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Decisione di esecuzione (UE) 2016/770 della Commissione del 14 aprile 2016 che istituisce un formato comune per la comunicazione delle informazioni concernenti lo svolgimento delle procedure ai sensi del regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose [notificata con il numero C(2016) 2068]

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sull'esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose1, in particolare l'articolo 22, paragrafo 1,

sentito il parere del comitato istituito dall'articolo 133 del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE2,

Al fine di assicurare che le informazioni comunicate dagli Stati membri siano trasmesse in modo uniforme, è opportuno creare un formato comune destinato ad essere utilizzato dagli Stati membri nell'adempimento dei loro obblighi di comunicazione ai sensi del regolamento (UE) n. 649/2012.

È opportuno specificare i periodi di riferimento esatti per garantire chiarezza e coerenza visto che il regolamento (UE) n. 649/2012 stabilisce che gli Stati membri sono tenuti a comunicare le informazioni concernenti lo svolgimento delle procedure ogni tre anni,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Fatto a Bruxelles, il 14 aprile 2016 Per la Commissione Karmenu Vella Membro della Commissione