Decisione (UE) 2016/456 della Banca centrale europea del 4 marzo 2016 riguardante le condizioni e le modalità delle indagini dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode in seno alla Banca centrale europea in materia di lotta contro le frodi, la corruzione e ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione (BCE/2016/3) (rifusione)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,
visto lo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l'articolo 12.3,
visto il Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il Regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il Regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio1, a in particolare l'articolo 4, paragrafi 1 e 7,
Il Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 prevede che l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (di seguito l'«Ufficio») avvii e svolga indagini contro la frode amministrativa (di seguito «indagini interne») all'interno delle istituzioni, degli organi e degli organismi istituiti dai Trattati, o sulla base di essi, allo scopo di combattere le frodi, la corruzione e ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione. A tal fine, esso indaga su fatti gravi, connessi all'esercizio di attività professionali, che costituiscono un inadempimento degli obblighi dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione, suscettibili di dare luogo ad azioni disciplinari o, eventualmente, penali, o un inadempimento analogo degli obblighi da parte dei membri delle istituzioni e degli organi, dei dirigenti degli organismi o dei membri del personale delle istituzioni, degli organi e degli organismi non soggetti allo statuto dei funzionari e al regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea (di seguito lo «Statuto dei funzionari»).
Per quanto riguarda la BCE, tali attività e obblighi professionali, in particolare gli obblighi relativi alla condotta professionale e al segreto professionale, sono stabiliti: (a) nelle condizioni di impiego per il personale della Banca centrale europea; (b) nelle norme sul personale della Banca centrale europea; (c) nell'allegato IIb alle condizioni di impiego relativo alle norme applicabili al personale impiegato su base temporanea e (d) nelle norme della Banca centrale europea applicabili al personale impiegato su base temporanea; ulteriori direttive sono inoltre contenute (e) nel codice di condotta per i membri del Consiglio direttivo2; (f) nel codice supplementare di criteri deontologici per i membri del Comitato esecutivo della Banca centrale europea3 e (g) nel codice di condotta per i membri del Consiglio di vigilanza della Banca centrale europea4 (di seguito congiuntamente denominati «condizioni di impiego della BCE»).
Il Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013, nell'articolo 4, paragrafo 1, prevede che nel contesto della tutela degli interessi finanziari dell'Unione e della lotta contro le frodi e ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione, l'Ufficio «svolge le indagini amministrative all'interno delle istituzioni, degli organi e degli organismi» conformemente alle condizioni stabilite dal Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013, nonché nelle decisioni adottate dalle istituzioni, dagli organi o dagli organismi pertinenti. Il Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013, nell'articolo 4, paragrafo 7, prevede che ogni istituzione, organo o organismo adotti una decisione comprendente, «in particolare, una norma concernente l'obbligo per funzionari, altri agenti, membri di istituzioni o organi, dirigenti di organismi, o membri del personale di cooperare con l'Ufficio e di informarlo, garantendo nel contempo la riservatezza dell'indagine interna». Conformemente alla giurisprudenza comunitaria, l'Ufficio può avviare un'indagine solo sulla base di sospetti sufficientemente seri5.
Ai sensi del considerando 12 del Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013, le indagini dovrebbero essere condotte conformemente ai Trattati, e in particolare al protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, e dovrebbero rispettare altresì lo Statuto dei funzionari, i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali, in particolare il principio dell'equità, il diritto della persona coinvolta di esprimersi sui fatti che la riguardano e il diritto a che la conclusione dell'indagine si fondi unicamente su elementi aventi valore probatorio nonché i principi generali comuni agli Stati membri e riconosciuti dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, quali ad esempio la riservatezza della consulenza legale («legal privilege»). A tal fine, le istituzioni, gli organi e gli organismi dovrebbero stabilire le condizioni e le modalità secondo le quali devono svolgersi le indagini interne.
La Decisione BCE/2004/116 è stata adottata al fine di stabilire le condizioni e le modalità secondo le quali devono svolgersi le indagini interne nella BCE ai sensi del Regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio7. Al fine di tener conto dell'abrogazione e della sostituzione del Regolamento (CE) n. 1073/1999 da parte del Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 e dell'istituzione di nuovi organi della BCE successivamente all'adozione della Decisione BCE/2004/11, è necessario rivedere l'attuale quadro normativo.
Il Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio8 ha istituito il Consiglio di vigilanza quale organo interno della BCE deputato a pianificare ed eseguire compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi conferiti alla BCE. Sulla base dell'articolo 24, paragrafo 1, e dell'articolo 25, paragrafo 5, del Regolamento (UE) n. 1024/2013, la BCE ha istituito la Commissione amministrativa del riesame9 e il gruppo di mediazione10. Inoltre, sulla base degli articolo 3, paragrafo 1, e 143, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea (BCE/2014/17)11, la BCE ha istituito gruppi di vigilanza congiunti per la vigilanza di ciascun soggetto vigilato significativo o gruppo vigilato significativo e gruppi per le ispezioni in loco. Successivamente, sulla base degli articoli 9 bis e 9 ter del regolamento interno della Banca centrale europea, la BCE ha istituito, rispettivamente, un Comitato etico12 e un Comitato di audit13.
La presente decisione dovrebbe applicarsi ai membri dei gruppi di vigilanza congiunti e dei gruppi per le ispezioni in loco non assoggettati alle condizioni di impiego della BCE. I membri del personale delle autorità nazionali competenti che sono membri dei gruppi di vigilanza congiunti e dei gruppi per le ispezioni in loco, per quel che riguarda l'attività svolta nell'esercizio dei compiti conferiti alla BCE ai sensi del Regolamento (UE) n. 1024/2013, ricadono nella sfera di controllo della BCE. L'articolo 6, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 1024/2013 dispone che la BCE è responsabile del funzionamento efficace e coerente del Meccanismo di Vigilanza Unico (MVU). Gli articoli 6, paragrafo 1, e 146, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17), dispone che i membri dei gruppi di vigilanza congiunti e dei gruppi per le ispezioni in loco sono soggetti alle istruzioni impartite dal rispettivo coordinatore di gruppo. Tali disposizioni si basano sull'articolo 6, paragrafo 7, del Regolamento (UE) n. 1024/2013 che rimette alla BCE l'adozione di un quadro per l'organizzazione delle modalità pratiche di attuazione per l'attuazione della cooperazione con l'MVU.
Nell'adozione della presente decisione, la BCE è tenuta a giustificare ogni limitazione alle indagini interne che influisca sugli specifici compiti e obblighi ad essa attribuiti dagli articoli 127 e 128 del trattato e dal Regolamento (UE) n. 1024/2013. Tali limitazioni dovrebbero assicurare la riservatezza necessaria per talune informazioni della BCE e realizzare l'obiettivo del legislatore di rafforzare la lotta contro le frodi. Al di là di tali specifici compiti e obblighi, la BCE è da considerarsi, anche ai fini della presente decisione, un'entità pubblica simile ad altre istituzioni e organi dell'Unione.
In casi eccezionali, la circolazione al di fuori della BCE di talune informazioni riservate, di cui la BCE è in possesso ai fini dell'espletamento dei propri compiti, potrebbe pregiudicare gravemente il suo funzionamento. In tali casi, la decisione relativa alla concessione o meno all'Ufficio dell'accesso alle informazioni, o alla loro trasmissione all'Ufficio, dovrebbe essere presa dal Comitato esecutivo. L'accesso alle informazioni nel contesto delle decisioni di politica monetaria o delle operazioni collegate alla gestione delle attività di riserva in valuta e agli interventi sui mercati dei cambi dovrebbe essere concesso a condizione che tali informazioni abbiano più di un anno. Ulteriori limitazioni, quali quelle relative ai compiti conferiti alla BCE dal Regolamento (UE) n. 1024/2013, ai dati ricevuti dalla BCE dalle autorità nazionali competenti riguardanti la stabilità del sistema finanziario o di singoli enti creditizi e alle informazioni sulle caratteristiche di sicurezza e sulle specifiche tecniche delle banconote in euro attuali e future, non dovrebbero avere limiti di tempo. Sebbene la presente decisione non sia intesa a circoscrivere a specifiche aree di attività l'ambito delle informazioni la cui circolazione al di fuori della BCE possa compromettere il funzionamento di quest'ultima, è necessario prevedere la possibilità di adattare la decisione per tenere conto di sviluppi imprevisti al fine di assicurare che la BCE continui ad assolvere i compiti ad essa assegnati dal trattato.
La presente decisione dovrebbe tenere conto del fatto che i membri del Consiglio direttivo e del Consiglio generale della BCE che non sono anche membri del Comitato esecutivo della BCE, oltre alle funzioni nell'ambito del Sistema europeo di banche centrali, esercitano funzioni nazionali, e che i membri del Consiglio di vigilanza, del gruppo di mediazione, dei gruppi di vigilanza congiunti e dei gruppi per le ispezioni in loco che rappresentano autorità nazionali competenti degli Stati membri partecipanti, oltre ai compiti di cui al Regolamento (UE) n. 1024/2013, esercitano anch'essi funzioni nazionali. L'esercizio di tali funzioni legate al mandato nazionale è soggetto al diritto nazionale, che esula dall'ambito delle indagini interne dell'Ufficio. Pertanto, la presente decisione dovrebbe applicarsi esclusivamente alle attività professionali esercitate da costoro in qualità di membri del Consiglio direttivo, del Consiglio generale, del Consiglio di vigilanza, del gruppo di mediazione, dei gruppi di vigilanza congiunti e dei gruppi per le ispezioni in loco.
La presente decisione dovrebbe altresì tenere conto del fatto che i membri esterni della Commissione amministrativa del riesame, del Comitato di audit e del Comitato etico, oltre al rispettivo mandato, possono esercitare altre funzioni. L'esercizio di tali funzioni esula dall'ambito delle indagini interne dell'Ufficio. Pertanto, la presente decisione dovrebbe applicarsi esclusivamente alle attività professionali esercitate da costoro in qualità di membri della Commissione amministrativa del riesame, del Comitato di audit e del Comitato etico della BCE.
L'articolo 37.1 dello Statuto del Sistema europeo delle banche centrali e della Banca centrale europea (di seguito lo «Statuto del SEBC») dispone che i membri degli organi decisionali e il personale della BCE hanno il dovere, anche dopo aver cessato le proprie funzioni, di non rivelare le informazioni coperte dall'obbligo del segreto professionale. L'articolo 27, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 1024/2013 dispone che i membri del Consiglio di vigilanza, il personale della BCE e il personale distaccato dagli Stati membri partecipanti con incarichi di vigilanza sono anch'essi vincolati, anche dopo la cessazione dalle rispettive funzioni, al segreto professionale. L'articolo 22, paragrafo 1, della Decisione BCE/2014/16 e l'articolo 2, paragrafo 4, della Decisione (UE) n. 2015/433 (BCE/2014/59) contengono norme analoghe, rispettivamente, per i membri della Commissione amministrativa del riesame e i loro supplenti e per i membri del Comitato etico della BCE. Il paragrafo 6 del mandato del Comitato di audit14 dispone che i membri del Comitato di audit non divulghino a persone od organismi esterni alla BCE/Eurosistema informazioni di carattere riservato di cui vengano a conoscenza nell'assolvimento dei propri doveri. In virtù dell'articolo 10 del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013, l'Ufficio e i suoi dipendenti sono soggetti alle medesime norme sulla riservatezza e sul segreto professionale applicabili al personale della BCE in virtù dello Statuto e delle condizioni di impiego della BCE.
Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, del Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013, le autorità nazionali competenti forniscono al personale dell'Ufficio, conformemente alle norme nazionali, l'assistenza necessaria ad assolvere in modo efficace le loro mansioni. Il governo della Repubblica federale di Germania e la BCE sono firmatari di un accordo sulla sede (Headquarter Agreement), del 18 settembre 199815, attuativo del Protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea nei confronti della BCE e contenente disposizioni sull'inviolabilità dei suoi locali, archivi e comunicazioni, nonché sui privilegi e sulle immunità diplomatici dei membri del Comitato esecutivo della BCE.
Vista la sostituzione del Regolamento (CE) n. 1073/1999 ad opera del Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 e dell'elevato numero di modifiche richieste, la Decisione BCE/2004/11 dovrebbe essere abrogata e sostituita dalla presente decisione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1 Ambito di applicazione
La presente decisione si applica:
ai membri degli organi decisionali della BCE o di qualsiasi altro organo istituito dal regolamento (UE) n. 1024/2013 o dalla BCE, in materie collegate alle proprie funzioni di membri di tali organi decisionali della BCE o di altri organi,
ai membri degli organi direttivi o a qualunque membro del personale delle banche centrali nazionali o delle autorità nazionali competenti che partecipano agli organi decisionali della BCE o agli altri organi in qualità di supplenti e/o accompagnatori, in materie collegate a tale funzione
(di seguito, congiuntamente, i «partecipanti agli organi decisionali e ad altri organi»), e
ai membri permanenti o temporanei del personale della BCE, soggetti alle condizioni di impiego della BCE, e
ai soggetti che partecipano all’esercizio delle funzioni della BCE, diversi dai partecipanti agli organi decisionali e ad altri organi o dai membri permanenti o temporanei del personale della BCE, su materie collegate alla loro partecipazione all’esercizio delle funzioni della BCE
(di seguito, congiuntamente, i «soggetti rilevanti»).
Art. 2 Obbligo di cooperare con l'Ufficio
Fatte salve le pertinenti disposizioni dei Trattati, il Protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, lo Statuto del SEBC e lo Statuto dei funzionari, nel pieno rispetto dei diritti umani, delle libertà fondamentali e dei principi generali comuni agli Stati membri, e fatte salve le procedure previste nel Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 e le regole dettate nella presente decisione, i partecipanti agli organi decisionali e ad altri organi e i soggetti rilevanti cooperano con l'Ufficio, garantendo al contempo la riservatezza dell'indagine interna.
Art. 3 Obbligo di riferire su attività illecite
1. I soggetti rilevanti che vengono a conoscenza di informazioni che fanno sospettare l’esistenza di eventuali casi di frode, di corruzione o di ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell’Unione, ne informano senza indugio a) il direttore della Revisione interna, o b) l’alto dirigente del loro settore operativo, o c) il membro del Comitato esecutivo a cui risponde il loro settore operativo. Qualora le informazioni siano fornite alle persone di cui alle lettere b) o c), esse le trasmettono senza indugio al direttore della Revisione interna. I soggetti rilevanti non devono in alcun modo subire trattamenti ingiusti o discriminatori per aver comunicato le informazioni di cui al presente articolo.
2. Quando riceve le informazioni di cui al paragrafo 1, il direttore della Revisione interna vi dà seguito come segue:
a) se le informazioni si riferiscono a qualsiasi partecipante al processo decisionale e ad altri organi come persona a cui si attribuisce una violazione o a cui tale persona è associata, il direttore della Revisione interna trasmette senza indugio le informazioni al Direttore generale del segretariato.
b) In tutti gli altri casi, il direttore della Revisione interna, fatto salvo l’articolo 4 e a seguito dell’esito di una valutazione preliminare in conformità con il quadro per le indagini interne della BCE, trasmette senza indugio le informazioni ricevute all’Ufficio e ne informa, se del caso, il presidente.
3. Qualora il Direttore generale del segretariato riceva informazioni conformemente al paragrafo 2, fatto salvo l’articolo 4, le trasmette senza indugio all’Ufficio e ne informa il direttore della Revisione interna e, se del caso, il presidente.
4.
I partecipanti agli organi decisionali e ad altri organi che vengano a conoscenza delle informazioni di cui al paragrafo 1, ne informano senza indugio il Direttore generale del segretariato o il presidente. Se riceve le informazioni, il presidente le trasmette senza indugio al Direttore generale del segretariato.
Il Direttore generale del segretariato avvia le azioni per darvi il seguito adeguato secondo i criteri e nel rispetto delle disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 3, assicurando in tal modo anche che, in tutti i casi che non riguardano alcun partecipante al processo decisionale e ad altri organi in quanto persona a cui si attribuisce una violazione o a cui tale persona è associata, le informazioni ricevute siano trasmesse senza indugio al direttore della Revisione interna.
5. Qualora un partecipante agli organi decisionali o ad altri organi ovvero un soggetto rilevante sia in possesso di informazioni concrete che confermino la possibile esistenza di un caso di frode, corruzione o un’altra attività illecita secondo il paragrafo 1 e, allo stesso tempo, abbia motivi sufficienti per ritenere che la procedura prevista nei paragrafi che precedono non consenta, nel caso di specie, una segnalazione efficace all’Ufficio di tali informazioni, esso può riferire direttamente all’Ufficio, venendo meno la necessità di conformarsi al dettato dell’articolo 4.
Art. 4 Cooperazione con l'Ufficio con riferimento alle informazioni sensibili
1. In casi eccezionali nei quali la circolazione di alcune informazioni al di fuori della BCE possa pregiudicare gravemente il funzionamento di quest'ultima, la decisione avente ad oggetto la concessione all'Ufficio dell'accesso alle informazioni o la loro trasmissione ad esso è presa dal Comitato esecutivo. Ciò riguarda le informazioni sulle decisioni di politica monetaria o sulle operazioni collegate alla gestione delle attività di riserva in valuta e agli interventi sui mercati dei cambi, a condizione che tali informazioni abbiano meno di un anno, le informazioni relative ai compiti conferiti alla BCE dal Regolamento (UE) n. 1024/2013; i dati ricevuti dalla BCE da parte delle autorità nazionali competenti riguardanti la stabilità del sistema finanziario o di singoli enti creditizi e le informazioni sulle caratteristiche di sicurezza e sulle specifiche tecniche delle banconote in euro.
2. Ciascuna di tali decisioni del Comitato esecutivo tiene conto di tutti i fattori rilevanti, quali il livello di sensibilità dell'informazione necessaria all'Ufficio per l'indagine, la sua importanza per l'indagine e la gravità del sospetto, come presentato dall'Ufficio, dal partecipante agli organi decisionali o ad altri organi o dal soggetto rilevante, e il livello di rischio per il futuro funzionamento della BCE. Se l'accesso è negato, la decisione indica i motivi del diniego. In relazione alle informazioni ricevute dalla BCE riguardanti la stabilità del sistema finanziario o di singoli enti creditizi, il Comitato esecutivo può decidere di non concedere l'accesso all'Ufficio, se esso o l'autorità nazionale competente ritenga che la comunicazione delle informazioni in questione metta in pericolo la stabilità del sistema finanziario o di singoli enti creditizi.
3. In casi assolutamente eccezionali di informazioni relative a una particolare area di attività della BCE di sensibilità equivalente a quella delle categorie di informazioni di cui al paragrafo 1, il Comitato esecutivo può decidere di negare provvisoriamente all'Ufficio l'accesso a tali informazioni. A tali decisioni si applica il paragrafo 2 ed esse saranno valide per al massimo sei mesi. Successivamente, all'Ufficio sarà concesso l'accesso alle predette informazioni, a meno che il Consiglio direttivo non abbia nel frattempo modificato la presente decisione inserendo la categoria di informazioni in questione fra le categorie di cui al paragrafo 1.
Art. 5 Assistenza da parte della BCE nelle investigazioni interne
1.
Nell'avviare un'indagine interna in seno alla BCE, il dirigente competente per la sicurezza della BCE consente agli agenti dell'Ufficio l'accesso ai locali della BCE, dietro presentazione di un'autorizzazione scritta del direttore generale dell'Ufficio indicante:
a) l'identità dell'agente e la sua qualifica nell'Ufficio;
b) l'oggetto e le finalità dell'indagine;
c) le basi giuridiche per lo svolgimento dell'indagine e i poteri d'indagine che ne derivano.
Il presidente, il vicepresidente e il direttore della Revisione interna ne sono informati immediatamente.
2. La direzione Revisione interna assiste l'Ufficio nell'organizzazione pratica delle indagini.
3. I partecipanti agli organi decisionali e ad altri organi e i soggetti rilevanti forniscono agli agenti dell'Ufficio che conducono un'indagine tutte le informazioni richieste, a meno che le informazioni richieste siano suscettibili di essere considerate sensibili ai sensi dell'articolo 4, nel qual caso sarà il Comitato esecutivo a decidere se le informazioni debbano essere fornite o meno. La direzione Revisione interna prende nota di tutte le informazioni fornite.
Art. 6 Informazione degli interessati
1. Laddove emerga il possibile coinvolgimento personale nella frode, nella corruzione e in ogni altra attività illecita ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, di un partecipante a un organo decisionale o ad altri organi o di un soggetto rilevante, l'interessato ne è prontamente informato, se ciò non rischia di pregiudicare l'indagine stessa16. Ad ogni modo, non possono trarsi conclusioni che riguardino personalmente il partecipante a un organo decisionale o ad altri organi o un soggetto rilevante, senza aver dato modo all'interessato di esprimersi su tutti i fatti che lo riguardano, compresa ogni prova esistente contro di esso. L'interessato ha il diritto a rimanere in silenzio, a non autoincriminarsi e a ricevere assistenza legale.
2. Nei casi in cui vi sia necessità di mantenere segretezza assoluta ai fini dell'indagine e/o sia richiesto l'uso di procedure investigative che ricadono nella competenza di un'autorità giudiziaria nazionale, il rispetto dell'obbligo di invitare un partecipante a un organo decisionale o ad altri organi o un soggetto interessato a esprimersi può essere rinviato per un periodo di tempo determinato, in accordo con il presidente o con il Vicepresidente.
Art. 7 Informazioni riguardo all'archiviazione di un indagine senza ulteriore seguito
Qualora al termine di un'indagine interna non risultino validi elementi a carico di un partecipante a un organo decisionale o ad altri organi o di un soggetto rilevante contro cui siano state mosse accuse, l'indagine interna viene archiviata senza ulteriore seguito con decisione del direttore generale dell'Ufficio che ne informa per iscritto il partecipante all'organo decisionale o ad altri organi o il soggetto interessato.
Art. 8 Revoca dell'immunità
Sono trasmesse al direttore generale dell'Ufficio, affinché esprima un parere, tutte le domande provenienti da autorità di polizia o da autorità giudiziarie nazionali dirette a revocare l'immunità di un membro di un organo decisionale o di altri organi o di un soggetto rilevante coinvolto in possibili casi di frode, corruzione e altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione. Il Consiglio direttivo decide in merito alla revoca in relazione a partecipanti agli organi decisionali e ad altri organi; il Comitato esecutivo decide in merito alla revoca in relazione a soggetti interessati.
Art. 9 Entrata in vigore e abrogazione
1. La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
2. La Decisione BCE/2004/11 è abrogata con effetto dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione della presente decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
3. Qualsiasi rinvio alla decisione BCE/2004/11 deve essere inteso come rinvio alla presente decisione.
Fatto a Francoforte sul Meno, il 4 marzo 2016 Il presidente della BCE Mario Draghi