Decisione (UE) 2015/1027 del Consiglio del 23 giugno 2015 relativa al regime applicabile agli esperti nazionali distaccati presso il segretariato generale del Consiglio e che abroga la decisione 2007/829/CE
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 240, paragrafo 2,
Il distacco di esperti può essere utile al segretariato generale del Consiglio («SGC») nel suo compito di assistere il Consiglio europeo e il Consiglio ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 235, paragrafo 4, e dell'articolo 240, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea («TFUE»), in quanto permette all'SGC di beneficiare delle conoscenze ed esperienze professionali di alto livello di detti esperti, segnatamente nei settori in cui tale competenza non è immediatamente disponibile in seno all'SGC stesso.
Lo scambio di esperienze e di conoscenze professionali in materia di politiche europee dovrebbe essere sostenuto mediante la temporanea assegnazione di esperti provenienti dai settori pubblici degli Stati membri (esperti nazionali distaccati — «END») o da organizzazioni intergovernative («OIG») pubbliche.
Si prevede che, durante il loro distacco presso l'SGC, gli END acquisiranno conoscenze di cui si gioveranno nello svolgimento dei loro compiti nell'ambito di future presidenze del Consiglio.
I diritti e gli obblighi degli esperti dovrebbero garantire che essi esercitino le proprie funzioni esclusivamente nell'interesse dell'SGC.
Tenuto conto della natura temporanea del loro incarico e del loro statuto particolare, gli esperti non dovrebbero esercitare responsabilità che incombono all'SGC nell'esercizio delle sue prerogative di diritto pubblico definite dai trattati, salvo deroga prevista dalla presente decisione.
È opportuno stabilire condizioni di impiego degli esperti e queste dovrebbero essere applicabili indipendentemente dall'origine degli stanziamenti di bilancio utilizzati per coprire le spese.
Poiché il regime stabilito dalla presente decisione dovrebbe sostituire quello istituito con la decisione 2007/829/CE del Consiglio1, è opportuno abrogare detta decisione, fermo restando che essa continuerà ad applicarsi a tutti i distacchi in corso al momento dell'entrata in vigore della presente decisione.
Il regolamento (UE, Euratom) n. 1023/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio2 ha modificato lo statuto dei funzionari dell'Unione europea e il regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea («statuto»), in particolare le condizioni di lavoro, i congedi e il calcolo delle indennità di cui al suo allegato VII,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Capo I. Disposizioni generali
Art. 1 Ambito di applicazione
1. Il regime stabilito dalla presente decisione si applica agli esperti che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 2 distaccati presso l'SGC nell'interesse del Consiglio europeo e del Consiglio e rientranti in una delle seguenti categorie:
a) esperti nazionali distaccati («END»), compresi esperti distaccati:
i) da amministrazioni pubbliche degli Stati membri, a livello nazionale o regionale;
ii) previa autorizzazione concessa caso per caso dall'SGC, da un datore di lavoro diverso da un'amministrazione pubblica di uno Stato membro, a livello nazionale o regionale, se gli interessi dell'SGC giustificano l'apporto di competenze specifiche come misura temporanea, a condizione che il datore di lavoro:
sia un'università o un istituto di ricerca indipendente che non mira a realizzare profitti a fini di redistribuzione, oppure
faccia parte del settore pubblico quale definito dal diritto nazionale del datore di lavoro stesso.
Gli END possono essere distaccati senza spese («DSS»);
b) DSS di un'organizzazione intergovernativa («OIG») pubblica (ad eccezione degli organismi dell'Unione ai sensi dell'articolo 1 bis, paragrafo 2, dello statuto), nei casi in cui sia necessario il trasferimento di competenze o conoscenze specifiche.
2. Gli articoli 18, 19 e 20 non si applicano ai DSS.
Art. 2 Condizioni di idoneità al distacco
Per essere distaccati presso l'SGC, gli esperti:
1) hanno lavorato per il loro datore di lavoro, su base permanente o contrattuale, per almeno 12 mesi prima del distacco;
2) restano al servizio del loro datore di lavoro per tutta la durata del distacco;
3) hanno maturato un'esperienza professionale di almeno tre anni a tempo pieno nell'esercizio di funzioni amministrative, scientifiche, tecniche, di consulenza o di supervisione pertinenti ai fini dell'esecuzione delle mansioni loro affidate. Il datore di lavoro fornisce all'SGC, precedentemente al distacco, un attestato del lavoro svolto dall'esperto negli ultimi 12 mesi;
4) sono cittadini di uno Stato membro. In deroga al primo comma del presente punto, gli esperti cittadini di paesi terzi possono essere distaccati da un'OIG; in tali casi eccezionali, l'SGC assicura che non vi siano conflitti di interesse e che siano salvaguardate l'indipendenza e la coerenza delle politiche e attività dell'SGC;
5) per poter svolgere le mansioni che saranno loro affidate, possiedono una conoscenza approfondita di una lingua ufficiale dell'Unione e una conoscenza soddisfacente di una seconda lingua.
Art. 3 Procedura di selezione
1.
Gli esperti sono selezionati secondo una procedura aperta e trasparente, le cui modalità pratiche sono stabilite in conformità dell'articolo 32.
Fatto salvo l'articolo 2, paragrafo 4, il distacco di esperti avviene sulla più ampia base geografica possibile tra i cittadini degli Stati membri. Gli Stati membri e l'SGC cooperano per garantire, in tutta la misura del possibile, il rispetto dell'equilibrio tra uomini e donne ed il rispetto del principio della parità di opportunità.
2. Un invito a manifestare interesse è trasmesso, secondo il caso, alle rappresentanze permanenti degli Stati membri o alle OIG. L'invito contiene la descrizione dei posti ed indica i criteri di selezione nonché il termine per la presentazione delle candidature.
3. Tutte le candidature sono trasmesse all'SGC tramite le rappresentanze permanenti degli Stati membri o attraverso il dipartimento per le risorse umane delle OIG.
4. In circostanze eccezionali debitamente giustificate, l'SGC può decidere, nell'interesse del Consiglio europeo, che un esperto sia selezionato senza seguire la procedura di selezione di cui ai paragrafi 1, 2 e 3.
5. Il distacco di esperti è subordinato alle necessità specifiche e alla capacità di bilancio dell'SGC.
6. L'SGC crea un fascicolo individuale per l'esperto. Tale fascicolo contiene pertinenti informazioni amministrative.
Art. 4 Procedura amministrativa di distacco
1. Il distacco avviene tramite uno scambio di lettere tra il direttore generale dell'amministrazione dell'SGC e la rappresentanza permanente dello Stato membro interessato o, se del caso, l'OIG. La rappresentanza permanente è anche informata di qualsiasi distacco di cittadini del proprio Stato membro da parte di OIG. Nello scambio di lettere sono indicati la sede di distacco e il gruppo di funzioni cui è destinato l'esperto (AD o AST, quali definiti dallo statuto). Nello scambio di lettere figurano altresì l'indicazione del superiore gerarchico dell'esperto in seno alla direzione generale, alla direzione, all'unità o al servizio presso cui è distaccato l'esperto, nonché una descrizione dettagliata dei compiti che l'esperto è chiamato a svolgere. Allo scambio di lettere è acclusa una copia del regime applicabile all'esperto.
2. Il distacco per un breve periodo senza spese di esperti di cui al capo IV può essere autorizzato caso per caso. L'autorizzazione tiene conto del luogo di assunzione dell'esperto, della direzione generale presso cui è distaccato l'esperto, dell'equilibrio geografico di cui all'articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, e delle funzioni proposte.
Art. 5 Durata del distacco
1.
La durata del distacco non è inferiore a sei mesi né superiore a due anni. Può essere oggetto di proroghe successive per un totale massimo di quattro anni.
Tuttavia, in casi eccezionali, su richiesta del competente direttore generale dell'SGC e previo accordo del datore di lavoro, il direttore generale dell'amministrazione dell'SGC può autorizzare una o più proroghe del distacco fino a due anni aggiuntivi oltre il periodo massimo di quattro anni di cui al primo comma.
2. La durata del distacco è stabilita all'inizio, nell'ambito dello scambio di lettere di cui all'articolo 4, paragrafo 1. La stessa procedura si applica nel caso di eventuale rinnovo o proroga del periodo di distacco.
3. Un esperto che sia stato precedentemente distaccato presso l'SGC può essere nuovamente distaccato alle condizioni seguenti:
a) l'esperto continua a soddisfare le condizioni di idoneità al distacco di cui all'articolo 2;
b) sono trascorsi almeno sei anni dalla fine del periodo di distacco precedente, compresi eventuali rinnovi e proroghe o eventuali successivi contratti di lavoro con l'SGC. Questa disposizione non impedisce all'SGC di accettare il distacco, meno di sei anni dopo il termine del periodo di distacco precedente, di un esperto che sia stato precedentemente distaccato per meno di sei anni, ivi inclusi eventuali rinnovi e proroghe; in tal caso, tuttavia, la durata del nuovo distacco non supera la parte restante di quest'ultimo periodo di sei anni.
Art. 6 Obblighi del datore di lavoro
Per tutta la durata del distacco, il datore di lavoro dell'esperto continua a:
1) retribuire l'esperto;
2) essere responsabile di tutti i diritti sociali dell'esperto, in particolare quelli relativi alla previdenza sociale, all'assicurazione e alla pensione; e
3) fatto salvo l'articolo 10, paragrafo 2, lettera d), mantenere la posizione amministrativa dell'esperto quale funzionario permanente o agente contrattuale e informare la direzione generale Amministrazione dell'SGC di qualsiasi cambiamento della posizione amministrativa dell'esperto quale funzionario permanente o agente contrattuale.
Art. 7 Funzioni
1.
Gli esperti assistono i funzionari e gli altri agenti dell'SGC e svolgono le funzioni che sono loro affidate.
Le funzioni che deve esercitare l'esperto sono definite di comune accordo dall'SGC e dal datore di lavoro:
a) nell'interesse del servizio dell'SGC presso cui è distaccato l'esperto; e
b) tenendo conto delle qualifiche dell'esperto.
2.
I compiti da assegnare all'esperto possono comprendere, tra l'altro, analisi, studi, scambi di conoscenze tra amministrazioni, gestione di progetti e assistenza ai gruppi e comitati preparatori dell'SGC.
In deroga al paragrafo 1, primo comma, e al primo comma del presente paragrafo, il segretario generale, su proposta del direttore generale del servizio al quale è assegnato l'esperto, può affidare compiti specifici all'esperto e incaricarlo dello svolgimento di una o più missioni specifiche, dopo aver accertato l'assenza di eventuali conflitti di interesse.
3.
L'esperto partecipa a missioni e riunioni esterne unicamente:
a) se accompagna un funzionario o altro agente dell'SGC; oppure,
b) se è solo, in qualità di osservatore o esclusivamente a fini d'informazione.
A meno che non abbia ricevuto un mandato speciale, conformemente alle modalità di attuazione della presente decisione, dal direttore generale del servizio dell'SGC interessato, l'esperto non può impegnare l'SCG all'esterno.
4. L'SGC resta l'unico responsabile per l'approvazione dei risultati dei compiti svolti dall'esperto.
5.
I servizi dell'SGC interessati, il datore di lavoro dell'esperto e l'esperto stesso si sforzano nella misura del possibile di evitare qualsiasi conflitto di interessi attuale o potenziale in relazione alle funzioni dell'esperto nel corso del periodo di distacco. A tal fine, l'SGC informa in tempo utile l'esperto e il suo datore di lavoro in merito alle funzioni previste e chiede ad entrambi di confermare per iscritto che non esistono motivi per cui all'esperto non debbano essere assegnate tali funzioni.
L'esperto è invitato, in particolare, a dichiarare ogni potenziale conflitto di interessi tra determinati aspetti della sua situazione familiare (segnatamente, le attività professionali di parenti stretti o membri della famiglia estesa, oppure importanti interessi finanziari propri o di membri della famiglia) e le funzioni che gli saranno proposte durante il periodo di distacco.
Il datore di lavoro e l'esperto si impegnano a segnalare all'SGC ogni cambiamento che, nel corso del distacco, potrebbe dar luogo a conflitti di interessi.
6. Qualora l'SGC ritenga che la natura delle funzioni assegnate all'esperto richieda precauzioni particolari in materia di sicurezza, deve essere ottenuto un nulla osta di sicurezza precedentemente al distacco.
7. In caso di mancato rispetto dei paragrafi 2, 3 e 5 del presente articolo, l'SGC può mettere fine al distacco dell'esperto ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, lettera c).
Art. 8 Diritti e obblighi degli esperti
1. Durante il periodo di distacco, l'esperto agisce con integrità. In particolare:
a) l'esperto esercita le funzioni assegnategli e regola altrimenti la sua condotta preoccupandosi unicamente degli interessi del Consiglio europeo e del Consiglio. Segnatamente, nell'esercizio delle sue funzioni, l'esperto non accetta istruzioni da parte del proprio datore di lavoro, di governi o altre persone, società private o amministrazioni pubbliche, e non effettua alcuna prestazione per conto dei medesimi;
b) l'esperto si astiene dal compiere qualsiasi atto e, in particolare, dall'esprimere pubblicamente opinioni che possano ledere la dignità della sua funzione presso l'SGC;
c) l'esperto che nell'esercizio delle sue funzioni debba pronunciarsi su una questione riguardo al cui trattamento o alla cui soluzione abbia un interesse personale tale da compromettere la sua indipendenza è tenuto ad informarne il suo superiore gerarchico;
d) l'esperto non pubblica né fa pubblicare, da solo o in collaborazione, scritti aventi per oggetto l'attività dell'Unione senza aver preliminarmente ottenuto l'autorizzazione alle condizioni e secondo le norme in vigore presso l'SGC. Tale autorizzazione può essere rifiutata solo se la pubblicazione mette a repentaglio gli interessi dell'Unione;
e) tutti i diritti derivanti da lavori eseguiti dall'esperto nell'esercizio delle sue funzioni appartengono all'SGC;
f) l'esperto è tenuto a risiedere nel luogo in cui è situata la sede di distacco o a una distanza conciliabile con l'adempimento delle funzioni assegnategli;
g) l'esperto è tenuto ad assistere o consigliare la gerarchia del servizio presso il quale è distaccato ed è responsabile di fronte a questa gerarchia dell'esecuzione dei compiti che gli sono affidati.
2. Durante e dopo il distacco, l'esperto è tenuto ad osservare la massima discrezione su fatti e notizie di qualsiasi natura di cui sia venuto a conoscenza nell'esercizio o in occasione dell'esercizio delle sue funzioni. L'esperto non comunica in alcun modo, a persona non abilitata ad averne conoscenza, alcun documento o informazione non ancora legittimamente resi pubblici e non utilizza tali documenti o informazioni per il proprio beneficio personale.
3.
Al termine del distacco, l'esperto resta soggetto all'obbligo di agire con integrità e discrezione nell'ambito dell'esercizio di nuove mansioni e dell'accettazione di taluni incarichi o benefici.
A tal fine, nei tre anni successivi al periodo di distacco, l'esperto informa immediatamente l'SGC in merito alle funzioni e ai compiti che potrebbero dar luogo a un conflitto di interessi rispetto alle mansioni da lui svolte nel corso del periodo di distacco.
4. L'esperto è soggetto alle regole di sicurezza in vigore nell'SGC, comprese quelle sulla protezione dei dati e quelle sulla protezione delle reti dell'SGC. L'esperto è altresì soggetto alle norme che disciplinano la protezione degli interessi finanziari dell'Unione.
5. In caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 4 del presente articolo durante il distacco, l'SGC può mettere fine al distacco dell'esperto in conformità dell'articolo 10, paragrafo 2, lettera c).
6.
L'esperto informa immediatamente e per iscritto il proprio superiore gerarchico qualora, durante il suo distacco, venga a conoscenza di fatti che possano lasciar presumere:
a) una possibile attività illecita, in particolare una frode o un atto di corruzione, pregiudizievole per gli interessi dell'Unione; o
b) una condotta in rapporto con l'esercizio di incarichi professionali che possa costituire una grave mancanza agli obblighi dei funzionari dell'Unione o degli esperti.
Il presente paragrafo si applica in caso di mancanza grave a un obbligo analogo da parte di un membro di un'istituzione o di qualsiasi altra persona al servizio di un'istituzione o di un prestatore di servizi per conto di un'istituzione.
7. Qualora riceva l'informazione di cui al paragrafo 6 del presente articolo, il superiore gerarchico adotta le misure previste all'articolo 22 bis, paragrafo 2, dello statuto. Gli articoli 22 bis, 22 ter e 22 quater dello statuto si applicano al superiore gerarchico ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, della presente decisione. Tali disposizioni si applicano, mutatis mutandis, anche all'esperto interessato al fine di garantire il rispetto dei suoi diritti.
Art. 9 Sospensione del distacco
1. Su richiesta scritta dell'esperto o del datore di lavoro, e con l'accordo di quest'ultimo, il distacco può essere sospeso dietro autorizzazione dell'SGC e alle condizioni da questo fissate. Per tutta la durata della sospensione:
a) il versamento delle indennità di cui all'articolo 19 è sospeso;
b) il rimborso delle spese di cui all'articolo 20 è corrisposto solo se la sospensione avviene su richiesta dell'SGC.
2. L'SGC informa il datore di lavoro e la rappresentanza permanente dello Stato membro interessato.
Art. 10 Fine del distacco
1. Fatto salvo il paragrafo 2, si può porre fine al distacco su domanda dell'SGC o del datore di lavoro con preavviso di tre mesi, o su domanda dell'esperto, con lo stesso preavviso e con riserva dell'accordo del datore di lavoro e dell'SGC.
2. In talune circostanze eccezionali, il distacco può essere concluso senza preavviso:
a) dal datore di lavoro, qualora gli interessi essenziali del datore di lavoro lo richiedano;
b) per accordo reciproco tra l'SGC e il datore di lavoro, su domanda rivolta dall'esperto alle due parti, qualora gli interessi essenziali, personali o professionali dell'esperto lo richiedano;
c) dall'SGC, in caso di mancato rispetto da parte dell'esperto degli obblighi stabiliti nella presente decisione. L'esperto è messo precedentemente in grado di presentare osservazioni;
d) dall'SGC, in caso di cessazione o cambiamento della posizione amministrativa dell'esperto quale funzionario permanente o agente contrattuale del datore di lavoro. L'esperto è messo precedentemente in grado di presentare le sue osservazioni.
3. Qualora venga posta fine al distacco in virtù del paragrafo 2, lettera c), l'SGC ne informa immediatamente il datore di lavoro e la rappresentanza permanente dello Stato membro interessato.
Capo II. Condizioni di lavoro
Art. 11 Previdenza sociale
1. Precedentemente all'inizio del distacco, il datore di lavoro certifica all'SGC che l'esperto rimane soggetto, per tutto il periodo del distacco, alla legislazione in materia di previdenza sociale applicabile all'amministrazione pubblica dello Stato membro oppure all'OIG da cui dipende l'esperto. A tal fine, l'amministrazione pubblica dello Stato membro fornisce all'SGC l'attestato di cui all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio3 («documento portatile A1»). L'OIG fornisce all'SGC un certificato equivalente al documento portatile A1 e dimostra che la legislazione in materia di previdenza sociale applicabile prevede il rimborso delle spese sanitarie sostenute all'estero.
2. Dal giorno in cui inizia il periodo di distacco l'esperto è coperto dall'SGC contro i rischi di infortunio. L'SGC fornisce all'esperto una copia delle disposizioni applicabili il giorno in cui questi si presenta al servizio competente della direzione generale Amministrazione per svolgere le formalità amministrative connesse al distacco.
3. Quando, nel quadro di una missione alla quale l'esperto partecipa in applicazione dell'articolo 7, paragrafo 3, e dell'articolo 29, sia necessaria un'assicurazione supplementare o specifica, le relative spese sono a carico dell'SGC.
Art. 12 Orario di lavoro
1. L'esperto è soggetto alle norme in vigore presso l'SGC in materia di orario di lavoro e di orario flessibile, in funzione delle esigenze del posto cui è assegnato presso l'SGC.
2. Per tutta la durata del distacco, l'esperto lavora a tempo pieno. Su richiesta debitamente giustificata di una direzione generale, previo accordo del datore di lavoro e compatibilmente con gli interessi dell'SGC, l'SGC può autorizzare un esperto a lavorare a tempo parziale.
3. In caso di autorizzazione al tempo parziale, l'esperto presta servizio almeno per la metà della durata normale del tempo di lavoro.
4. Agli esperti possono essere concesse le indennità applicabili presso l'SGC nel quadro di un servizio continuo o a turni o di una permanenza.
Art. 13 Assenza per malattia o infortunio
1. In caso di assenza dovuta a malattia o infortunio, l'esperto avverte tempestivamente il superiore gerarchico, indicando il recapito al quale si trova. L'esperto è tenuto a presentare un certificato medico per ogni assenza superiore a tre giorni consecutivi e può essere sottoposto a un controllo medico organizzato dall'SGC.
2. Se le assenze per malattia o infortunio di durata non superiore a tre giorni superano, nell'arco di dodici mesi, un totale di dodici giorni, l'esperto è tenuto a presentare un certificato medico per ogni ulteriore assenza dovuta a malattia o infortunio.
3. Se l'assenza per malattia o infortunio è superiore a un mese o al periodo di servizio prestato dall'esperto, prendendo in considerazione unicamente il più lungo di tali due periodi, le indennità previste all'articolo 19, paragrafi 1 e 2, sono automaticamente sospese. Il presente paragrafo non si applica in caso di malattia connessa a una gravidanza. L'assenza per malattia o infortunio non può essere prorogata oltre la durata del distacco dell'interessato.
4. Tuttavia, se è vittima di un incidente connesso al suo lavoro e verificatosi durante il periodo di distacco, l'esperto continua a ricevere per intero le indennità di cui all'articolo 19, paragrafi 1 e 2, per tutto il periodo in cui è inabile al lavoro e fino al termine del distacco.
Art. 14 Congedi annuali, congedi speciali e giorni festivi
1. Fatte salve specifiche disposizioni della presente decisione, l'esperto è soggetto alle norme in vigore presso l'SGC in materia di congedi annuali, congedi speciali e giorni festivi.
2. Il congedo è soggetto alla preventiva autorizzazione del servizio a cui l'esperto è assegnato.
3. Su richiesta debitamente motivata del datore di lavoro, l'SGC può concedere fino a un massimo di due giorni di congedo speciale supplementare per ogni periodo di dodici mesi. Le richieste sono esaminate caso per caso.
4. I giorni di congedo annuale non fruiti al termine del periodo di distacco non possono essere in alcun modo recuperati.
5. All'esperto il cui distacco sia di durata inferiore a sei mesi può essere accordato, previa sua richiesta motivata, un congedo speciale su decisione del direttore generale del servizio a cui è assegnato. Tale congedo speciale non può essere superiore a tre giorni nell'intero arco del distacco. Prima di accordare tale congedo, il direttore generale del servizio procede ad una consultazione preventiva con il direttore generale dell'amministrazione.
Art. 15 Congedo speciale per motivi di formazione
Il presente articolo si applica agli esperti il cui periodo di distacco è pari o superiore a sei mesi.
In deroga all'articolo 14, paragrafo 3, l'SGC può concedere un congedo speciale supplementare per motivi di formazione dell'esperto da parte del datore di lavoro, su richiesta debitamente motivata di quest'ultimo in vista della reintegrazione dell'esperto. Le indennità di cui all'articolo 19 non sono versate durante detto congedo speciale supplementare.
Art. 16 Congedo di maternità e paternità
1. L'esperto è soggetto alle norme in vigore presso l'SGC in materia di congedo di maternità e paternità.
2. Qualora la legislazione nazionale applicabile al datore di lavoro preveda un congedo di maternità più lungo, su richiesta dell'esperto e previo accordo del datore di lavoro, il distacco è sospeso per un periodo equivalente alla differenza tra questo congedo e quello concesso dall'SGC. In tal caso, il distacco è prolungato per un periodo equivalente al periodo di sospensione, se l'interesse dell'SGC lo giustifica.
3. In deroga al paragrafo 1, l'esperto può chiedere una sospensione del distacco di durata pari alla somma dei periodi concessi per il congedo di maternità, previo accordo del datore di lavoro. In tal caso, il distacco è prolungato per un periodo equivalente al periodo di sospensione, se l'interesse dell'SGC lo giustifica.
4. I paragrafi 2 e 3 si applicano anche in caso di adozione.
Art. 17 Gestione e controllo
La gestione e il controllo dell'orario di lavoro e delle assenze sono assicurati, in conformità delle norme e procedure in vigore presso l'SGC, dalla direzione generale Amministrazione dell'SGC e dalla direzione generale o dal servizio a cui l'esperto è assegnato.