diritto.io

Decisione (UE) 2015/2020 del Consiglio del 26 ottobre 2015 relativa alla delega al segretario generale del Consiglio del potere di rilasciare lasciapassare ai membri, ai funzionari e agli altri agenti del Consiglio europeo e del Consiglio, nonché ai richiedenti speciali di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 1417/2013, e che abroga la decisione 2005/682/CE, Euratom

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea allegato al trattato sull'Unione europea, al trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 6, primo comma,

A norma dell'articolo 235, paragrafo 4, e dell'articolo 240, paragrafo 2, primo comma, TFUE, il Consiglio europeo e il Consiglio dell'Unione europea devono essere assistiti dal segretariato generale del Consiglio.

Ai sensi dell'articolo 6, primo comma, del protocollo n. 7, spetta al presidente del Consiglio europeo e al presidente del Consiglio rilasciare lasciapassare ai membri delle rispettive istituzioni e ai funzionari e agli altri agenti delle rispettive istituzioni, secondo le condizioni stabilite nello statuto dei funzionari e nel regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea di cui al regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio1.

Il regolamento (UE) n. 1417/2013 del Consiglio2 stabilisce la forma, l'ambito di applicazione e le condizioni per il rilascio dei lasciapassare ai membri delle istituzioni dell'Unione, ai funzionari e agli altri agenti dell'Unione, nonché a richiedenti speciali di cui all'allegato II dello stesso regolamento.

A norma dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1417/2013, il lasciapassare può essere rilasciato a richiedenti speciali, conformemente all'allegato II di tale regolamento, esclusivamente nell'interesse dell'Unione, in via eccezionale e con le debite giustificazioni.

Il presidente del Consiglio europeo e il presidente del Consiglio dovrebbero delegare i loro rispettivi poteri al segretario generale del Consiglio.

È opportuno abrogare la decisione 2005/682/CE, Euratom del Consiglio3,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

I poteri conferiti al presidente del Consiglio europeo e al presidente del Consiglio dall'articolo 6, primo comma, del protocollo n. 7 per il rilascio dei lasciapassare ai membri delle rispettive istituzioni, ai funzionari e agli altri agenti del Consiglio europeo e del Consiglio, nonché a richiedenti speciali di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 1417/2013, sono esercitati dal segretario generale del Consiglio.

Il segretario generale è autorizzato a delegare tali poteri al direttore generale dell'amministrazione.

Art. 3

Tale decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Lussemburgo, il 26 ottobre 2015 Per il Consiglio Il presidente C. Dieschbourg