Decisione di esecuzione (UE) 2015/2277 della Commissione del 2 dicembre 2015 relativa all'approvazione, da parte della Commissione, dei piani nazionali per l'attuazione dei sistemi di convalida in conformità dell'articolo 109, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio [notificata con il numero C(2015) 8830] (I testi in lingua greca e croata sono i soli facenti fede)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/20061, in particolare l'articolo 109, paragrafo 8,
visti i piani nazionali per l'attuazione dei sistemi di convalida trasmessi dagli Stati membri,
A norma dell'articolo 109, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1224/2009, gli Stati membri stabiliscono un piano nazionale per l'attuazione dei sistemi di convalida che consenta loro di fissare priorità per la convalida e i controlli incrociati e per il successivo trattamento delle incongruenze sulla base della gestione del rischio.
I piani nazionali della Repubblica ellenica (Grecia) e della Repubblica di Croazia sono stati presentati alla Commissione per approvazione. Tali piani sono conformi all'articolo 109 del regolamento (CE) n. 1224/2009 e agli articoli da 143 a 145 del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione2. Essi devono pertanto essere approvati.
La presente decisione costituisce la decisione di approvazione ai sensi dell'articolo 109, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1224/2009.
La Commissione controllerà l'applicazione dei piani nazionali per verificarne l'effettivo funzionamento. Se, in base alle risultanze delle verifiche, delle ispezioni e degli audit effettuati dalla Commissione nell'ambito del titolo X del regolamento (CE) n. 1224/2009, risulterà necessario modificare i piani nazionali di convalida, gli Stati membri dovranno procedere alle opportune modifiche,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
1. Sono approvati i piani nazionali per l'attuazione del sistema di convalida a norma dell'articolo 109, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1224/2009, della Repubblica ellenica (Grecia) e della Repubblica di Croazia.
2. Se, in base alle risultanze delle verifiche, delle ispezioni e degli audit effettuati dalla Commissione nell'ambito del titolo X del regolamento (CE) n. 1224/2009, la Commissione ritiene che i piani di convalida approvati in conformità del paragrafo 1 non garantiscano l'effettiva attuazione, da parte degli Stati membri, degli obblighi stabiliti all'articolo 109 del regolamento (CE) n. 1224/2009, essa può chiedere, previa consultazione degli Stati membri interessati, che i piani in questione siano modificati.
3. Gli Stati membri modificano i loro piani di convalida in conformità della richiesta formulata dalla Commissione a norma del paragrafo 2.
Art. 2
La Repubblica ellenica e la Repubblica di Croazia sono destinatarie della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 2015 Per la Commissione, a nome del presidente João Aguiar Machado Direttore generale degli Affari Marittimi e della pesca