Decisione (UE) 2015/1894 del Consiglio del 5 ottobre 2015 relativa alla conclusione del protocollo tra l'Unione europea e la Repubblica del Capo Verde che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del Capo Verde
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), e l'articolo 218, paragrafo 7,
vista la proposta della Commissione europea,
vista l'approvazione del Parlamento europeo,
Il 19 dicembre 2006 il Consiglio ha approvato, adottando il regolamento (CE) n. 2027/20061, l'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del Capo Verde («accordo»). Il protocollo concordato tra l'Unione europea e la Repubblica del Capo Verde che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previsti dall'accordo di partenariato tra le due parti2 è scaduto il 31 agosto 2014.
L'Unione ha negoziato con la Repubblica del Capo Verde un nuovo protocollo («protocollo») dell'accordo che conferisce alle navi dell'Unione possibilità di pesca nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Repubblica del Capo Verde in materia di pesca.
Con la decisione 2014/948/UE3 il Consiglio ha autorizzato la firma e l'applicazione provvisoria del protocollo, fatta salva la sua successiva conclusione.
L'accordo ha istituito una commissione mista incaricata di sorvegliarne l'applicazione. Inoltre, conformemente al protocollo, la commissione mista può approvare talune modifiche dello stesso. Al fine di facilitare l'approvazione di tali modifiche, è opportuno abilitare la Commissione europea, fatte salve condizioni specifiche, ad approvarle seguendo una procedura semplificata.
È opportuno approvare il protocollo,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
È approvato, a nome dell'Unione, il protocollo tra l'Unione europea e la Repubblica del Capo Verde che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del Capo Verde.
Art. 2
Il presidente del Consiglio procede, a nome dell'Unione, alla notifica di cui all'articolo 16 del protocollo.
Art. 3
Fatte salve le disposizioni e le condizioni di cui all'allegato della presente decisione e all'articolo 9 dell'accordo, la Commissione è abilitata ad approvare, a nome dell'Unione, le modifiche apportate al protocollo in sede di commissione mista.
Art. 4
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Lussemburgo, il 5 ottobre 2015 Per il Consiglio Il presidente N. Schmit