciale può derogare alle disposizioni del presente paragrafo.
4. L'amministratore chiede per lettera i contributi corrispondenti alle amministrazioni nazionali di cui gli sono stati comunicati gli estremi quando:
a) il comitato speciale ha approvato un progetto di bilancio per un esercizio finanziario come previsto all'articolo 19. La prima richiesta di contributo copre le esigenze operative per otto mesi. La seconda richiesta di contributi copre il saldo restante dei contributi, tenuto conto del saldo dell'esecuzione di bilancio dell'esercizio precedente se il comitato speciale ha deciso di iscrivere tale saldo nel bilancio in corso dopo aver ricevuto il parere sulla revisione;
b) un importo di riferimento è stato adottato come previsto all'articolo 25, paragrafo 1; o
c) un bilancio rettificativo è approvato come previsto all'articolo 20.
5. Fatte salve le altre disposizioni della presente decisione, i contributi sono versati entro trenta giorni dall'invio della richiesta corrispondente, tranne nel caso della prima richiesta di contributi per il bilancio di un nuovo esercizio in cui il pagamento è effettuato entro quaranta giorni dall'invio della richiesta corrispondente.
6. Una volta che il progetto di bilancio aggregato è stato presentato al comitato speciale, per quegli Stati membri le cui procedure di bilancio e finanziarie non consentono il pagamento dei rispettivi contributi entro i termini stabiliti, l'amministratore può rilasciare relativamente allo Stato membro interessato una richiesta anticipata di contributi prima della fine dell'esercizio in corso a titolo di pagamento anticipato per la richiesta di contributi per il bilancio dell'esercizio successivo.
7. Le spese bancarie relative al pagamento dei contributi sono a carico degli Stati contributori, ciascuno per quanto lo concerne.
8. L'amministratore accusa ricevuta dei contributi.
Art. 26 Prefinanziamento
1. Nel caso di un'operazione di reazione militare rapida dell'Unione, sono richiesti contributi agli Stati membri contributori a concorrenza dell'importo di riferimento. Fatto salvo l'articolo 25, paragrafo 3, i versamenti sono effettuati come definito in appresso.
2. Ai fini del prefinanziamento delle operazioni di reazione militare rapida dell'Unione, gli Stati membri partecipanti:
a) versano i contributi ad Athena in anticipo; o
b) quando il Consiglio decide di condurre un'operazione di reazione militare rapida dell'Unione al cui finanziamento contribuiscono, versano i rispettivi contributi ai costi comuni di tale operazione entro cinque giorni dall'invio della richiesta a concorrenza dell'importo di riferimento, a meno che il Consiglio non decida altrimenti.
3. Ai fini indicati al paragrafo 2, il comitato speciale, composto di un rappresentante di ciascuno degli Stati membri che versano i contributi in anticipo, iscrive stanziamenti accantonati in un titolo specifico del bilancio. Tali stanziamenti accantonati sono coperti da contributi dovuti dagli Stati membri che versano i contributi in anticipo entro novanta giorni dall'invio della richiesta corrispondente.
4. Gli stanziamenti accantonati di cui al paragrafo 3 utilizzati per un'operazione sono reintegrati entro novanta giorni dall'invio della richiesta.
5. Fatto salvo il paragrafo 1, uno Stato membro che versa il contributo in anticipo può, in circostanze specifiche, autorizzare l'amministratore a utilizzarlo per coprire il contributo a un'operazione a cui partecipa, diversa da un'operazione di reazione rapida. Il contributo versato in anticipo è reintegrato dallo Stato membro interessato entro novanta giorni dall'invio della richiesta.
6. Qualora siano necessari fondi per un'operazione diversa da un'operazione di reazione rapida, prima di ricevere contributi sufficienti per tale operazione:
a) i contributi versati in anticipo dagli Stati membri che contribuiscono al finanziamento dell'operazione, previa approvazione degli Stati membri che versano in anticipo, possono essere utilizzati fino al 75 % del totale per coprire i contributi dovuti per l'operazione in questione. I contributi versati in anticipo sono reintegrati dagli Stati membri che versano in anticipo entro novanta giorni dall'invio della richiesta;
b) nel caso di cui alla lettera a) del presente paragrafo, i contributi dovuti per l'operazione a norma dell'articolo 25, paragrafo 1, dagli Stati membri che non hanno versato in anticipo sono versati, previa approvazione degli Stati membri interessati, entro cinque giorni dall'invio della richiesta corrispondente da parte dell'amministratore.
7. Il comandante dell'operazione può impegnare e pagare gli importi messi a sua disposizione anche ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 3.
8. Gli Stati membri possono modificare la loro scelta con un preavviso all'amministratore di almeno tre mesi.
9. Gli interessi maturati sul prefinanziamento saranno ripartiti annualmente tra gli Stati membri che hanno versato in anticipo e aggiunti ai loro stanziamenti accantonati. Gli importi saranno notificati a tali Stati membri nell'ambito della procedura di approvazione del bilancio annuale.
Art. 27 Rimborso dei prefinanziamenti
1. Uno Stato membro, uno Stato terzo o, se del caso, un'organizzazione internazionale che il Consiglio abbia autorizzato a prefinanziare una parte dei costi comuni di un'operazione può ottenerne il rimborso da Athena, presentando una richiesta corredata dei documenti giustificativi necessari e indirizzata all'amministratore al più tardi due mesi dopo la data di conclusione dell'operazione in questione.
2. Non si può dar seguito ad alcuna richiesta di rimborso se non è approvata dal comandante dell'operazione, se ancora in servizio, e dall'amministratore.
3. Se una richiesta di rimborso presentata da uno Stato contributore è approvata, può essere dedotta dalla richiesta di contributo successiva rivolta a questo Stato dall'amministratore.
4. Se non è prevista alcuna richiesta di contributo quando la richiesta è approvata, o per la parte di una richiesta di rimborso approvata che superi il contributo previsto, l'amministratore procede al pagamento dell'importo da rimborsare entro trenta giorni, tenuto conto della tesoreria di Athena e delle necessità del finanziamento dei costi comuni dell'operazione in questione.
5. Il rimborso è dovuto conformemente alla presente decisione anche qualora l'operazione sia annullata.
6. Il rimborso è comprensivo degli interessi maturati sull'importo messo a disposizione con il prefinanziamento.
Art. 28 Gestione da parte di Athena delle spese non incluse nei costi comuni
1. Il comitato speciale, su proposta dell'amministratore, con l'assistenza del comandante dell'operazione, o su proposta di uno Stato membro, può decidere che la gestione amministrativa di talune spese relative a un'operazione («costi a carico degli Stati»), pur rimanendo a carico degli Stati membri, ciascuno per quanto lo concerne, è affidata ad Athena.
2. Il comitato speciale, nella sua decisione, può autorizzare il comandante dell'operazione a stipulare a nome degli Stati membri partecipanti a un'operazione e, se del caso, di terzi, contratti per l'acquisto dei servizi e delle forniture da finanziare come costi a carico degli Stati.
3. Nella decisione il comitato speciale stabilisce le modalità di prefinanziamento dei costi a carico degli Stati.
4. Athena tiene la contabilità dei costi a carico degli Stati della cui amministrazione è incaricata e che sono sostenuti da ciascuno Stato membro e, se del caso, da terzi. Trasmette ogni mese a ciascuno Stato membro e, se del caso, a tali terzi, un riepilogo delle spese a suo carico e sostenute da esso o dal suo personale nel corso del mese precedente e chiede i fondi necessari per regolare tali spese. Gli Stati membri e, se del caso, i terzi versano ad Athena i fondi necessari entro trenta giorni dall'invio della relativa richiesta.
Art. 29 Gestione da parte di Athena dei prefinanziamenti e delle spese non incluse nei costi comuni al fine di agevolare lo schieramento iniziale delle forze in un'operazione
Ove ciò sia richiesto da particolari circostanze operative, il comitato speciale può decidere, su proposta dell'amministratore, con l'assistenza del comandante dell'operazione, o su proposta di uno Stato membro, che il prefinanziamento e la gestione amministrativa di talune spese relative a un'operazione, pur rimanendo a carico degli Stati membri, ciascuno per quanto lo concerne, siano affidati ad Atena, al fine di agevolare lo schieramento iniziale delle forze in un'operazione, prima che siano confermati gli Stati membri partecipanti. La gestione di tali costi è assicurata nell'ambito dei mezzi e delle risorse esistenti e l'esborso iniziale è limitato al 20 % dell'importo di riferimento. In questo caso, il comitato speciale illustra nella sua decisione le modalità di prefinanziamento e di rimborso degli importi prefinanziati dai futuri Stati membri e terzi partecipanti.
Art. 30 Gestione da parte di Athena dei contributi finanziari di terzi
1. Secondo le disposizioni pertinenti del quadro giuridico dell'operazione e a seguito della decisione del CPS di accettare l'attuazione o la gestione di un progetto da parte dell'operazione o un contributo finanziario da parte di terzi o di uno Stato membro alle spese derivanti dall'operazione, il comitato speciale può autorizzare l'affidamento ad Athena, nell'ambito dei mezzi e delle risorse esistenti, della gestione amministrativa del finanziamento destinato a tale progetto o di tale contributo. Ciò può includere progetti finanziati dall'Unione.
2. Il costo relativo alla gestione del contributo dovrebbe essere sostenuto dal contributo stesso. Il comitato speciale può decidere caso per caso che taluni costi associati al contributo e relativi alla fase attiva dell'operazione siano ammissibili come costi comuni.
3. Ai fini della gestione di un contributo da parte di terzi, dell'Unione o di uno Stato membro, l'amministratore negozia e firma, previa approvazione del comitato speciale, un accordo amministrativo ad hoc con i terzi, con l'Unione o con lo Stato membro, in cui sono definiti lo scopo, i costi che il contributo deve sostenere e le modalità di gestione del contributo, compresa la responsabilità del comandante dell'operazione dinanzi al comitato speciale. L'amministratore assicura che la gestione del contributo rispetti le disposizioni amministrative ad hoc e fornisce l contributore interessato, direttamente o tramite il comandante dell'operazione, tutte le informazioni pertinenti relative alla gestione del contributo.
Art. 31 Interessi di mora
1. Se uno Stato non ha adempiuto i suoi obblighi finanziari, si applicano per analogia le norme dell'Unione sugli interessi di mora fissate dall'articolo 78 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio4 o qualsiasi altro regolamento che lo sostituisca in relazione al pagamento di contributi al bilancio dell'Unione.
2. Quando il pagamento è effettuato con un ritardo non superiore a venti giorni, non si applicano interessi. Quando il pagamento è effettuato con un ritardo superiore a venti giorni, gli interessi sono calcolati per l'intero periodo.
Capo 8. Esecuzione delle spese
Art. 32 Principi
1. Gli stanziamenti di Athena sono utilizzati conformemente ai principi di sana gestione finanziaria, vale a dire economia, efficienza ed efficacia.
2. Degli ordinatori sono incaricati di dare esecuzione alle entrate e alle spese di Athena conformemente ai principi di sana gestione finanziaria e di assicurarne la regolarità e la legalità. Per eseguire le spese, gli ordinatori procedono agli impegni di bilancio e agli impegni giuridici, alla liquidazione delle spese e all'emissione degli ordini di pagamento, nonché agli atti preliminari necessari all'esecuzione degli stanziamenti. Un ordinatore può delegare le sue funzioni mediante una decisione che determina:
a) i delegati di livello appropriato;
b) la portata dei poteri conferiti;
c) la possibilità per i beneficiari di sottodelegare i loro poteri.
3. L'esecuzione degli stanziamenti è assicurata secondo il principio della separazione dell'ordinatore e del contabile. Le funzioni di ordinatore e di contabile non sono compatibili tra di loro. Qualsiasi pagamento effettuato tramite i fondi amministrati da Athena richiede la firma congiunta di un ordinatore e di un contabile.
4. Fatta salva la presente decisione, quando l'esecuzione delle spese comuni è affidata a uno Stato membro, un'istituzione dell'Unione o, se del caso, un'organizzazione internazionale, lo Stato, l'istituzione o l'organizzazione applica le norme vigenti relative all'esecuzione delle proprie spese. Quando l'amministratore esegue direttamente delle spese, rispetta le norme applicabili all'esecuzione della sezione «Consiglio» del bilancio generale dell'Unione.
5. L'amministratore può tuttavia fornire alla presidenza spunti per una proposta da presentare al Consiglio o al comitato speciale sulle norme per l'esecuzione delle spese comuni.
6. Il comitato speciale può approvare norme per l'esecuzione delle spese comuni diverse da quelle cui al paragrafo 4.
Art. 33 Costi comuni insorti per la preparazione o a seguito di operazioni oppure non direttamente collegati a un'operazione specifica
L'amministratore esercita le funzioni di ordinatore delle spese che coprono i costi comuni insorti per la preparazione o a seguito di operazioni, nonché i costi non direttamente collegabili a un'operazione specifica.
Art. 34 Costi comuni operativi
1. Il comandante dell'operazione esercita le funzioni di ordinatore delle spese che coprono i costi comuni operativi dell'operazione affidatagli. Tuttavia, l'amministratore esercita le funzioni di ordinatore delle spese che coprono i costi comuni operativi insorti durante la fase preparatoria di un'operazione specifica ed eseguite direttamente da Athena, ovvero relativi all'operazione al termine della fase attiva.
2. Su richiesta del comandante di un'operazione l'amministrazione trasferisce dal conto bancario di Athena al conto bancario a nome di Athena di cui il comandante ha comunicato gli estremi gli importi necessari per l'esecuzione delle spese di un'operazione.
3.
In deroga all'articolo 18, paragrafo 5, l'adozione di un importo di riferimento dà diritto all'amministratore e al comandante dell'operazione, per il rispettivo settore di competenza, d'impegnare e di pagare spese per l'operazione in questione nella percentuale dell'importo di riferimento approvata a norma dell'articolo 25, paragrafo 1, a meno che il Consiglio non stabilisca un livello di impegni più elevato.
Il comitato speciale, su proposta dell'amministratore o del comandante dell'operazione e tenendo conto della necessità operativa e dell'urgenza, può decidere che le spese supplementari potranno essere impegnate e, se del caso, pagate. Il comitato speciale può decidere di sottoporre la questione agli organi preparatori competenti del Consiglio per il tramite della presidenza, a meno che circostanze operative non impongano diversamente. Tale deroga non si applica a decorrere dalla data di sottoscrizione di un bilancio dell'operazione in questione.
4. Nel periodo precedente alla sottoscrizione di un bilancio di un'operazione, l'amministratore e il comandante dell'operazione o il suo rappresentante rendono conto al comitato speciale ogni mese per il rispettivo settore di competenza, delle spese ammissibili come costi comuni di tale operazione. Il comitato speciale, su proposta dell'amministratore, del comandante dell'operazione o di uno Stato membro, può formulare idirettive sull'esecuzione delle spese in questo periodo.
5. In deroga all'articolo 18, paragrafo 5, in caso di pericolo imminente per la vita del personale impegnato in un'operazione militare dell'Unione, il comandante dell'operazione può eseguire le spese necessarie alla salvaguardia della vita del personale in questione al di là degli stanziamenti iscritti in bilancio. Ne informa l'amministratore e il comitato speciale quanto prima possibile. In tal caso l'amministratore propone, di concerto con il comandante dell'operazione, gli storni necessari per finanziare tali spese impreviste. Se non è possibile assicurare un finanziamento sufficiente di tali spese mediante storni, l'amministratore propone un bilancio rettificato.