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Decisione di esecuzione (UE) 2015/2362 della Commissione del 15 dicembre 2015 relativa alle esenzioni dal dazio antidumping esteso su alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese a norma del regolamento (CE) n. 88/97 [notificata con il numero C(2015) 9049]

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea1, in particolare l'articolo 13, paragrafo 4,

visto il regolamento (CE) n. 71/97 del Consiglio, del 10 gennaio 1997, che estende l'applicazione del dazio antidumping definitivo imposto dal regolamento (CEE) n. 2474/93 sulle importazioni nella Comunità di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese alle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese e che decide la riscossione del dazio su tali importazioni registrate a norma del regolamento (CE) n. 703/962, in particolare l'articolo 3,

visto il regolamento (CE) n. 88/97 della Commissione, del 20 gennaio 1997, relativo all'autorizzazione all'esenzione delle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese, dall'estensione in forza del regolamento (CE) n. 71/97 del Consiglio, del dazio antidumping imposto dal regolamento (CEE) n. 2474/933, in particolare gli articoli 4, 5, 7 e 10,

dopo aver informato gli Stati membri,

È attualmente in vigore un dazio antidumping sulle importazioni nell'Unione europea di parti essenziali di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese («il dazio esteso») in seguito all'estensione di cui al regolamento (CE) n. 71/97 («il regolamento di estensione») del dazio antidumping sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese («Cina»).

A norma dell'articolo 3 del regolamento di estensione è conferito alla Commissione europea («la Commissione») il potere di adottare le misure necessarie per autorizzare l'esenzione delle importazioni di parti essenziali di biciclette che non eludono il dazio antidumping.

Tali misure di attuazione sono contenute nel regolamento (CE) n. 88/97 («il regolamento di esenzione»), che istituisce il sistema di esenzione specifico.

Su tale base la Commissione ha esentato dal dazio esteso diverse imprese di assemblaggio di biciclette («i soggetti esentati»).

Conformemente al disposto dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento di esenzione la Commissione ha pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea elenchi successivi dei soggetti esentati4.

La più recente decisione di esecuzione della Commissione concernente le esenzioni, a norma del regolamento di esenzione, è stata adottata il 16 aprile 20145.

A seguito dello screening avviato dall'avviso 2014/C-299/08 della Commissione6, quest'ultima ha aggiornato l'elenco dei soggetti esentati mediante il regolamento di esecuzione (UE) 2015/831 della Commissione7.

1. DOMANDE DI ESENZIONE

La Commissione ha ricevuto dai soggetti elencati nelle tabelle 1, 2 e 4 in appresso le domande di esenzione corredate di tutte le informazioni necessarie per stabilirne l'ammissibilità a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di esenzione.

A tali soggetti è stata data la possibilità di presentare osservazioni sulle conclusioni della Commissione in merito all'ammissibilità delle domande.

A norma dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento di esenzione, in attesa di una decisione sul merito delle domande pervenute da tali soggetti, il pagamento del dazio esteso per quanto riguarda tutte le importazioni delle parti essenziali di biciclette dichiarate per l'immissione in libera pratica da tali soggetti è stato sospeso a decorrere dal giorno in cui la Commissione ha ricevuto le loro domande.

2. AUTORIZZAZIONE DELLE ESENZIONI

L'esame del merito delle domande presentate dai soggetti elencati nella tabella 1 è stato concluso.

Tabella 1

NomeIndirizzoPaeseCodice addizionale TARIC
c2 g-engineering GmbHSchlesische Straße 27, DE-10997 BerlinGermaniaB934
Solo International OyPyyntitie 1 B, FI-02230 EspooFinlandiaB940
Planet X Ltd.Unit 6, Ignite Business Park, Magna Way, Rotherham GB-S60 1FDRegno UnitoA995
Longway Poland Sp. z o.o.ul. Parzniewska 4a, PL-05-800 PruszkówPoloniaB935
BBF Bike GmbHCarena Allee 8, DE-15366 HoppegartenGermaniaB936

Durante l'esame la Commissione ha stabilito che il valore delle parti originarie della Cina era inferiore al 60 % del valore totale delle parti utilizzate nelle operazioni di assemblaggio di tali soggetti.

Di conseguenza, le operazioni di assemblaggio non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009.

Per questo motivo e in conformità all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di esenzione, i soggetti elencati nella tabella 1 dovrebbero essere esentati dal pagamento del dazio esteso.

A norma dell'articolo 7, paragrafo 2, gli effetti delle esenzioni dovrebbero iniziare a decorrere dalla data di ricezione delle domande; a partire dalla stessa data le loro obbligazioni doganali riguardo al dazio esteso dovrebbero inoltre essere considerate nulle.

Tali soggetti sono stati informati delle conclusioni della Commissione sul merito delle domande ed è stata data loro la possibilità di presentare osservazioni al riguardo.

Poiché le esenzioni si applicheranno soltanto ai soggetti indicati in maniera specifica nella tabella 1 con il loro nome e indirizzo, è opportuno che i soggetti esentati notifichino immediatamente alla Commissione8 ogni eventuale modifica di questi elementi (ad esempio, la modifica del nome, della forma giuridica o dell'indirizzo o la creazione di nuove entità di assemblaggio).

In tal caso è auspicabile che il soggetto interessato fornisca tutte le informazioni pertinenti, in particolare in merito ad ogni eventuale modifica delle sue attività connesse alle operazioni di assemblaggio. Se del caso, la Commissione aggiornerà i riferimenti a tale soggetto.

3. RIGETTO DELLA DOMANDA DI ESENZIONE E REVOCA DELLA RELATIVA SOSPENSIONE

L'esame del merito della domanda presentata dal soggetto elencato nella tabella 2 è stato concluso.

Tabella 2

NomeIndirizzoPaeseCodice addizionale TARIC
S.C EUROBIKE UNIVERSAL S.R.L.Street Asociatiei No. 4, Movilita, IalomitaRomaniaB941

Durante l'esame la Commissione ha stabilito che il valore delle parti di biciclette originarie della Cina era superiore al 60 % del valore totale delle parti utilizzate nelle operazioni di assemblaggio di tale soggetto, mentre il soggetto non aveva dimostrato che il valore aggiunto alle parti originato nell'operazione di assemblaggio era superiore al 25 % del costo di produzione.

Le operazioni di assemblaggio di tale soggetto rientrano pertanto nel campo di applicazione dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 e i criteri per l'esenzione non sono soddisfatti.

Per questo motivo e a norma dell'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento di esenzione, la Commissione deve respingere la domanda di tale soggetto e revocare la sospensione del pagamento del dazio esteso di cui all'articolo 5 del regolamento di esenzione.

Di conseguenza, il dazio esteso dovrebbe essere riscosso dalla data di ricezione della domanda di esenzione presentata da tale soggetto, cioè dalla data di decorrenza degli effetti della sospensione.

Tale soggetto è stato informato delle conclusioni della Commissione sul merito della domanda e gli è stata data la possibilità di presentare osservazioni al riguardo. Non sono state presentate osservazioni entro il termine stabilito.

Quanto affermato nei considerando precedenti non esclude l'applicazione di un'esenzione subordinata al controllo della destinazione particolare conformemente all'articolo 14 del regolamento di esenzione.

4. AGGIORNAMENTO DEI RIFERIMENTI A UN SOGGETTO ESENTATO

Il soggetto esentato elencato nella tabella 3 si è manifestato e ha informato la Commissione in merito alla modifica del nome e della forma giuridica. Esaminate le informazioni ricevute, la Commissione ha concluso che tali modifiche non incidono in alcun modo sulle operazioni di assemblaggio rispetto alle condizioni per l'esenzione previste nel regolamento di esenzione.

Sebbene l'esenzione di tale soggetto dal dazio esteso, autorizzata a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di esenzione resti inalterata, è opportuno aggiornare i riferimenti a tale soggetto.

Tabella 3

Riferimento precedenteModificaCodice addizionale TARIC
S.N.C. Cicli Olympia di Pasquale e Antonio Fontana & C. Via Galileo Galilei 12/A, IT-35028 Piove di Sacco (PD), ItalyIl nome della società e la forma giuridica sono stati modificati in «Cicli Olympia S.r.l»A167

5. SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI DEI DAZI PER I SOGGETTI SOTTO ESAME

L'esame del merito delle domande presentate dai soggetti elencati nella tabella 4 è in corso. In attesa di una decisione sul merito delle domande presentate da tali soggetti, è sospeso il pagamento da parte degli stessi del dazio esteso.

Poiché le sospensioni si applicheranno soltanto ai soggetti indicati in maniera specifica nella tabella 4 con il loro nome e indirizzo, è opportuno che tali soggetti notifichino immediatamente alla Commissione9 ogni eventuale modifica di questi elementi (ad esempio, la modifica del nome, della forma giuridica o dell'indirizzo o la creazione di nuove entità di assemblaggio).

In tal caso è auspicabile che il soggetto interessato fornisca tutte le informazioni pertinenti, in particolare in merito ad ogni eventuale modifica delle sue attività connesse alle operazioni di assemblaggio. Se del caso, la Commissione aggiornerà i riferimenti a tale soggetto,

Tabella 4

NomeIndirizzoPaeseCodice addizionale TARIC
In Cycles — Montagem e Comércio de Bicicletas LdaZona Industrial De Barrô Norte/Sul, N.o 976, Fracçao A/B e D, AP. 52, PT-3750-353 Barrô — ÁguedaPortogalloB960
PANEX DINAMIC d.o.o.Dr.Tome Bratkoviča 1, HR-40000 ČakovecCroaziaB963
CICLI EUROPA s.r.l.34 Via portella Bifuto, IT-93017 San Cataldo (CL)ItaliaC001
OLYMPIQUE SARLZA Les Epalits, FR-42610 Saint-Romain-le-PuyFranciaC002
Interbike Spólka z o.o.ul. Śląska 6/5, PL-42-200 CzęstochowaPoloniaC003
Kuisle & Kuisle GmbHFüssener Straße 22 a, DE-87675 StöttenGermaniaC021
CycleSport North Ltd363 Leach Place, Walton Summit Center, Preston, GB-PR5 8ASRegno UnitoC049
Firma Handlowo-Usługowo-Produkcyjna «Trans-Rower» Roman TylecDąbie 47, PL-39-311 ZdziarzecPoloniaC053

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 2

I soggetti elencati nella tabella 1 sono esentati dall'estensione di cui al regolamento (CE) n. 71/97 del dazio antidumping definitivo sulle biciclette originarie della Repubblica popolare cinese, istituito dal regolamento (CEE) n. 2474/93 del Consiglio10, alle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese.

Gli effetti delle esenzioni decorrono dalle date di ricezione delle domande di tali soggetti. Dette date figurano nella colonna «Data di effetto».

Le esenzioni si applicano soltanto ai soggetti indicati in maniera specifica nella tabella 1 con il loro nome e indirizzo.

I soggetti esentati notificano immediatamente alla Commissione ogni eventuale modifica di questi elementi, fornendo tutte le informazioni pertinenti, in particolare in merito ad ogni eventuale modifica delle loro attività connesse alle operazioni di assemblaggio riguardo alle condizioni di esenzione.

Tabella 1 Soggetti esentati

NomeIndirizzoPaeseEsenzione a norma del regolamento (CE) n. 88/97Data di effettoCodice addizionale TARIC
c2 g-engineering GmbHSchlesische Straße 27, DE-10997 BerlinGermaniaArticolo 716.12.2013B934
Solo International OyPyyntitie 1 B, FI-02230 EspooFinlandiaArticolo 726.7.2013B940
Planet X Ltd.Unit 6, Ignite Business Park, Magna Way, Rotherham GB-S60 1FDRegno UnitoArticolo 77.2.2013A995
Longway Poland Sp. z o.o.ul. Parzniewska 4a, PL-05-800 PruszkówPoloniaArticolo 716.12.2013B935
BBF Bike GmbHCarena Allee 8, DE-15366 HoppegartenGermaniaArticolo 714.1.2014B936

Art. 3

La domanda di esenzione dal dazio antidumping esteso presentata dal soggetto di cui alla tabella 2 è respinta a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 88/97.

La sospensione del pagamento del dazio antidumping esteso è revocata per tale soggetto, a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 88/97, a decorrere dalla data che figura nella colonna «Data di effetto».

Tabella 2 Soggetto per il quale la sospensione è revocata

NomeIndirizzoPaeseRevoca della sospensione a norma del regolamento (CE) n. 88/97Data di effettoCodice addizionale TARIC
S.C EUROBIKE UNIVERSAL S.R.L.Street Asociatiei No. 4, Movilita, IalomitaRomaniaArticolo 726.7.2013B941

Art. 4

I riferimenti aggiornati al soggetto esentato elencato nella tabella 3 sono indicati nella colonna «Nuovo riferimento». I corrispondenti codici addizionali TARIC precedentemente attribuiti ai soggetti esentati, quali indicati nella colonna «Codice addizionale TARIC», restano invariati.

Tabella 3 Soggetto esentato per il quale i riferimenti sono aggiornati

Riferimento precedenteNuovo riferimentoPaeseCodice addizionale TARICData di effetto
S.N.C. Cicli Olympia di Pasquale e Antonio Fontana & C. Via Galileo Galilei 12/A, IT-35028 Piove di Sacco (PD)Cicli Olympia S.r.l. Via Galileo Galilei 12/A, IT-35028 Piove di Sacco (PD)ItaliaA1671.1.2016

Art. 5

I soggetti elencati nella tabella 4 sono sotto esame a norma dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 88/97.

La sospensione del pagamento del dazio antidumping esteso, a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 88/97, decorre dalle date di ricezione delle domande di tali soggetti. Dette date figurano nella colonna «Data di effetto».

Tali sospensioni si applicano soltanto ai soggetti sotto esame indicati in maniera specifica nella tabella 4 con il loro nome e indirizzo.

Tali soggetti notificano immediatamente alla Commissione ogni eventuale modifica di questi elementi, fornendo tutte le informazioni pertinenti, in particolare in merito ad ogni eventuale modifica delle loro attività connesse alle operazioni di assemblaggio riguardo alle condizioni di sospensione.

Tabella 4 Soggetti sotto esame

NomeIndirizzoPaeseSospensione a norma del regolamento (CE) n. 88/97Data di effettoCodice addizionale TARIC
In Cycles — Montagem e Comércio de Bicicletas LdaZona Industrial De Barrô Norte/Sul, N.o 976, Fracçao A/B e D, AP. 52, PT-3750-353 Barrô — ÁguedaPortogalloArticolo 52.5.2014B960
PANEX DINAMIC d.o.o.Dr.Tome Bratkoviča 1, HR-40000 ČakovecCroaziaArticolo 513.8.2014B963
CICLI EUROPA s.r.l.34 Via portella Bifuto, IT-93017 San Cataldo (CL)ItaliaArticolo 510.11.2014C001
OLYMPIQUE SARLZA Les Epalits, FR-42610 Saint-Romain-le-PuyFranciaArticolo 528.10.2014C002
Interbike Spólka z o.o.ul. Śląska 6/5, PL-42-200 CzęstochowaPoloniaArticolo 518.12.2014C003
Kuisle & Kuisle GmbHFüssener Straße 22 a, DE-87675 StöttenGermaniaArticolo 517.2.2015C021
CycleSport North Ltd363 Leach Place, Walton Summit Center, Preston GB-PR5 8ASRegno UnitoArticolo 527.4.2015C049
Firma Handlowo-Usługowo-Produkcyjna «Trans-Rower» Roman TylecDąbie 47, PL-39-311 ZdziarzecPoloniaArticolo 51.7.2015C053

Art. 6

Gli Stati membri e i soggetti elencati agli articoli 2, 3, 4 e 5 sono destinatari della presente decisione. Essa è anche pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 2015 Per la Commissione Cecilia Malmström Membro della Commissione