diritto.io

Decisione (UE) 2015/2418 della Commissione del 18 dicembre 2015 che modifica la decisione 1999/352/CE, CECA, Euratom che istituisce l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/20021, in particolare gli articoli 65 e 197,

A norma dell'articolo 65 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, la Commissione è incaricata di indicare i funzionari ai quali delega le sue funzioni, i limiti dei poteri conferiti, nonché i limiti stabiliti per la delega agli ordinatori. In questo contesto, la Commissione dovrebbe tenere debitamente conto della sua responsabilità politica generale nella gestione del bilancio dell'Unione.

Conformemente all'articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio2, il segretariato del comitato di vigilanza dovrebbe continuare ad essere assicurato dall'OLAF, in stretta consultazione con il comitato di vigilanza, e il direttore generale dell'OLAF dovrebbe rimanere l'ordinatore delegato per tutti gli stanziamenti collegati. Il direttore generale dell'OLAF può subdelegare i propri poteri a membri del personale soggetti allo statuto o al regime applicabile agli altri agenti dell'Unione.

Nel rispetto dell'esigenza di assicurare un sistema di controllo interno efficace, conformemente all'articolo 32 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, e per evitare ogni rischio di un'eventuale ingerenza dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode nelle funzioni dei membri del suo comitato di vigilanza, è opportuno definire un quadro adeguato per l'esecuzione degli stanziamenti riguardanti i membri del comitato di vigilanza. In particolare, la delega di poteri di ordinatore relativi ai membri dovrebbe essere organizzata in modo da evitare tale rischio di ingerenza.

È opportuno che la presente decisione cominci ad applicarsi il 1o gennaio 2016, contemporaneamente al nuovo allegato I del regolamento interno. Essa deve pertanto entrare in vigore quanto prima.

La decisione 1999/352/CE, CECA, Euratom della Commissione3 deve pertanto essere modificata di conseguenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

All'articolo 6 della decisione 1999/352/CE, CECA, Euratom, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3. Tranne che per l'esecuzione degli stanziamenti relativi ai membri del comitato di vigilanza, il direttore generale è l'ordinatore delegato competente per l'esecuzione degli stanziamenti iscritti nell'allegato relativo all'ufficio della sezione del bilancio generale dell'Unione europea riguardante la Commissione e per gli stanziamenti iscritti nelle linee di bilancio antifrode per le quali riceve delega nelle norme interne sull'esecuzione del bilancio generale. Il direttore generale è autorizzato a subdelegare i propri poteri a membri del personale soggetti allo statuto o al regime applicabile agli altri agenti conformemente alle suddette norme interne.»

Art. 2

La presente decisione entra in vigore il primo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2016.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2015 Per la Commissione Il presidente Jean-Claude Juncker