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Direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 luglio 2010 sul quadro generale per la diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti nel settore del trasporto stradale e nelle interfacce con altri modi di trasporto (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo1,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria2,

L'aumento del volume del trasporto stradale nell'Unione, associato alla crescita dell'economia europea e delle esigenze di mobilità dei cittadini, costituisce la causa principale dell'incremento della congestione dell'infrastruttura stradale e del crescente consumo energetico, nonché una fonte di problemi ambientali e sociali.

La risposta a queste grandi sfide non può limitarsi alle misure tradizionali, tra cui l'ampliamento dell'infrastruttura esistente per il trasporto stradale. L'innovazione avrà un ruolo di primo piano nella ricerca di soluzioni adeguate per l'Unione.

I sistemi di trasporto intelligenti (ITS) sono applicazioni avanzate che, senza essere dotate di intelligenza in senso proprio, mirano a fornire servizi innovativi relativamente ai diversi modi di trasporto e alla gestione del traffico e consentono a vari utenti di essere meglio informati e di fare un uso più sicuro, maggiormente coordinato e più «intelligente» delle reti di trasporto.

Gli ITS integrano le telecomunicazioni, l'elettronica e le tecnologie dell'informazione con l'ingegneria dei trasporti al fine di pianificare, progettare, rendere operativi, sottoporre a manutenzione e gestire i sistemi di trasporto. L'applicazione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione al settore del trasporto stradale e alle interfacce con altri modi di trasporto darà un contributo significativo al miglioramento delle prestazioni ambientali, dell'efficienza, compresa l'efficienza energetica, della sicurezza del trasporto stradale, compreso il trasporto di merci pericolose, della sicurezza pubblica e della mobilità dei passeggeri e delle merci, assicurando al tempo stesso il funzionamento del mercato interno nonché accresciuti livelli di competitività e di occupazione. Tuttavia, le applicazioni ITS dovrebbero lasciare impregiudicate le questioni relative alla sicurezza nazionale o che sono necessarie nell'interesse della difesa.

I progressi realizzati nel campo dell'applicazione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione ad altri modi di trasporto dovrebbero ora tradursi in sviluppi nel settore del trasporto stradale, in particolare al fine di accrescere l'integrazione tra il trasporto stradale e altri modi di trasporto.

In alcuni Stati membri sono già utilizzate applicazioni nazionali di tali tecnologie nel settore del trasporto stradale. Tuttavia, la loro diffusione frammentaria e non coordinata rende impossibile la continuità geografica dei servizi ITS in tutta l'Unione e alle sue frontiere esterne.

Per garantire una diffusione coordinata ed efficace degli ITS nell'intera Unione è opportuno introdurre specifiche, fra cui eventuali norme che definiscano disposizioni e procedure più particolareggiate. Prima di adottare le specifiche, la Commissione dovrebbe valutarne la conformità con taluni principi predefiniti riportati nell'allegato II. In primo luogo è opportuno dare la priorità a quattro ambiti principali di sviluppo e di diffusione degli ITS. All'interno di tali quattro ambiti dovrebbero essere determinate azioni prioritarie per lo sviluppo e l'utilizzo di specifiche e norme. Durante l'ulteriore attuazione degli ITS si dovrebbe tener conto, in termini di progresso tecnologico e di sforzi a livello finanziario, dell'infrastruttura ITS esistente diffusa da un determinato Stato membro.

Quando è adottato un atto legislativo di cui all'articolo 6, paragrafo 2, secondo comma, della presente direttiva, l'articolo 5, paragrafo 1, seconda frase, dovrebbe essere modificato di conseguenza.

È opportuno che le specifiche prendano tra l'altro in considerazione l'esperienza e i risultati già acquisiti nel settore degli ITS e ne facciano tesoro, in particolare nel quadro dell'iniziativa «eSafety» avviata dalla Commissione nell'aprile 2002. Nel quadro dell'iniziativa la Commissione ha creato il forum «eSafety» per promuovere e attuare ulteriormente raccomandazioni a sostegno dello sviluppo, della diffusione e dell'utilizzo dei sistemi «eSafety».

È opportuno che i veicoli utilizzati principalmente per il loro interesse storico e che sono stati originariamente immatricolati, omologati e/o messi in servizio prima dell'entrata in vigore della presente direttiva e delle relative misure di attuazione non siano interessati dalle norme e procedure definite dalla direttiva stessa.

È opportuno che gli ITS si fondino su sistemi interoperabili basati su standard aperti e pubblici, accessibili su base non discriminatoria a tutti i fornitori e a tutti gli utenti di applicazioni e di servizi.

La diffusione e l'utilizzo delle applicazioni e dei servizi ITS comporteranno il trattamento di dati personali. Il trattamento dovrebbe essere effettuato conformemente al diritto dell'Unione, quale risulta in particolare dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati3, e dalla direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche4. Alle applicazioni ITS si dovrebbero applicare, tra l'altro, i principi di limitazione delle finalità e di minimizzazione dei dati.

È opportuno incoraggiare il ricorso all'anonimizzazione quale principio atto a rafforzare la tutela della vita privata delle persone. Per quanto riguarda le questioni connesse alla protezione dei dati e alla vita privata nell'ambito della diffusione delle applicazioni e dei servizi ITS, la Commissione dovrebbe provvedere, se del caso, a consultare il garante europeo della protezione dei dati e a richiedere il parere del gruppo di lavoro per la tutela delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali istituito dall'articolo 29 della direttiva 95/46/CE.

La diffusione e l'utilizzo di applicazioni e di servizi ITS, in particolare di servizi di informazione sul traffico e sulla mobilità, comporteranno il trattamento e l'utilizzo di dati sulle strade, sul traffico e sulla mobilità contenuti in documenti detenuti da organismi pubblici degli Stati membri. È opportuno che il trattamento e l'utilizzo avvengano nel rispetto della direttiva 2003/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico5.

Nei casi appropriati, le specifiche dovrebbero includere disposizioni particolareggiate che illustrino la procedura di valutazione della conformità e dell'idoneità all'uso dei componenti. Tali disposizioni dovrebbero basarsi sulla decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti6, per quanto concerne in particolare i moduli relativi alle diverse fasi delle procedure di valutazione della conformità. La direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio7 istituisce già un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e delle loro parti o relative apparecchiature, mentre la direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio8 e la direttiva 2003/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio9 fissano norme sull'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote, dei trattori agricoli o forestali e delle loro parti o relative apparecchiature. Pertanto, fornire una valutazione della conformità di apparecchiature e applicazioni che rientrano nell'ambito di applicazione di tali direttive costituirebbe una duplicazione. Nel contempo, anche se si applicano alle apparecchiature relative agli ITS installati a bordo dei veicoli, tali direttive non si applicano alle apparecchiature e al software ITS esterni delle infrastrutture stradali. In questi casi, le specifiche potrebbero prevedere procedure di valutazione della conformità, che dovrebbero essere limitate a quanto necessario in ciascun caso distinto.

Per quanto riguarda le applicazioni e i servizi ITS per i quali sono necessari servizi accurati e garantiti di sincronizzazione e posizionamento, dovrebbero essere utilizzate infrastrutture satellitari o ogni altra tecnologia che offra un livello di precisione equivalente, quali quelle previste dal regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate10, e dal regolamento (CE) n. 683/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il proseguimento dell'attuazione dei programmi europei di navigazione satellitare (EGNOS e Galileo)11.

Le tecnologie innovative quali i dispositivi di identificazione a radiofrequenza (Radio Frequency Identification Devices — RFID, o EGNOS/Galileo dovrebbero essere utilizzate per la realizzazione di applicazioni ITS, in particolare la localizzazione e il tracciamento delle merci durante il trasporto e tra un modo di trasporto e l'altro.

È opportuno che i principali soggetti interessati, quali i fornitori di servizi ITS, le associazioni di utenti ITS, gli operatori del trasporto e gli esercenti di impianti, i rappresentanti delle imprese produttrici, le parti sociali, le associazioni professionali e le autorità locali, abbiano la possibilità di consigliare la Commissione sugli aspetti tecnici e commerciali della diffusione degli ITS nell'Unione. A tale scopo, la Commissione, in stretta cooperazione con i soggetti interessati e gli Stati membri, dovrebbe istituire un gruppo consultivo sugli ITS. È opportuno che i lavori del gruppo consultivo siano svolti in modo trasparente e che i risultati siano messi a disposizione del comitato istituito dalla presente direttiva.

È opportuno assicurare condizioni uniformi di attuazione riguardo all'adozione degli orientamenti e delle misure non vincolanti atte a facilitare la cooperazione degli Stati membri in relazione ai settori prioritari relativi agli ITS, nonché riguardo agli orientamenti sulle relazioni a cura degli Stati membri e ad un programma di lavoro.

A norma dell'articolo 291 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione sono stabiliti preventivamente mediante un regolamento adottato secondo la procedura legislativa ordinaria. In attesa dell'adozione di tale nuovo regolamento, continua ad applicarsi la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione12, ad eccezione della procedura di regolamentazione con controllo, che non è applicabile.

La Commissione dovrebbe avere il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 290 del TFUE per quanto riguarda l'adozione di specifiche. È particolarmente importante che la Commissione svolga consultazioni adeguate nel corso dei suoi lavori preparatori, anche a livello di esperti.

Per garantire un approccio coordinato, è opportuno che la Commissione assicuri la coerenza tra i lavori del comitato istituito dalla presente direttiva e i lavori del comitato istituito dalla direttiva 2004/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, concernente l'interoperabilità dei sistemi di telepedaggio stradale nella Comunità13, del comitato istituito dal regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada14, del comitato istituito dalla direttiva 2007/46/CE e del comitato istituito dalla direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire)15.

Poiché l'obiettivo della presente direttiva, vale a dire assicurare la diffusione coordinata e coerente di sistemi di trasporto intelligenti interoperabili nell'Unione, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e/o dal settore privato e può dunque, a causa delle sue dimensioni o dei suoi effetti, essere realizzato meglio a livello dell'Unione, l'Unione può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

Conformemente al punto 34 dell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio», gli Stati membri sono incoraggiati a redigere e rendere pubblici, nell'interesse proprio e dell'Unione, prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra la presente direttiva e i provvedimenti di recepimento,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione

1. La presente direttiva istituisce un quadro a sostegno della diffusione e dell'utilizzo coordinati e coerenti di sistemi di trasporto intelligenti (ITS) nell'Unione, in particolare attraverso le frontiere tra gli Stati membri, e stabilisce le condizioni generali necessarie a tale scopo.

2. La presente direttiva prevede l'elaborazione di specifiche per le azioni nell'ambito dei settori prioritari di cui all'articolo 2, nonché l'elaborazione, se del caso, delle norme necessarie.

2 bis. La presente direttiva disciplina la disponibilità dei dati e la diffusione di servizi ITS nei settori prioritari di cui all’articolo 2 con la copertura geografica specifica stabilita nell’allegato III per i dati e la copertura geografica specifica stabilita nell’allegato IV per i servizi ITS.

3. La presente direttiva si applica alle applicazioni e ai servizi ITS nel settore del trasporto stradale e alle loro interfacce con altri modi di trasporto, fatte salve le questioni relative alla sicurezza nazionale o necessarie nell'interesse della difesa.

Art. 2 Settori prioritari

1. Ai fini della presente direttiva costituiscono settori prioritari per l'elaborazione e l'utilizzo di specifiche e norme:

  1. a) Settore prioritario I: i servizi ITS per l’informazione e la mobilità;

  2. b) Settore prioritario II: i servizi ITS per i viaggi, i trasporti e la gestione del traffico;

  3. c) Settore prioritario III: i servizi ITS per la sicurezza stradale e dei trasporti;

  4. d) Settore prioritario IV: i servizi ITS per la mobilità cooperativa, connessa e automatizzata.

2. La portata dei settori prioritari è specificata nell'allegato I.

Art. 3 Azioni prioritarie

Nell'ambito dei settori prioritari costituiscono azioni prioritarie per l'elaborazione e l'utilizzo di specifiche e norme, come specificato all'allegato I:

  1. a) la predisposizione in tutto il territorio dell'Unione europea di servizi di informazione sulla mobilità multimodale;

  2. b) la predisposizione in tutto il territorio dell'Unione europea di servizi di informazione sul traffico in tempo reale;

  3. c) i dati e le procedure per la comunicazione gratuita agli utenti, ove possibile, di informazioni minime universali sul traffico connesse alla sicurezza stradale;

  4. d) la predisposizione armonizzata in tutto il territorio dell'Unione europea di un servizio elettronico di chiamata di emergenza (eCall) interoperabile;

  5. e) la predisposizione di servizi d'informazione per aree di parcheggio sicure per gli automezzi pesanti e i veicoli commerciali;

  6. f) la predisposizione di servizi di prenotazione per aree di parcheggio sicure per gli automezzi pesanti e i veicoli commerciali.

Art. 4 Definizioni

Ai fini della presente direttiva si intende per:

  1. 1) «sistemi di trasporto intelligenti» o «ITS», sistemi in cui sono applicate tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nel settore del trasporto stradale, infrastrutture, veicoli e utenti compresi, e nella gestione del traffico e della mobilità nonché per interfacce con altri modi di trasporto;

  2. 2) «interoperabilità», capacità dei sistemi e dei processi industriali e commerciali che li sottendono di scambiare dati e di condividere informazioni e conoscenze, consentendo la continuità dei servizi ITS;

  3. 3) «applicazione ITS», strumento operativo per l'applicazione degli ITS;

  4. 4) «servizio ITS», fornitura di un’applicazione ITS tramite un quadro organizzativo e operativo chiaramente definito allo scopo di contribuire a migliorare la sicurezza degli utenti, l’efficienza, la mobilità sostenibile o il comfort, o di facilitare o supportare le operazioni di trasporto e la mobilità;

  5. 5) «fornitori di servizi ITS», fornitore pubblico o privato di servizi ITS;

  6. 6) «utente ITS», utente di applicazioni o di servizi ITS, tra cui i viaggiatori, gli utenti della strada vulnerabili, gli utenti e gli esercenti dell'infrastruttura di trasporto stradale, i gestori di flotte e gli operatori di servizi di emergenza;

  7. 7) «utenti della strada vulnerabili», utenti della strada non motorizzati, quali pedoni e ciclisti, nonché motociclisti e persone con disabilità o con capacità di orientamento o mobilità ridotte;

  8. 8) «dispositivo nomade», dispositivo portatile di comunicazione o di informazione che può essere portato a bordo del veicolo come ausilio per la guida e/o le operazioni di trasporto;

  9. 9) «piattaforma», unità installata a bordo o esterna che permette la diffusione, la fornitura, l'utilizzo e l'integrazione delle applicazioni e dei servizi ITS;

  10. 10) «architettura», progettazione concettuale che definisce la struttura, il comportamento e l'integrazione di un dato sistema nel contesto circostante;

  11. 11) «interfaccia», impianto tra sistemi che fornisce il mezzo attraverso il quale detti sistemi possono collegarsi e interagire;

  12. 12) «compatibilità», capacità generale di un dispositivo o di un sistema di operare con un altro dispositivo o sistema senza modifiche;

  13. 13) «continuità dei servizi», capacità di assicurare servizi continui sulle reti di trasporto in tutta l’Unione;

  14. 14) «dati stradali», dati sulle caratteristiche dell’infrastruttura stradale, inclusi i segnali stradali fissi e le loro caratteristiche di sicurezza regolamentari nonché le infrastrutture di ricarica e di rifornimento con combustibili alternativi;

  15. 15) «dati sul traffico», dati storici e in tempo reale sulle caratteristiche del traffico stradale;

  16. 16) «dati di viaggio», dati fondamentali, come orari del trasporto pubblico e tariffe, necessari a fornire informazioni per i viaggi multimodali prima e durante il viaggio onde facilitare la pianificazione, la prenotazione e gli adeguamenti del viaggio;

  17. 17) «specifica», misura vincolante che stabilisce disposizioni contenenti requisiti, procedure o ogni altra regola pertinente;

  18. 18) «norma», norma ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio1;

  19. 19) «sistemi di trasporto intelligenti cooperativi» o «C-ITS», sistemi di trasporto intelligenti che consentono agli utenti ITS di interagire e collaborare scambiandosi messaggi sicuri e affidabili senza alcuna conoscenza reciproca preliminare e in modo non discriminatorio;

  20. 20) «servizio C-ITS», servizio ITS fornito attraverso C-ITS;

  21. 21) «disponibilità dei dati», l’esistenza di dati in formato digitale leggibile tramite un dispositivo automatico;

  22. 22) «punto di accesso nazionale», interfaccia digitale istituita da uno Stato membro che costituisce un punto di accesso unico ai dati, come definito nelle specifiche di cui all’articolo 6;

  23. 23) «accessibilità dei dati», la possibilità di chiedere e ottenere dati in formato digitale leggibile tramite un dispositivo automatico;

  24. 24) «servizio digitale di mobilità multimodale», servizio che fornisce informazioni sul traffico e dati di viaggio quali l’ubicazione di strutture di trasporto, orari, disponibilità o tariffe per più di un modo di trasporto, che può comprendere caratteristiche che consentono l’effettuazione di prenotazioni o pagamenti oppure l’emissione di biglietti;

  25. 25) «informazioni di base», informazioni nell’ambito di applicazione della presente direttiva che sono state ritenute pertinenti per informare gli utenti della strada e degli ITS, in particolare da parte delle autorità stradali qualora siano responsabili di tali informazioni;

  26. 26) «strada principale», una strada situata al di fuori delle aree urbane, designata da uno Stato membro, che collega importanti città o regioni, o entrambe, e che non è classificata come parte della rete stradale transeuropea globale o come autostrada.

Art. 4 bis Programma di lavoro

1. Entro il 21 dicembre 2024, la Commissione, previa consultazione del gruppo consultivo europeo sugli ITS istituito con decisione della Commissione del 4 maggio 20112 e dei soggetti interessati del settore, adotta un atto di esecuzione che stabilisce un programma di lavoro. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 15, paragrafo 4. Il programma di lavoro comprende almeno gli elementi seguenti:

  1. a) obiettivi e date per la sua attuazione ogni anno, con l’indicazione dei punti per i quali devono essere elaborate specifiche conformemente all’articolo 6;

  2. b) i tipi di dati che la Commissione sta considerando di aggiungere all’allegato III o di cancellare da tale allegato mediante gli atti delegati di cui all’articolo 7, paragrafo 1 bis;

  3. c) i lavori preparatori che la Commissione deve svolgere in cooperazione con i soggetti interessati e gli Stati membri a norma dell’articolo 7, paragrafo 1.

2. Prima di ogni successiva proroga quinquennale del potere di adottare atti delegati a norma dell’articolo 12, paragrafo 2, la Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono un nuovo programma di lavoro, il quale comprende almeno gli elementi di cui al paragrafo 1, lettere da a) a c). Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 15, paragrafo 4.

Art. 5 Applicazione di specifiche alla diffusione di ITS

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che le specifiche adottate dalla Commissione ai sensi dell’articolo 6 siano applicate alle applicazioni e ai servizi ITS all’atto della diffusione di tali applicazioni e servizi ITS, conformemente ai principi di cui all’allegato II. Resta impregiudicato il diritto di ciascuno Stato membro di decidere sulla diffusione delle applicazioni e dei servizi ITS nel suo territorio. Tale diritto lascia impregiudicato l’articolo 6 bis.

2. Se del caso, gli Stati membri collaborano, anche con i soggetti interessati, in relazione ai settori prioritari, nella misura in cui non siano state adottate specifiche per quanto concerne tali settori.

3. Gli Stati membri collaborano, ad esempio attraverso progetti di coordinamento sostenuti dall’Unione e, qualora necessario, anche con i soggetti interessati del settore, in merito agli aspetti operativi dell’attuazione delle specifiche adottate dalla Commissione, quali norme e profili armonizzati a livello di Unione, definizioni comuni, metadati comuni, requisiti di qualità comuni e aspetti relativi all’interoperabilità delle architetture dei punti di accesso nazionali, condizioni comuni di scambio dei dati, accesso sicuro e attività comuni di formazione e sensibilizzazione. Per quanto riguarda i requisiti per i fornitori di dati, gli utenti dei dati e i fornitori di servizi ITS stabiliti nelle specifiche, gli Stati membri cooperano anche con riguardo alle pratiche per valutare la conformità a tali requisiti, allo sviluppo di meccanismi per l’applicazione della conformità e alle questioni riguardanti la cooperazione transfrontaliera.

Art. 6 Specifiche

1. La Commissione adotta le specifiche necessarie ad assicurare la compatibilità, l’interoperabilità e la continuità per la diffusione e l’utilizzo operativo degli ITS inizialmente per le azioni prioritarie.

2.

La Commissione si prefigge di adottare specifiche per una o più azioni prioritarie entro il 27 febbraio 2013.

Al più tardi dodici mesi dalla data di adozione delle specifiche necessarie per un’azione prioritaria, la Commissione presenta, se del caso, dopo aver effettuato una valutazione di impatto corredata di un’analisi costi-benefici, una proposta al Parlamento europeo e al Consiglio conformemente all’articolo 294 del TFUE per la diffusione di tale azione prioritaria.

3. Una volta stabilite le necessarie specifiche per le azioni prioritarie, la Commissione adotta specifiche che assicurino la compatibilità, l’interoperabilità e la continuità per la diffusione e l’utilizzo operativo degli ITS per altre azioni nei settori prioritari.

4. Ove pertinente, e in funzione del settore trattato dalla specifica, la specifica include uno o più dei seguenti tipi di disposizioni:

  1. a) disposizioni funzionali che descrivono il ruolo dei vari soggetti interessati e il flusso di informazioni tra di essi;

  2. b) disposizioni tecniche che mettono a disposizione i mezzi tecnici necessari per il rispetto delle disposizioni funzionali;

  3. c) disposizioni organizzative che descrivono gli obblighi procedurali dei vari soggetti interessati;

  4. d) disposizioni sui servizi che descrivono i vari livelli di servizi ed il loro contenuto per le applicazioni ed i servizi ITS.

5. Fatte salve le procedure di cui alla direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio3, le specifiche precisano, ove opportuno, le situazioni nelle quali gli Stati membri possono stabilire, previa notifica alla Commissione, norme supplementari per la fornitura di servizi ITS in tutto o parte del loro territorio. Tali norme non costituiscono un ostacolo per l’interoperabilità.

6.

Le specifiche, ove opportuno, si fondano sulle norme di cui all’articolo 8.

Le specifiche comprendono norme per la definizione di parametri relativi alla qualità e all’idoneità all’uso. Se del caso e in particolare se giustificato da esigenze di sicurezza e interoperabilità, le specifiche comprendono norme sulla valutazione della conformità e sulla vigilanza del mercato, compresa una clausola di salvaguardia, a norma della decisione n. 768/2008/CE.

Gli Stati membri possono designare uno o più organismi competenti a effettuare la valutazione della conformità ai requisiti stabiliti nelle specifiche, soggetti a eventuali norme specifiche sulla valutazione ivi stabilite.

Le specifiche rispettano i principi esposti nell’allegato II.

7. La Commissione effettua una valutazione d’impatto, corredata di un’analisi costi-benefici, prima dell’adozione delle specifiche.

8. La Commissione adotta atti delegati conformemente all’articolo 12, che stabilisce le specifiche di cui al presente articolo. Tali atti delegati non riguardano più di un settore prioritario e sono adottati per ciascuna delle azioni prioritarie.

Art. 6 bis Disponibilità dei dati e diffusione dei servizi ITS

1.

Gli Stati membri provvedono affinché, qualora esistano già le informazioni di base, i dati per la copertura geografica siano disponibili per ciascun tipo di dati di cui all’allegato III.

Gli Stati membri provvedono affinché i dati corrispondenti alle informazioni di base create o aggiornate alla data indicata nella terza colonna dell’allegato III o successivamente a tale data siano resi disponibili senza indugio.

Gli Stati membri provvedono inoltre affinché, salvo se altrimenti disposto nell’allegato III, altri dati corrispondenti a tutte le informazioni di base esistenti, creati o aggiornati prima della data indicata nella quarta colonna di tale allegato siano resi disponibili senza indugio dopo tale data.

Se nella quarta colonna dell’allegato III non figura alcuna data, le date applicabili sono definite per mezzo di un atto delegato adottato a norma dell’articolo 7.

I termini di cui al presente paragrafo si applicano solo all’infrastruttura esistente. Per l’infrastruttura completata in una data successiva, tali termini sono intesi come le date di completamento.

Gli Stati membri provvedono affinché tali dati siano accessibili attraverso i punti di accesso nazionali entro la stessa data.

2. Gli Stati membri provvedono affinché i servizi ITS di cui all’allegato IV siano diffusi secondo la copertura geografica non appena possibile e, in ogni caso, non oltre le date corrispondenti di cui a tale allegato.

Art. 7 Modifiche dell’allegato III

1. Prima di adottare atti delegati a norma del presente articolo, la Commissione, nell’ambito del processo di consultazione ricorrente e in collaborazione con gli esperti designati dagli Stati membri e con i soggetti interessati, accerta la maturità delle descrizioni del contenuto digitale dei tipi di dati che devono essere resi disponibili a norma dell’articolo 6 bis e garantisce il completamento degli opportuni lavori preparatori.

1 bis. A seguito di un’analisi costi-benefici e di consultazioni adeguate e tenendo conto degli sviluppi del mercato e dell’evoluzione della tecnologia in tutta l’Unione, il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione conformemente all’articolo 12 al fine di modificare l’allegato III:

  1. a) aggiungendo tipi di dati che rientrano fra le categorie o sottocategorie di dati di cui all’allegato III ed elencati nelle specifiche stabilite a norma dell’articolo 6, paragrafo 8, qualora la disponibilità di tali tipi di dati comporti, secondo un’analisi costi-benefici, vantaggi e miglioramenti sostanziali e chiaramente giustificati in termini di sostenibilità dei trasporti, sicurezza dei trasporti o efficienza e gestione dei trasporti, nonché definendo le date applicabili;

  2. b) cancellando i tipi di dati dall’allegato III, ove chiaramente giustificato;

  3. c) definendo le date applicabili per i tipi di dati elencati nell’allegato III per i casi in cui al 20 dicembre 2023 non sia stata definita alcuna data.

2. Gli atti delegati adottati a norma del paragrafo 1 bis del presente articolo sono coerenti con i tipi di dati stabiliti nel programma di lavoro più recente adottato a norma dell’articolo 4 bis. Tali atti delegati riguardano, se del caso, il contenuto digitale definito nel quadro dei lavori preparatori di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Tali atti delegati non riguardano più di un settore prioritario.

3. La copertura geografica per i tipi di dati di cui al paragrafo 1 bis, lettere a) e c), è pari o più limitata rispetto a quella definita nell’allegato III per le categorie o sottocategorie cui appartengono i tipi di dati, seguendo, se del caso, un approccio graduale.

4. Le date stabilite negli atti delegati di cui al paragrafo 1 bis, lettere a) e c):

  1. a) per quanto riguarda la terza colonna dell’allegato III, non sono anteriori alla data che corrisponde a due anni dopo l’entrata in vigore dell’atto delegato in questione e, se del caso, seguono un approccio graduale;

  2. b) per quanto riguarda la quarta colonna dell’allegato III, non sono anteriori alla data che corrisponde a quattro anni dopo l’entrata in vigore dell’atto delegato in questione.

Nel caso in cui l’allegato III indichi già una data nella terza colonna, la data della quarta colonna:

a) non è anteriore alla data che corrisponde a due anni dopo la data specificata nella terza colonna e non è anteriore alla data che corrisponde a due anni dopo l’entrata in vigore dell’atto delegato in questione;

b) per quanto riguarda i dati statici relativi alla mobilità multimodale per i servizi di informazione sulla mobilità multimodale a livello di UE (ubicazione dei nodi di accesso individuati) sull’intera rete di trasporto dell’Unione, la data non è anteriore al 31 dicembre 2032.

Tuttavia, se la disponibilità dei dati esistenti corrispondenti a informazioni create o aggiornate prima della data indicata nella terza colonna dell’allegato III non è ritenuta necessaria in quanto le informazioni corrispondenti stanno diventando rapidamente obsolete, gli atti delegati adottati a norma del paragrafo 1 bis, lettere a) e c), del presente articolo, possono indicare nella quarta colonna dell’allegato III che l’obbligo di cui all’articolo 6 bis, paragrafo 1, quarto comma, non si applica a tali dati.

5. Nell’adottare atti delegati a norma del presente articolo, la Commissione tiene conto delle prescrizioni del regolamento (UE) 2016/679 e della direttiva 2002/58/CE, in particolare per quanto riguarda il rischio di interferenza con i dati personali, nonché dei costi e delle risorse umane necessari per rendere disponibili i dati pertinenti con un livello di qualità sufficiente al fine di garantire che tali interferenze, costi e risorse, in particolare quelli sostenuti dalle autorità pubbliche, siano ridotti al minimo. La Commissione esamina inoltre i costi e gli oneri amministrativi per gli operatori privati che possono essere tenuti a fornire i dati.

Art. 7 bis Misure provvisorie

1. Fatti salvi i meccanismi di preparazione e risposta agli incidenti, come quelli istituiti a norma della direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio4, la Commissione può, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, in situazioni di emergenza, adottare atti di esecuzione immediatamente applicabili che stabiliscano contromisure per affrontare le cause e le conseguenze di tale situazione, quali la sospensione degli obblighi nell’ambito dei settori prioritari di cui all’articolo 2. Qualora ritenga che si sia verificata una situazione di emergenza, la Commissione informa quanto prima gli Stati membri.

2. La Commissione può adottare atti di esecuzione conformemente al paragrafo 1 solo in caso di situazioni di emergenza impreviste derivanti dal fatto che risultano compromesse la disponibilità o l’integrità dei servizi ITS, che sono oggetto di specifiche adottate a norma dell’articolo 6, qualora tale situazione rischi di compromettere il funzionamento corretto e sicuro del sistema di trasporti dell’Unione o abbia ripercussioni negative sulla sicurezza stradale, e solo qualora non si possa prevedere che l’applicazione di un meccanismo di risposta agli incidenti o la modifica delle specifiche a norma dell’articolo 6 garantirà una risposta tempestiva ed efficace. Le misure adottate dalla Commissione si limitano esclusivamente ad affrontare le cause e le conseguenze di tali situazioni di emergenza.

3. L’adozione di misure provvisorie a norma del presente articolo lascia impregiudicata la competenza degli Stati membri a intervenire in una situazione di emergenza relativa a questioni di sicurezza o di difesa nazionali che incidono sulle applicazioni e sui servizi ITS diffusi sul loro territorio.

4. Gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1 sono adottati secondo la procedura di cui all’articolo 15, paragrafo 3. Tali atti di esecuzione hanno un periodo di validità non superiore a 8 mesi. qualora ritenga che la situazione di emergenza sia cessata o qualora abbia modificato le specifiche pertinenti al fine di porre rimedio alla situazione, la Commissione informa gli Stati membri. La Commissione abroga tali atti di esecuzione una volta cessata tale situazione o quando la Commissione ha modificato le specifiche pertinenti al fine di porre rimedio alla situazione, a seconda dell’evento che si verifica per primo.

Art. 8 Norme

1. Le norme necessarie all’interoperabilità, compatibilità e continuità per la diffusione e l’utilizzo operativo degli ITS sono sviluppate nei settori prioritari e per le azioni prioritarie. A tal fine la Commissione, previa consultazione del comitato di cui all’articolo 15, chiede agli enti di normazione competenti, secondo la procedura di cui alla direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio5, di compiere ogni sforzo necessario per adottare rapidamente le norme in questione.

2. Nel conferire mandato agli enti di normazione, sono osservati i principi esposti all’allegato II, nonché ogni altra disposizione funzionale inclusa in una specifica adottata in conformità dell’articolo 6.