Decisione di esecuzione (UE) 2016/529 della Commissione del 31 marzo 2016 che stabilisce il contributo finanziario dell'Unione alle spese sostenute dalla Germania nel 2007 per il finanziamento degli interventi d'emergenza per combattere la febbre catarrale degli ovini [notificata con il numero C(2016) 1758] (Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale, che modifica le direttive 98/56/CE, 2000/29/CE e 2008/90/CE del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 882/2004 e (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga le decisioni 66/399/CEE, 76/894/CEE e 2009/470/CE del Consiglio1, in particolare l'articolo 36, paragrafo 4,
Il regolamento (CE) n. 349/2005 della Commissione2 stabilisce le norme per il versamento di un contributo finanziario dell'Unione a favore di interventi urgenti e della lotta contro certe malattie animali ai sensi della decisione 90/424/CEE del Consiglio3. L'articolo 7 di tale regolamento stabilisce i documenti che lo Stato membro che richiede il contributo finanziario all'Unione deve presentare e i termini per la presentazione di tali documenti.
La decisione 2008/444/CE della Commissione4 dispone la concessione di un contributo finanziario dell'Unione alla Germania a copertura delle spese sostenute da tale Stato membro in seguito all'adozione delle misure per combattere la febbre catarrale degli ovini nel 2007 a norma della decisione 2009/470/CE del Consiglio5. Una prima quota di 950000,00 EUR è stata pertanto versata alla Germania come parte del contributo finanziario dell'Unione.
A norma della decisione di esecuzione 2011/800/UE della Commissione6 è stata versata una seconda quota di 1950000,00 EUR come parte del contributo finanziario dell'Unione e a norma della decisione di esecuzione 2014/131/UE della Commissione7 è stata versata una terza quota di 1000000,00 EUR come parte del contributo finanziario dell'Unione.
Mediante la decisione 2008/444/CE sono state soddisfatte le prescrizioni del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio8, in particolare dell'articolo 84.
Il 6 giugno 2008 la Germania ha presentato alla Commissione una domanda ufficiale di rimborso, accompagnata da una relazione finanziaria, dai documenti giustificativi e da una relazione epidemiologica su ogni azienda i cui animali sono stati abbattuti e distrutti. La domanda di rimborso ammonta a 4201179,00 EUR. In seguito alle verifiche e ai controlli eseguiti durante l'audit condotto in loco dal servizio di audit competente, l'importo di 239629,65 EUR è stato considerato non ammissibile ai fini del rimborso conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 349/2005.
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
1. Il contributo finanziario dell'Unione alle spese sostenute dalla Germania nel 2007 per il finanziamento delle misure urgenti di lotta contro la febbre catarrale degli ovini è fissato a 3961549,35 EUR.
2. Il saldo del contributo finanziario dell'Unione da versare alla Germania è fissato a 61549,35 EUR.
Art. 2
La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 31 marzo 2016 Per la Commissione Vytenis Andriukaitis Membro della Commissione