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Decisione (UE) 2015/1872 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 ottobre 2015 concernente la mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea

Testo vigente

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002, che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea1, in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

visto l'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria2, in particolare il punto 11,

vista la proposta della Commissione europea,

Il Fondo di solidarietà dell'Unione europea («il Fondo») mira a consentire all'Unione di rispondere in maniera rapida, efficace e flessibile a situazioni di emergenza e a dimostrare la propria solidarietà alla popolazione delle regioni colpite da catastrofi.

Il Fondo non deve superare il massimale annuo di 500 milioni di EUR (a prezzi 2011) come disposto dall'articolo 10 del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio3.

La Bulgaria ha presentato una domanda di mobilitazione del Fondo in relazione alle condizioni invernali avverse.

La Grecia ha presentato due domande di mobilitazione del Fondo in relazione a inondazioni.

La Commissione ha concluso che le domande soddisfano le condizioni per la concessione del sostegno del Fondo previste dal regolamento (CE) n. 2012/2002.

È quindi opportuno mobilitare il Fondo per fornire un contributo finanziario corrispondente all'intero importo di 16274765 EUR in relazione alle domande presentate dalla Bulgaria e dalla Grecia.

Vi è margine per una riassegnazione di stanziamenti a norma della seconda frase del punto 11 dell'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013. Gli stanziamenti per gli anticipi relativi all'esercizio 2015 sono stati utilizzati, in misura molto limitata, per le tre domande oggetto della presente decisione, per le quali rimane da pagare un saldo di 14647288 EUR. Di conseguenza, l'importo della mobilitazione sarà finanziato integralmente dalla ridistribuzione degli stanziamenti per gli anticipi disponibili nel bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio finanziario 2015 e non sono necessari stanziamenti supplementari.

Al fine di ridurre al minimo i tempi di mobilitazione del Fondo, è opportuno che la presente decisione si applichi a decorrere dalla data della sua adozione,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

Nel quadro del bilancio generale dell'Unione europea fissato per l'esercizio 2015, una somma pari a 16274765 EUR di stanziamenti di impegno e di pagamento è mobilitata a titolo del Fondo di solidarietà dell'Unione europea.

L'importo della presente mobilitazione è coperto integralmente dagli stanziamenti disponibili ai sensi della decisione (UE) 2015/422 del Parlamento europeo e del Consiglio4 per il pagamento degli anticipi nel bilancio dell'Unione per l'esercizio finanziario 2015, disponibili a titolo della linea di bilancio 13 06 01. L'importo disponibile su tale linea di bilancio per gli anticipi sarà ridotto di conseguenza.

Art. 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Essa si applica a decorrere dal 6 ottobre 2015.

Fatto a Strasburgo, il 6 ottobre 2015 Per il Parlamento europeo Il presidente M. Schulz Per il Consiglio Il presidente N. Schmit