diritto.io

Decisione (UE) 2016/245 della Banca centrale europea del 9 febbraio 2016 recante la disciplina sugli appalti (BCE/2016/2) (rifusione)

Testo vigente

Sezione 3. Regole speciali per alcuni tipi di appalti

Art. 18 Accordi quadro

1. La BCE può ricorrere ad accordi quadro quando conclude regolarmente appalti di prodotti, servizi o lavori analoghi senza essere in grado di definire esattamente le quantità, i tempi di consegna o le necessità in dettaglio.

2.

Ai fini della conclusione di un accordo quadro, la BCE segue le procedure di cui agli articoli da 10 a 14. Il bando di gara precisa l’ambito e il numero di accordi quadro da aggiudicare.

Gli appalti specifici basati su un accordo quadro sono aggiudicati in conformità delle procedure definite nel presente articolo.

3. Quando un accordo quadro è concluso con un unico fornitore, gli appalti specifici basati su tale accordo sono aggiudicati nei limiti delle condizioni fissate dall'accordo quadro. Nella misura in cui ciò sia necessario, la BCE può richiedere per iscritto al fornitore di integrare l'offerta inizialmente presentata. Tali offerte integrative non devono comportare variazioni sostanziali dei termini e delle condizioni dell'accordo quadro.

4.

Quando gli accordi quadro sono conclusi con diversi fornitori, gli appalti specifici possono essere aggiudicati:

  1. a) applicando i criteri stabiliti negli accordi quadro senza riaprire una gara; o

  2. b) qualora tali criteri non siano precisati, riaprendo una gara tra i fornitori con i quali sia in essere un accordo quadro, oppure

  3. c) applicando in taluni casi i criteri stabiliti negli accordi quadro senza riaprire il confronto competitivo conformemente alla lettera a) e in altri casi riaprendo una gara tra i fornitori con i quali sia in essere un accordo quadro conformemente alla lettera b), purché i documenti di gara per l'accordo quadro prevedano la possibilità di scegliere tra le due opzioni, contengano criteri oggettivi vincolanti che disciplinano tale scelta e specifichino le disposizioni che possono formare l'oggetto della riapertura del confronto competitivo.

Se una gara è riaperta conformemente alla lettera b), la BCE aggiudica un appalto specifico secondo la seguente procedura:

la BCE invita i fornitori per iscritto a presentare un'offerta nei termini specificati nella richiesta di proposta. I documenti di gara per l'accordo quadro precisano i criteri sulla base dei quali l'appalto specifico sarà aggiudicato, integrati, ove necessario da maggiori dettagli nella richiesta di proposta,

i fornitori devono presentare le proprie offerte per iscritto entro il termine stabilito dalla BCE, e

la BCE aggiudica l'appalto specifico all'offerente che ha presentato l'offerta migliore sulla base dei criteri di aggiudicazione precisati nella richiesta di proposta.

Ogni volta che il confronto competitivo è riaperto conformemente alle lettere b) o c), l'articolo 36, paragrafi 1 e 2 si applica di conseguenza.

Art. 19 Sistemi dinamici di acquisizione

1. La BCE può procurare prodotti, servizi e lavori standard e immediatamente disponibili attraverso i sistemi dinamici di acquisizione. Tali sistemi sono interamente elettronici, liberamente accessibili e gratuiti per i fornitori. Se non diversamente specificato nel presente articolo, la procedura segue le regole che disciplinano le procedure ristrette stabilite all'articolo 11.

2. Ai fini dell'istituzione di un sistema dinamico di acquisizione, la BCE:

  1. a) pubblica un bando di gara che precisa che si utilizza un sistema dinamico di acquisizione, indicando la natura degli acquisti previsti mediante tale sistema, il suo periodo di validità, i criteri di selezione e aggiudicazione e tutte le informazioni necessarie relative al dispositivo elettronico utilizzato e alle modalità e specifiche tecniche di collegamento. Il bando precisa un termine non inferiore a 30 giorni entro cui i fornitori possono fare domanda di partecipazione; e

  2. b) offre attraverso mezzi elettronici, a partire dalla pubblicazione del bando e fino al termine del sistema, l'accesso libero, diretto e completo alle condizioni d'offerta e a qualsiasi documento complementare.

3. Per tutta la sua durata, il sistema è aperto a qualsivoglia fornitore che soddisfi i criteri di selezione e abbia presentato una domanda di partecipazione conforme alle condizioni d'offerta. Non si applicano termini ulteriori per la ricezione delle domande. Gli offerenti possono migliorare le proprie domande in ogni momento, purché queste continuino a soddisfare le condizioni d'offerta. Essi informano la BCE senza indebito ritardo di ogni modifica sostanziale che influisca sulla loro idoneità o capacità di eseguire l'appalto. La BCE può richiedere agli offerenti di presentare elementi di prova aggiornati con riguardo alla loro idoneità.

4. La BCE verifica, entro 10 giorni dalla ricezione, l'idoneità degli offerenti e il soddisfacimento dei criteri di selezione sulla base delle loro domande. Essa controlla anche se le domande soddisfano le condizioni d'offerta. La BCE informa gli offerenti al più presto se sono stati ammessi o meno al sistema dinamico di acquisizione.

5. Ogni specifico appalto il cui valore è uguale o superiore alla soglia definita all'articolo 4, paragrafo 3, è oggetto di un separato invito ad offrire. La BCE invita tutti gli offerenti ammessi al sistema a presentare un'offerta entro un termine ragionevole di durata non inferiore a 15 giorni. La BCE aggiudica l'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta migliore sulla base dei criteri di aggiudicazione precisati nel bando di gara. Se del caso, questi criteri possono essere formulati più precisamente nell'invito a offrire.

6. Se il valore di uno specifico appalto è inferiore alla soglia di cui all'articolo 4, paragrafo 3, la BCE può invitare tre o cinque offerenti ammessi al sistema a presentare un'offerta conformemente alla procedura definita nell'articolo 35.

7. Un sistema dinamico di acquisizione non può durare più di quattro anni, salvo che una durata più lunga sia debitamente giustificata e prevista nel bando di gara.

Art. 20 Appalti di concessione

La procedura di aggiudicazione per appalti di concessione è disciplinata dalla presente decisione fatte salve le seguenti modifiche:

  1. a) il calcolo del valore stimato degli appalti di concessione tiene conto del fatturato totale stimato, al netto dell'IVA, generato dall'appaltatore attraverso l'esecuzione del contratto di concessione per la sua durata;

  2. b) i contratti di concessione hanno sempre una durata limitata. La durata non può superare il periodo ragionevolmente considerato necessario affinché un concessionario recuperi gli investimenti effettuati e ne ricavi un rendimento finanziario.

Sezione 4. Avviamento della procedura di appalto

Art. 21 Pubblicazione di opportunità di appalto

1. Quando la BCE decide di realizzare una procedura di aggiudicazione conformemente alle regole definite nel presente capitolo pubblica un bando di gara nella Gazzetta ufficiale e sul sito Internet della BCE. Se del caso, la BCE ne dà pubblicità su altri mezzi di comunicazione idonei. Gli annunci sul sito Internet della BCE e su altri mezzi di comunicazione non devono precedere la pubblicazione del bando nella Gazzetta ufficiale. In caso di discrepanze tra le diverse versioni del bando, si considera facente fede e prevalente rispetto alle altre la versione pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

2. La BCE può pubblicare un avviso di preinformazione indicando il valore stimato complessivo degli appalti, per categoria di servizi o gruppi di prodotti, e le caratteristiche essenziali degli appalti di lavori che essa intende aggiudicare durante un esercizio di bilancio.

3. Fatte salve le altre disposizioni della presente decisione, ogni avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale contiene almeno le informazioni indicate nella parte pertinente dell'allegato V alla direttiva 2014/24/UE. I bandi di gara indicano se l'appalto sarà aggiudicato in base il prezzo più basso.

Art. 22 Invito a manifestare interesse

1. La BCE può utilizzare l'invito a manifestare interesse se intende aggiudicare diversi appalti che riguardano il medesimo oggetto o oggetti simili. Se non diversamente specificato nel presente articolo, la procedura segue le regole che disciplinano le procedure ristrette stabilite all'articolo 11.

2. Al fine di istituire un elenco di fornitori idonei, la BCE pubblica un bando di gara nella Gazzetta ufficiale specificando come minimo l'oggetto degli appalti da aggiudicare, la durata, i criteri di idoneità e selezione e il termine per la ricezione delle domande da doversi prendere in considerazione per la costituzione di un elenco di fornitori idonei.

3. L'elenco è valido per non più di quattro anni dalla data di trasmissione del bando di gara alla Gazzetta ufficiale. Un fornitore può richiedere di essere incluso nell'elenco in ogni momento fino a tre mesi prima della scadenza dello stesso. La domanda è accompagnata dalla documentazione specificata nel bando di gara. I fornitori inviano la loro domanda entro il termine specificato nel bando di gara.

4. In seguito alla ricezione delle domande, la BCE verifica l'idoneità dei candidati e valuta le domande di partecipazione in base ai criteri di selezione definiti nel bando di gara. La BCE include nell'elenco tutti i candidati che soddisfano i criteri di idoneità e di selezione. La BCE informa i candidati al più presto se sono stati inclusi o meno nell'elenco.

5. I fornitori inclusi nell'elenco informano la BCE senza ingiustificato ritardo di ogni modifica che influisca sulla loro idoneità o capacità di eseguire l'appalto. Inoltre, tali fornitori possono fornire alla BCE documentazione aggiornata o integrativa, se lo ritengono necessario.

6. Se la BCE intende aggiudicare un appalto il cui valore stimato è al di sotto della soglia stabilita nell'articolo 4, paragrafo 3, invita il numero obbligatorio di fornitori inclusi nell'elenco, se disponibili, a inviare un'offerta in conformità della procedura stabilita nell'articolo 35. La BCE invita i fornitori le cui offerte meglio soddisfano i criteri di selezione stabiliti nel bando di gara tenuto conto dell'appalto da aggiudicare.

7. Se la BCE intende aggiudicare un appalto il cui valore stimato è uguale o superiore alle soglie stabilite nell'articolo 4, paragrafo 3, pubblica un bando di gara semplificato nella Gazzetta ufficiale descrivendo l'oggetto di tale specifico contratto. I fornitori interessati non ancora inclusi nell'elenco possono inviare una domanda per essere inclusi nell'elenco entro il termine specificato nel bando di gara semplificato, che non dovrà essere inferiore a 15 giorni dalla data in cui il bando di gara semplificato è inviato per la pubblicazione. A seguito della valutazione delle domande ricevute, la BCE invita almeno cinque fornitori idonei inclusi nell'elenco a inviare offerte, ammesso che sia disponibile un numero sufficiente di fornitori. La BCE seleziona i fornitori le cui offerte meglio soddisfano i criteri di selezione stabiliti nel bando di gara tenuto conto dell'appalto da aggiudicare. L'articolo 11, paragrafi 4 e 5, si applica conseguentemente.

8. Nei casi descritti ai paragrafi 6 e 7 la BCE può richiedere ai fornitori inclusi nella lista di fornire informazioni aggiornate e documentazione rilevante per il rispetto dei criteri di idoneità e di selezione.

Art. 23 Termini di ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte

1. Nel fissare i termini per la ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte, la BCE tiene conto, in particolare, della complessità dell'appalto e del tempo necessario per preparare le offerte, fatti salvi i termini minimi stabiliti dal presente articolo.

2. Nelle procedure aperte, il termine minimo per la ricezione delle offerte è di 35 giorni dalla data di trasmissione del bando di gara alla Gazzetta ufficiale.

3. Nelle procedure ristrette, nelle procedure negoziate, nei dialoghi competitivi, nei partenariati per l'innovazione e nei concorsi di progettazione:

  1. a) il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è di 30 giorni dalla data di trasmissione del bando di gara alla Gazzetta ufficiale; e

  2. b) il termine minimo per la ricezione delle offerte è di 30 giorni dalla data dell'invio dell'invito a offrire agli offerenti.

4. Nei casi in cui è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale un avviso di preinformazione contenente le informazioni di cui all'articolo 48, paragrafo 2 della direttiva 2014/24/UE, che è stato trasmesso nel periodo compreso tra 35 giorni e 12 mesi prima del bando di gara, il termine minimo per la ricezione delle offerte può essere ridotto, di norma, a 15 giorni per le procedure aperte e a 10 giorni per le procedure ristrette.

5. I termini per la ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte possono essere ridotti di cinque giorni in caso di procedure d'appalto interamente informatizzate, a meno che si applichi il paragrafo 4.

6. Nelle procedure aperte, nelle procedure ristrette e nelle procedure negoziate, qualora un'urgenza debitamente motivata renda impossibile rispettare i termini previsti nel presente articolo, la BCE può ricorrere a una procedura accelerata. In tali casi si applicano i seguenti termini minimi:

  1. a) per le procedure aperte un termine per la ricezione delle offerte non inferiore a 15 giorni dalla data di trasmissione del bando di gara; e

  2. b) per le procedure ristrette e le procedure negoziate un termine per la ricezione delle domande di partecipazione non inferiore a 15 giorni dalla data di trasmissione del bando di gara e un termine per la ricezione delle offerte non inferiore a 10 giorni dalla data dell'invio dell'invito a offrire agli offerenti.

7. Prima della scadenza, la BCE può prorogare i termini stabiliti dal bando di gara o nei documenti di gara, nel caso in cui essa modifichi in modo sostanziale i documenti di gara o in altri casi debitamente motivati, fatto salvo il principio della parità di trattamento.

Art. 24 Invito ad offrire

1.

2. L'invito ad offrire contiene almeno:

  1. a) un riferimento al bando di gara;

  2. b) informazioni esaustive, se del caso, sulla disponibilità e sull'accesso per via elettronica dei documenti di gara;

  3. c) i requisiti formali di gara, in particolare il termine per la ricezione delle offerte, l'indirizzo al quale le offerte devono essere inviate, la lingua o le lingue nelle quali le offerte devono essere predisposte, il formato nel quale l'offerta deve essere presentata e il periodo di validità di un'offerta;

  4. d) le opzioni relative ai prodotti, ai servizi e ai lavori supplementari, nonché il numero di possibili rinnovi e proroghe del contratto, laddove previsti;

  5. e) l'elenco dei documenti che gli offerenti sono tenuti a presentare; e

  6. f) la ponderazione relativa dei criteri di aggiudicazione dell'appalto o, se del caso, l'ordine di importanza decrescente di tali criteri, se questi non sono precisati nel bando di gara.

3. All'invito a offrire sono inoltre allegati:

  1. a) una copia del capitolato d'oneri che definisca i requisiti della BCE o, nel caso di dialogo competitivo o di partenariato per l'innovazione, una copia della richiesta di proposta che definisca le necessità della BCE;

  2. b) una copia della bozza di contratto, delle condizioni generali di contratto della BCE oppure del documento che specifichi le caratteristiche fondamentali del contratto; e

  3. c) qualsiasi altro documento che la BCE consideri rilevante.

Art. 25 Specifiche

1. La BCE stabilisce le proprie specifiche tecniche nei documenti di gara, in conformità al diritto applicabile e alle norme tecniche.

2. Le specifiche possono richiedere un prodotto, una provenienza o un procedimento di produzione specifici solo se una descrizione generale sufficientemente precisa dell'oggetto dell'appalto non è possibile e se ai candidati è data la possibilità di offrire altri prodotti equivalenti.

3. La BCE precisa le tipologie di prova, come etichettature, certificati e valutazioni di conformità, in particolare certificati ambientali, richiesti ai candidati per dimostrare la conformità con le specifiche. Tali prove devono potere essere ottenute in maniera trasparente. Sono accettate altre prove tecnicamente equivalenti.

4. Le specifiche e le prove richieste devono essere necessarie e proporzionate per raggiungere gli obiettivi dell'appalto, e devono essere basate su considerazioni oggettive e non discriminatorie che evitino qualsiasi ostacolo ingiustificato alla concorrenza.

5. La BCE può consentire la presentazione di varianti che si discostano dalle specifiche. In tal caso, essa fornisce informazioni chiare sulla portata consentita delle varianti, sui requisiti formali e sostanziali per le varianti, e sulla metodologia con cui saranno confrontati i meriti delle offerte principali e delle varianti.

Sezione 5. Scambio di informazioni

Art. 26 Comunicazioni a candidati e offerenti

1. Durante la procedura di aggiudicazione, i candidati e gli offerenti comunicano solo con la(e) persona(e) di riferimento indicata(e) dalla BCE. I mezzi di comunicazione sono comunemente disponibili e di carattere non discriminatorio.

2. I candidati e gli offerenti presentano le proprie domande di partecipazione e le loro offerte per iscritto conformemente ai requisiti stabiliti nel bando di gara o nell'invito a offrire.

3. I candidati o gli offerenti possono sottoporre alla BCE, per iscritto, domande concernenti il bando di gara, l'invito a offrire o la documentazione da allegare in conformità della procedura definita nel bando di gara o nell'invito a offrire. La BCE risponde a tali quesiti entro un termine ragionevole e comunica le risposte a tutti i candidati o offerenti in maniera anonima se tali risposte sono rilevanti per ciascuno di essi.

4. La BCE garantisce che le informazioni fornite dai candidati e dagli offerenti siano trattate e conservate in conformità ai principi di riservatezza ed integrità e, nella misura in cui siano trattati dati personali, in conformità al regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio4.

Art. 27 Richieste di documentazione e chiarimenti integrativi

Dopo l'apertura delle domande di partecipazione o delle offerte, la BCE può richiedere ai candidati e agli offerenti di presentare, integrare, chiarire o completare, entro un termine adeguato, le informazioni o la documentazione che sono o sembrano mancanti, incomplete o erronee. Tali richieste sono fatte nel pieno rispetto dei principi di parità di trattamento e trasparenza; in particolare, esse non devono comportare alcun trattamento preferenziale, fornire un vantaggio competitivo, o alterare le condizioni di una domanda di partecipazione o di una offerta.

Art. 28 Rettifica dei documenti di gara, termine per le obiezioni e preclusione delle obiezioni

1. La BCE, ove rilevi un’imprecisione, un’omissione o qualunque altro tipo di errore nel testo del bando di gara, nell’invito ad offrire o nella documentazione allegata, rettifica l’errore e informa tutti i candidati o offerenti per iscritto.

2. Se i candidati o gli offerenti ritengono incompleti, incoerenti o illegittimi i requisiti stabiliti dalla BCE nel bando di gara, nell’invito ad offrire o nella documentazione allegata, oppure ritengono che la BCE o un altro candidato o offerente abbia violato le norme applicabili in materia di appalti, notificano le proprie obiezioni alla BCE entro 15 giorni dal momento in cui vengono a conoscenza di tale irregolarità. Se l’irregolarità riguarda l’invito a offrire o altri documenti inviati dalla BCE, il termine decorre dalla data di ricevimento dei documenti. Negli altri casi, il termine decorre dal momento in cui i candidati o gli offerenti sono venuti a conoscenza o avrebbero potuto ragionevolmente venire a conoscenza dell’irregolarità. La BCE può quindi correggere o integrare i requisiti o porre rimedio all’irregolarità, ovvero rigettare la richiesta indicandone i motivi. Le obiezioni che non siano comunicate alla BCE entro il termine stabilito non possono essere sollevate in un momento successivo e ai candidati o agli offerenti è precluso di sollevarle in una procedura di impugnazione ai sensi dell’articolo 39, nonché nei procedimenti dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea.

Sezione 6. Valutazione

Art. 29 Principi generali

1. Le domande di partecipazione e le offerte non sono aperte prima della scadenza del termine per la presentazione. Le domande di partecipazione e le offerte sono aperte in presenza di almeno due membri del personale della BCE e l'apertura è verbalizzata. A meno che non sia diversamente specificato, i candidati e gli offerenti non possono partecipare all'apertura.

2. La BCE valuta tutte le offerte in base ai criteri di aggiudicazione stabiliti all'articolo 32 dopo avere:

verificato il rispetto dei requisiti formali dell'offerta,

verificato l'idoneità degli offerenti ai sensi dell'articolo 30, e

valutato il soddisfacimento dei criteri di selezione ai sensi dell'articolo 31.

3. La BCE aggiudica l'appalto all'offerente la cui offerta meglio soddisfa i criteri di aggiudicazione.

4. Il processo di valutazione e il suo esito sono documentati in una relazione di valutazione.

Art. 30 Idoneità di candidati e offerenti

1. Fatte salve le disposizioni di cui ai paragrafi successivi, tutte le persone fisiche e giuridiche residenti o stabilite nell'Unione possono partecipare a procedure di aggiudicazione. Le procedure di aggiudicazione sono altresì accessibili a parità di condizioni a tutte le persone fisiche e giuridiche residenti o stabilite in un paese che abbia ratificato l'accordo sugli appalti pubblici dell'Organizzazione mondiale del commercio o abbia concluso con l'Unione un accordo bilaterale sugli appalti, alle condizioni stabilite nei predetti accordi. I fornitori di altri paesi possono essere ammessi a partecipare a esclusiva discrezione della BCE.

2. I raggruppamenti temporanei di fornitori possono partecipare alle procedure di aggiudicazione alle condizioni stabilite nel bando di gara o nell'invito a offrire. La BCE può richiedere che i raggruppamenti temporanei adottino una specifica forma giuridica qualora l'appalto sia aggiudicato ad essi, ove tale forma sia necessaria per la corretta esecuzione dell'appalto. I partecipanti in un raggruppamento temporaneo sono responsabili in solido per l'esecuzione dell'appalto.

3. La BCE può escludere dalla partecipazione ogni candidato o offerente che invii una domanda o offerta distinta e che:

  1. a) sia membro dello stesso gruppo di imprese collegate di un altro candidato o offerente;

  2. b) sia membro di un raggruppamento temporaneo con altri candidati o offerenti; oppure

  3. c) offra che una parte sostanziale dell'appalto sia aggiudicata a un altro candidato o offerente come subappaltatore;

se sussistono indicazioni relativamente al fatto che abbia ricevuto informazioni riguardanti la domanda o l'offerta predisposta da un altro candidato o offerente o se l'invio di domande o offerte molteplici distorce altrimenti la libera concorrenza tra candidati o offerenti.

4. La BCE esclude candidati o offerenti dalla partecipazione se questi, o i loro organi di gestione, sono stati condannati con sentenza definitiva per partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, reati terroristici o finanziamento del terrorismo, riciclaggio dei proventi di attività illecite, lavoro minorile o tratta di esseri umani, di cui all'articolo 57, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE, o per qualsiasi altra attività illegale lesiva degli interessi finanziari dell'Unione, della BCE o delle BCN.

5. La BCE può escludere i candidati o gli offerenti dalla partecipazione in ogni momento se:

  1. a) si trovino in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata o in ogni altra analoga situazione prevista da leggi o regolamenti nazionali;

  2. b) si siano resi colpevoli di gravi illeciti professionali, il che rende dubbia la loro integrità;

  3. c) non abbiano ottemperato agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali o delle imposte e delle tasse secondo la legislazione del paese dove sono stabiliti o nel quale l'appalto deve essere eseguito;

  4. d) abbiano mostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un altro contratto di appalto pubblico o rispetto ai loro obblighi in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro;

  5. e) essi o i dirigenti, il personale o gli agenti dei medesimi si trovino in una situazione di conflitto di interessi che non può essere risolto con altre misure meno intrusive;

  6. f) siano gravemente colpevoli di false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste dalla BCE; oppure

  7. g) contattino altri candidati o offerenti al fine di restringere la concorrenza o tentino di influenzare indebitamente il procedimento decisionale nella procedura di aggiudicazione dell’appalto.

6. I candidati o gli offerenti devono certificare di non trovarsi in alcuna delle condizioni elencate ai paragrafi 4 e 5 e fornire le prove indicate nel bando di gara o nell'invito ad offrire. Se tali condizioni dovessero verificarsi nel corso della procedura il candidato o l'offerente interessato informa la BCE senza indebito ritardo. I candidati o gli offerenti possono fornire le prove a dimostrazione della loro idoneità nonostante l'esistenza di motivi di esclusione.

7. Qualora un candidato o un offerente, o un'impresa ad essi collegata, sia stato coinvolto nella preparazione della procedura d'appalto, per esempio fornendo una consulenza sulla strategia dell'appalto o sulle specifiche, la BCE adotta misure adeguate per garantire che la concorrenza non sia falsata dalla partecipazione del candidato o dell'offerente in questione. Qualora sia necessario al raggiungimento di tale obiettivo, la BCE può escludere il candidato o l'offerente in questione dalla procedura. Prima dell'esclusione, al candidato o all'offerente è offerta la possibilità di dimostrare che il loro previo coinvolgimento non distorce la concorrenza.

8. La BCE può escludere dalla partecipazione a ogni futura procedura di aggiudicazione, per un periodo di tempo ragionevole, un candidato o un offerente che sia in una delle situazioni descritte nei paragrafi 4 e 5. La BCE decide sull'esclusione e determina il periodo della sua durata applicando il principio di proporzionalità, tenendo in conto in particolare: (a) della gravità dell'infrazione, della condotta, dell'inadempimento o del fallimento; (b) del tempo trascorso dal momento in cui l'infrazione, la condotta, l'inadempimento o il fallimento sono stati commessi o sono avvenuti; (c) della durata e dell'eventuale ricorrenza dell'infrazione, della condotta, dell'inadempimento o del fallimento; (d) del dolo o del grado di colpa del fornitore interessato e (e) delle misure intraprese dallo stesso per evitare simili infrazioni, condotte, inadempimenti o fallimenti in futuro. Il periodo di esclusione non può eccedere i 10 anni dal momento della notifica dell'esclusione stessa al fornitore. Prima di prendere la decisione di escludere un fornitore, la BCE dà allo stesso l'opportunità di esprimere il proprio punto di vista a meno che i fatti che giustificano l'esclusione siano stati accertati in una sentenza definitiva. La BCE comunica al fornitore per iscritto la propria decisione e le principali motivazioni della stessa.

Art. 31 Criteri di selezione

1. La BCE precisa nel bando di gara i criteri di selezione per valutare la capacità di un candidato o di un offerente di eseguire l'appalto. I criteri di selezione sono relativi alla autorizzazione e abilitazione del candidato o dell'offerente all'esercizio dell'attività professionale in questione, alla sua capacità economica e finanziaria e alla sua capacità tecnica o professionale. I criteri di selezione devono essere necessari e proporzionati per garantire una concorrenza leale e il raggiungimento degli obiettivi dell'appalto.

2. La BCE può indicare dei requisiti minimi al di sotto dei quali i candidati o gli offerenti non possono essere scelti. Tali requisiti minimi sono precisati nel bando di gara.

3. La BCE precisa nel bando di gara i documenti che i candidati o gli offerenti devono presentare come prova della propria capacità finanziaria, economica, tecnica e professionale. Essa può richiedere in particolare la presentazione di un documento di gara unico europeo come specificato all'articolo 59 della direttiva 2014/24/UE, documenti conservati in e-Certis o certificati rilasciati da banche dati nazionali di fornitori riconosciuti. La documentazione richiesta non può esorbitare dall'oggetto dell'appalto e tiene in considerazione i legittimi interessi dei fornitori con particolare riguardo alla tutela dei loro segreti tecnici e commerciali.

4. Se, per qualche ragione eccezionale che la BCE considera giustificata, un offerente o un candidato non è in grado di fornire i documenti richiesti, quest'ultimo può provare la propria capacità in qualsiasi altro modo considerato dalla BCE idoneo ed equivalente.

5. Un fornitore può, se del caso e per un appalto specifico, avvalersi delle capacità di un altro soggetto, indipendentemente dalla natura giuridica dei rapporti sussistenti con esso. In tal caso, il fornitore deve dimostrare alla BCE che avrà a sua disposizione le risorse necessarie per eseguire l'appalto e che tale altro soggetto è idoneo a partecipare alle procedure di aggiudicazione ai sensi dell'articolo 30. Alle stesse condizioni, un raggruppamento temporaneo di fornitori può avvalersi delle capacità dei partecipanti del gruppo.

Art. 32 Criteri di aggiudicazione

1. La BCE aggiudica l'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa.

2. Salvo contraria disposizione nella presente decisione, l'offerta economicamente più vantaggiosa è individuata sulla base di una delle seguenti opzioni:

il prezzo o il costo soltanto,

il miglior rapporto qualità/prezzo, o

la qualità soltanto, ove il prezzo o il costo per i prodotti, i lavori e i servizi offerti sia fisso.

3. L'elemento di prezzo o di costo tiene conto, nella misura rilevante, dei costi del ciclo di vita, come i costi relativi all'acquisizione, all'utilizzo, alla manutenzione e al fine vita dei prodotti, dei lavori e dei servizi. Possono essere considerati anche i costi relativi alle esternalità ambientali legati a prodotti, lavori e servizi durante il loro ciclo di vita. Prezzi e costi sono considerati solo se possono essere determinati e verificati.

4. Il miglior rapporto qualità/prezzo è valutato sulla base di criteri che includono aspetti qualitativi, ambientali e/o sociali, connessi all'oggetto dell'appalto in questione, quali ad esempio:

  1. a) la qualità, che comprende pregio tecnico, caratteristiche estetiche e funzionali, accessibilità, progettazione adeguata per tutti gli utenti, caratteristiche sociali, ambientali e innovative, nonché commercializzazione e relative condizioni;

  2. b) struttura organizzativa, qualifiche ed esperienza del personale incaricato di eseguire l'appalto, qualora la qualità del personale possa avere un'influenza significativa sul livello dell'esecuzione dell'appalto; o

  3. c) servizi post-vendita e assistenza tecnica, condizioni di consegna quali data di consegna, processo di consegna e termine di consegna o di esecuzione.

5. Tutti i criteri di aggiudicazione devono essere connessi all'oggetto dell'appalto che può comprendere le varie fasi relative al ciclo di vita dei prodotti, lavori o servizi offerti come i processi di produzione, fornitura o scambio.

6. Il bando di gara o l'invito a offrire o, nel caso di dialogo competitivo, la richiesta di proposta, deve specificare come l'offerta economicamente più vantaggiosa viene individuata ai sensi del paragrafo 2.

Art. 33 Offerte anormalmente basse

1. La BCE chiede per iscritto spiegazioni in merito a prezzi o costi proposti nell'ambito di offerte che appaiano anormalmente bassi rispetto ai prodotti, lavori o servizi offerti. La richiesta può riguardare, in particolare:

  1. a) l'economia del processo di fabbricazione, della prestazione dei servizi o del metodo di costruzione;

  2. b) le soluzioni tecniche adottate o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente;

  3. c) l'originalità delle prestazioni proposte nell'offerta;

  4. d) il rispetto delle disposizioni di diritto ambientale, sociale e del lavoro vigenti nel luogo in cui le prestazioni devono essere eseguite, effettuate o fornite;

  5. e) la possibilità dell'offerente di ottenere un aiuto di Stato.

2. A seguito di un'analisi delle informazioni presentate dall'offerente, la BCE può respingere le offerte anormalmente basse, in particolare nei seguenti casi:

se le informazioni fornite dall'offerente non giustificano sufficientemente il basso livello del prezzo o dei costi,

se l'offerta e le informazioni supplementari fornite non forniscono sufficienti garanzie di corretta esecuzione dell'appalto, o

se l'offerente ha ottenuto un aiuto di Stato, a meno che l'offerente fornisca la prova, entro un termine ragionevole stabilito dalla BCE, che l'aiuto in questione era stato concesso legalmente in conformità delle procedure e delle decisioni previste dalla normativa dell'Unione in materia di aiuti di Stato.

3. La BCE respinge le offerte che sono anormalmente basse a causa di violazioni di una delle disposizioni di cui al paragrafo 1, lettera d).

Sezione 7. Comunicazione dell'esito

Art. 34 Comunicazione delle decisioni sulla selezione e l'aggiudicazione

1. La BCE comunica la propria decisione, per iscritto e senza indebito ritardo, a tutti i candidati o offerenti le cui domande di partecipazione o offerte sono state rigettate.

2. La comunicazione della decisione di aggiudicazione è inviata almeno 10 giorni prima della firma del contratto dalla BCE se la comunicazione è inviata a mezzo fax o per via elettronica, o almeno 15 giorni prima della firma del contratto se sono utilizzati altri strumenti di comunicazione (periodo di sospensione). La BCE non firma il contratto con l’aggiudicatario finché non sia trascorso tale periodo di sospensione.

3. La BCE notifica a tutti i candidati o offerenti interessati le cui domande di partecipazione o offerte sono state respinte i motivi del rigetto delle loro domande di partecipazione o delle loro offerte, nonché la durata del periodo di sospensione di cui al paragrafo 2. La BCE notifica ad ogni offerente escluso la cui offerta era ammissibile e che ne faccia richiesta per iscritto, il nome dell’aggiudicatario, così come le principali caratteristiche e i vantaggi relativi dell’offerta di quest’ultimo.

4. La BCE può decidere di non divulgare alcune informazioni ove la loro diffusione pregiudichi i legittimi interessi commerciali di altri fornitori, ostacoli l'applicazione della legge, possa recare pregiudizio alla leale concorrenza tra fornitori o sia in altro modo contraria all'interesse pubblico.

5. La BCE pubblica nella Gazzetta ufficiale un avviso di aggiudicazione dell'appalto in conformità delle disposizioni della direttiva 2014/24/UE. L'avviso trasmesso alla Gazzetta ufficiale entro 30 giorni dalla sottoscrizione del contratto.

Capo III. Procedura per appalti sottosoglia e appalti di servizi di cui all'articolo 6, paragrafo 2

Art. 35 Svolgimento della procedura

Gli appalti il cui valore stimato è sotto la soglia indicata dall'articolo 4, paragrafo 3, e gli appalti di servizi di cui all'articolo 6, paragrafo 2 sono aggiudicati in conformità della procedura che segue.

  1. 1. Se il valore dell'appalto al netto dell'IVA supera o è pari a 50000 EUR per prodotti e servizi, o a 500000 EUR per lavori, la BCE invita almeno cinque fornitori idonei, se disponibili, a presentare un'offerta.

  2. 2. Se il valore dell'appalto al netto dell'IVA è inferiore a dette soglie, ma pari o superiore a 20000 EUR, la BCE invita almeno tre fornitori idonei, se disponibili, a presentare un'offerta.

  3. 3. La BCE seleziona i fornitori invitati a partecipare alla procedura di aggiudicazione tra gli offerenti ammessi a un sistema dinamico di acquisizione o, ove non sia stato istituito un tale sistema, da un elenco di fornitori idonei redatto a seguito di un invito a manifestare interesse. Ove non sia istituito un tale elenco, la BCE seleziona i fornitori da invitare a propria discrezione, sulla base di un'adeguata analisi di mercato, tenendo conto di ogni possibile interesse transfrontaliero, confermando l'idoneità dei fornitori e il loro interesse a partecipare nella procedura. L'analisi di mercato può includere una pubblicazione dell'opportunità di appalto in un sistema di appalti elettronici. In alternativa, la BCE può pubblicare un bando di gara sul suo sito Internet o utilizzando altri mezzi di comunicazione appropriati. In tal caso, i fornitori invitati a partecipare alla procedura di aggiudicazione sono selezionati sulla base delle risposte ricevute. Anche altri fornitori che soddisfano gli stessi criteri possono essere invitati a partecipare alla procedura di aggiudicazione.

  4. 4. Se il valore di un appalto di servizi di cui all'articolo 6, paragrafo 2, al netto dell'IVA, supera o è pari a 750000 EUR, la BCE pubblica un bando di gara nella Gazzetta ufficiale. I fornitori invitati a partecipare alla procedura di aggiudicazione sono selezionati sulla base delle risposte ricevute. Anche altri fornitori che soddisfano gli stessi criteri possono essere invitati a partecipare alla procedura di aggiudicazione.

  5. 5. La BCE fa pervenire ai fornitori invitati a partecipare alla procedura di aggiudicazione una richiesta di proposta che specifica i requisiti della BCE, il procedimento per la presentazione e i criteri per l'aggiudicazione dell'appalto. Nel fissare il termine per la presentazione delle offerte, la BCE tiene in considerazione la complessità dell'appalto e il tempo necessario per preparare un'offerta.

  6. 6. Le offerte ricevute vengono valutate in base ai requisiti formali e ai criteri di selezione e di aggiudicazione stabiliti nella richiesta di proposta. A seguito della valutazione delle offerte scritte, la BCE può avviare negoziazioni con gli offerenti, se tale possibilità è prevista nella richiesta di proposta. Le negoziazioni possono avere luogo in maniera consecutiva in base all'ordine della graduatoria degli offerenti oppure come negoziazioni parallele con i vari offerenti le cui offerte meglio soddisfano i criteri di aggiudicazione.

  7. 7. La BCE aggiudica l'appalto all'offerente la cui offerta meglio soddisfa i criteri di aggiudicazione stabiliti nella richiesta di proposta.

  8. 8. La procedura di appalto è condotta in conformità ai principi generali di cui all’articolo 3. Gli articoli 9, paragrafi 6 e 7, l’articolo 13, paragrafi 5 e 6, e gli articoli 18, 19, 20, 26, 27, 28, 30 e 33 si applicano conseguentemente.

Art. 36 Comunicazione della decisione di aggiudicazione e dell'elenco degli appaltatori

1. A seguito della decisione di aggiudicazione, la BCE informa gli offerenti, per iscritto e senza indebito ritardo, dell'esito della procedura di aggiudicazione.

2.

Entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione, gli offerenti possono richiedere alla BCE di comunicare i motivi del rigetto della loro offerta.

In deroga al paragrafo 1 e al primo comma del presente paragrafo, l’articolo 34, paragrafi da 1 a 4, si applica nel caso in cui la BCE aggiudichi, attraverso la procedura specificata all’articolo 35, paragrafo 4, un appalto di servizi di cui all’articolo 6, paragrafo 2, con un valore al netto dell’IVA pari o superiore a 750.000 EUR, a condizione che sussista un chiaro interesse transfrontaliero.

3. La BCE pubblica annualmente un elenco degli appalti di valore superiore a 50000 EUR che sono stati aggiudicati in conformità dell'articolo 35 o soggetti ad un'eccezione in conformità dell'articolo 6, paragrafo 1. L'elenco precisa il nome degli operatori economici ai quali gli appalti sono stati aggiudicati, l'oggetto e il valore degli appalti. Per gli appalti di cui all'articolo 6, paragrafo 2 il cui valore è superiore a 750000 EUR, la BCE pubblica un avviso di aggiudicazione nella Gazzetta ufficiale.

Art. 37 Aggiudicazione diretta

La BCE può aggiudicare appalti sulla base di una singola offerta se il valore stimato dell'appalto è inferiore a 20000 EUR, al netto dell'IVA.

Capo IV. Disposizioni finali

Art. 38 Cancellazione delle procedure di aggiudicazione

1. La BCE può cancellare una procedura di aggiudicazione in qualsiasi momento prima che l'appalto sia sottoscritto senza che i candidati o gli offerenti abbiano diritto ad alcuna forma di risarcimento.

2. La decisione della BCE di cancellare è presa in osservanza dei principi generali stabiliti nell'articolo 3, paragrafo 1.

3. La BCE motiva la decisione e la porta a conoscenza dei candidati o degli offerenti.