Decisione di esecuzione (UE) 2016/209 della Commissione del 12 febbraio 2016 relativa ad una richiesta di normazione rivolta alle organizzazioni europee di normazione riguardante i sistemi di trasporto intelligenti (ITS) nelle aree urbane a sostegno della direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sul quadro generale per la diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti nel settore del trasporto stradale e nelle interfacce con altri modi di trasporto [notificata con il numero C(2016) 808] (I testi in lingua tedesca, francese e inglese sono i soli facenti fede) (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio1, in particolare l'articolo 10, paragrafo 1,
Conformemente all'articolo 8 della direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio2, la Commissione può richiedere alle organizzazioni europee di normazione (OEN) di elaborare le norme necessarie a garantire l'interoperabilità, la compatibilità e la continuità per la diffusione e l'utilizzo operativo degli ITS. Tali norme si iscrivono nell'ambito degli articoli 2 e 3, dell'articolo 4, paragrafo 1, e dell'allegato I della direttiva 2010/40/UE per le azioni e i settori prioritari specifici nel campo degli ITS. L'allegato I sottolinea altresì la necessità di interfacce urbane ed interurbane per lo scambio dei dati e dell'interoperabilità e compatibilità della dimensione urbana nel quadro generale dell'architettura europea degli ITS.
Il campo di applicazione delle specifiche già adottate ai sensi dell'articolo 6 della direttiva 2010/40/UE3 è costituito principalmente dalla rete transeuropea di trasporto (RTE-T). Ciononostante, la direttiva 2010/40/UE riconosce la necessità di interfacce urbane-interurbane che consentano l'interoperabilità e la continuità dei servizi attraverso reti e frontiere. Le aree urbane vengono individuate come «zone prioritarie» facoltative per l'attuazione delle specifiche per la prestazione in tutto il territorio dell'Unione europea di servizi di informazione sul traffico in tempo reale. I primi e gli ultimi chilometri di un viaggio sono generalmente percorsi nelle aree urbane, che sono pertanto essenziali per la prestazione in tutto il territorio dell'Unione europea di servizi di informazione multimodali che contribuiscano a una mobilità senza ostacoli.
Nel contesto più ampio degli obiettivi ITS stabiliti dalla direttiva 2010/40/UE, le esigenze della dimensione urbana sono state trasposte nel piano d'azione sugli ITS (2008)4 e nel piano d'azione sulla mobilità urbana (2009)5. Nel 2010 la Commissione europea ha istituito un gruppo di esperti di ITS urbani6, con la partecipazione di rappresentanti delle autorità locali e dei loro principali partner nei settori della ricerca, dell'industria, delle autorità e degli operatori dei trasporti e degli organismi di normazione, tra gli altri. Il gruppo di esperti di ITS urbani ha elaborato orientamenti per la diffusione delle principali applicazioni degli ITS urbani (informazione multimodale, tariffazione intelligente, gestione del traffico e logistica urbana), raccolto una serie di migliori pratiche e riflettuto sulla necessità di un'ulteriore normazione nel settore degli ITS urbani.
Nel suo pacchetto per la mobilità urbana7, adottato nel dicembre 2013, la Commissione ha ribadito la necessità di migliorare l'efficienza e la sicurezza della mobilità urbana e ha annunciato una serie di azioni pianificate e raccomandazioni agli Stati membri in vari ambiti, tra cui: logistica urbana, regolamentazione dell'accesso alle aree urbane e pedaggi stradali, diffusione coordinata dei sistemi di trasporto intelligenti e sicurezza stradale urbana.
La direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio8 richiede alle autorità pubbliche di pubblicare informazioni geografiche sulla rete dei trasporti. Questo grafico digitale della rete può essere migliorato per venire utilizzato come sistema di georeferenziazione comune per servizi ITS affidabili. Tale miglioramento dovrebbe tener conto delle norme preesistenti, in particolare dell'archivio di dati geografici (GDF)9.
Nella sua comunicazione «Contro il lock-in: costruire sistemi TIC aperti facendo un uso migliore degli standard negli appalti pubblici»10 e nel documento di lavoro che l'accompagna, Guide for the procurement of standards-based ICT — Elements of Good Practice11 («Guida agli appalti per le TIC basate su standard — Elementi di buona prassi»), la Commissione sottolinea i benefici offerti dall'utilizzo di norme e specifiche aperte per evitare la dipendenza (lock-in) da un unico fornitore di soluzioni tecnologiche e promuovere la diffusione di soluzioni più vantaggiose in termini di rapporto costi-benefici.
L'intenzione di richiedere norme europee e prodotti della normazione europea a sostegno della direttiva 2010/40/UE è dichiarata ai punti 2.4.1012 e 3.3.813 di due programmi di lavoro annuali consecutivi dell'Unione per la normazione europea.
La Commissione ha definito orientamenti14 per il soddisfacimento delle richieste di normazione e le organizzazioni europee di normazione hanno accettato di applicarli all'atto di soddisfare tali richieste.
Sono state consultate le organizzazioni europee di normazione, le organizzazioni europee dei soggetti interessati destinatarie di finanziamenti dell'Unione e il comitato europeo sugli ITS istituito a norma dell'articolo 15 della direttiva 2010/40/UE.
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 22 del regolamento (UE) n. 1025/2012,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1 Attività di normazione richieste
Viene richiesto al Comitato europeo di normazione (CEN), al Comitato europeo di normazione elettrotecnica (Cenelec) e all'Istituto europeo per le norme di telecomunicazione (ETSI), di seguito le «OEN» (organizzazioni europee di normazione), di elaborare nuove norme europee e prodotti della normazione europea a sostegno dell'attuazione dell'articolo 8 della direttiva 2010/40/UE per l'informazione multimodale, la gestione del traffico e la logistica urbana nell'ambito degli ITS urbani. Le norme europee e i prodotti della normazione europea richiesti sono elencati nelle tabelle 1, 2, 3 e 4 dell'allegato II e devono essere conformi alle prescrizioni di cui all'allegato I.
Art. 2 Istituzione del programma di lavoro
Le OEN preparano il programma di lavoro congiunto indicando tutti i prodotti richiesti, gli organismi tecnici responsabili e un calendario di esecuzione dei lavori che rispetti le scadenze di cui all'allegato II. Le OEN presentano il programma di lavoro alla Commissione entro il 31 luglio 2016 e forniscono l'accesso a un piano generale del progetto alla Commissione.
Le OEN possono decidere quante norme europee e quanti prodotti della normazione europea sono necessari al fine di soddisfare la richiesta di cui all'articolo 1.
Art. 3 Accordo relativo al programma di lavoro
Nel programma di lavoro le OEN tengono conto delle eventuali priorità espresse dalla Commissione ai fini del soddisfacimento della richiesta di cui all'articolo 1.
Le OEN informano la Commissione in merito alle eventuali modifiche del programma di lavoro.
È possibile aggiungere al programma di lavoro nuovi ambiti per le norme europee o i prodotti della normazione europea laddove l'allegato I rechi per essi prescrizioni, o tali ambiti riguardino le azioni e i settori prioritari di cui agli articoli 2 e 3 e all'allegato I della direttiva 2010/40/UE e qualora la Commissione sia stata consultata e approvi tale aggiunta, dopo averne informato il comitato istituito in forza dell'articolo 22 del regolamento (UE) n. 1025/2012.
Art. 4 Relazioni
Le OEN inviano alla Commissione relazioni annuali in merito al soddisfacimento della richiesta di cui all'articolo 1. Tali organizzazioni presentano alla Commissione la prima relazione annuale congiunta entro il 30 marzo 2017.
Le OEN presentano alla Commissione la relazione finale congiunta entro il 30 giugno 2019. La relazione finale include criteri di misurazione per valutare i risultati conseguiti per ciò che concerne la normazione nell'ambito dell'informazione multimodale, della gestione del traffico e della logistica urbana, e il livello di impegno delle parti interessate durante i lavori di normazione richiesti dall'articolo 1.
Art. 5 Validità
Qualora la richiesta di cui all'articolo 1 non sia accettata da una o più OEN entro un mese dal suo ricevimento, tale richiesta non può costituire una base per l'elaborazione di norme europee e prodotti della normazione europea.
Art. 6 Requisiti di interoperabilità
Le norme europee e i prodotti della normazione europea richiesti sono elaborati in modo da essere coerenti e conformi alle prescrizioni degli atti delegati adottati dalla Commissione ai sensi della direttiva 2010/40/UE, in particolare alle specifiche per la predisposizione in tutto il territorio dell'Unione europea di servizi di informazione sul traffico in tempo reale, adottate il 18 dicembre 201415, e alle specifiche per la prestazione in tutto il territorio dell'Unione europea di servizi di informazione multimodali sulla mobilità16.
Art. 7 Destinatari
Il Comitato europeo di normazione, il Comitato europeo di normazione elettrotecnica e l'Istituto europeo per le norme di telecomunicazione sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 12 febbraio 2016 Per la Commissione Elżbieta Bieńkowska Membro della Commissione