Regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012 sull’esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 192, paragrafo 1, e l’articolo 207,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo1,
previa consultazione del Comitato delle regioni,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria2,
Il regolamento (CE) n. 689/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sull’esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose3, ha subito diverse e sostanziali modificazioni. Esso deve essere ora nuovamente modificato ed è quindi opportuno, per motivi di chiarezza, procedere alla rifusione di detto regolamento.
Il regolamento (CE) n. 689/2008 dà esecuzione alla convenzione di Rotterdam relativa alla procedura di previo assenso informato per talune prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale4 («la convenzione»), entrata in vigore il 24 febbraio 2004, e sostituisce il regolamento (CE) n. 304/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull’esportazione e importazione di prodotti chimici pericolosi5.
Per motivi di chiarezza e di coerenza con il resto della legislazione pertinente dell’Unione è opportuno introdurre o chiarire alcune definizioni e armonizzare la terminologia con quella utilizzata, da un lato, nel regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche6 e, dall’altro, nel regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele7. È opportuno garantire che il presente regolamento rispecchi le disposizioni transitorie del regolamento (CE) n. 1272/2008, al fine di evitare qualsiasi incoerenza tra il calendario di applicazione di detto regolamento e il presente regolamento.
La convenzione consente alle parti il diritto di adottare provvedimenti più rigorosi di quelli prescritti dalla convenzione ai fini della protezione della salute umana e dell’ambiente, a condizione che tali provvedimenti siano compatibili con le disposizioni della convenzione e conformi al diritto internazionale. Al fine di garantire un livello più elevato di protezione dell’ambiente e del pubblico in generale dei paesi importatori, è necessario e opportuno andare oltre le disposizioni previste dalla convenzione riguardo ad alcuni aspetti.
Per quanto concerne la partecipazione dell’Unione alla convenzione, è essenziale disporre di un unico referente che consenta all’Unione di interagire con il segretariato della convenzione (il «segretariato»), le altre parti della convenzione e altri paesi. È opportuno che la Commissione funga da referente in tal senso.
È necessario garantire un coordinamento e una gestione efficaci degli aspetti tecnici e amministrativi del presente regolamento a livello di Unione. Gli Stati membri e l’Agenzia europea per le sostanze chimiche («l’agenzia»), istituita dal regolamento (CE) n. 1907/2006, dispongono di competenza ed esperienza nell’attuazione della legislazione dell’Unione sulle sostanze chimiche e di accordi internazionali in tale settore. Occorre pertanto che gli Stati membri e l’agenzia svolgano le funzioni inerenti agli aspetti amministrativi, tecnici e scientifici dell’attuazione della convenzione tramite il presente regolamento, nonché allo scambio di informazioni. È inoltre opportuno che la Commissione, gli Stati membri e l’agenzia collaborino ai fini di un adempimento efficace degli obblighi internazionali che incombono all’Unione a titolo della convenzione.
Dato che alcune funzioni della Commissione dovrebbero essere trasferite all’agenzia, la banca dati europea sull’esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose inizialmente costituita dalla Commissione dovrebbe essere ulteriormente sviluppata e gestita dall’agenzia.
Le esportazioni di sostanze chimiche pericolose vietate o soggette a rigorose restrizioni all’interno dell’Unione dovrebbero continuare a essere assoggettate a una procedura comune di notifica di esportazione. È di conseguenza opportuno che le sostanze chimiche pericolose in quanto tali o contenute in miscele o in articoli, che siano state vietate o sottoposte a rigorose restrizioni dall’Unione in qualità di fitosanitari o di altre forme di pesticidi oppure di sostanze chimiche industriali destinate a usi professionali o all’impiego da parte del consumatore finale, siano disciplinate da norme in materia di notifica di esportazione analoghe a quelle applicabili alle stesse sostanze chimiche vietate o soggette a rigorose restrizioni nell’ambito di una o entrambe le categorie di impiego stabilite nella convenzione, ossia come pesticidi o sostanze chimiche industriali. Inoltre, le sostanze chimiche disciplinate dalla procedura internazionale (PIC) dell’assenso preliminare in conoscenza di causa (la «procedura PIC») dovrebbero essere soggette alle stesse norme in materia di notifica di esportazione. È opportuno che la procedura comune di notifica di esportazione sia applicata alle esportazioni dell’Unione verso tutti i paesi terzi, a prescindere dal fatto che questi siano o meno parti della convenzione o che partecipino alle sue procedure. Agli Stati membri dovrebbe essere consentito di riscuotere contributi amministrativi a copertura dei costi connessi all’espletamento di questa procedura.
Gli esportatori e gli importatori dovrebbero essere tenuti a trasmettere informazioni sui quantitativi di sostanze chimiche oggetto di scambi commerciali a livello internazionale disciplinati dal presente regolamento per consentire il controllo e la valutazione dell’impatto e dell’efficacia dei provvedimenti in esso contenuti.
È opportuno che le notifiche concernenti le misure di regolamentazione definitive dell’Unione o degli Stati membri finalizzati a vietare o a sottoporre a rigorose restrizioni determinate sostanze chimiche, e trasmesse al segretariato allo scopo di inserire tali sostanze nella procedura PIC, siano presentate dalla Commissione nei casi in cui i criteri stabiliti al riguardo nella convenzione siano rispettati. Se necessario, è opportuno chiedere ulteriori informazioni a sostegno di tali notifiche.
Qualora le misure di regolamentazione definitive dell’Unione o degli Stati membri non siano soggette a obbligo di notifica perché non soddisfano i criteri stabiliti nella convenzione, è opportuno che al segretariato e alle altre parti della convenzione pervengano comunque le informazioni concernenti tali misure, a salvaguardia di un corretto scambio di informazioni.
È inoltre necessario provvedere affinché l’Unione adotti decisioni in merito all’importazione nell’Unione di sostanze chimiche soggette alla procedura internazionale PIC. Tali decisioni dovrebbero essere basate sulla legislazione dell’Unione vigente e tener conto dei divieti o delle rigorose restrizioni imposti dagli Stati membri. Ove necessario, è opportuno proporre modifiche della legislazione dell’Unione.
Occorre disporre in modo tale da garantire che gli Stati membri e gli esportatori siano a conoscenza delle decisioni prese dai paesi importatori riguardanti le sostanze chimiche soggette alla procedura PIC e che gli esportatori si attengano a tali decisioni. Inoltre, per evitare il verificarsi di esportazioni indesiderate, è opportuno che non sia consentita l’esportazione di sostanze chimiche vietate o soggette a rigorose restrizioni all’interno dell’Unione e rispondenti ai criteri per la procedura di notifica stabiliti nella convenzione o assoggettate alla procedura PIC in assenza di un consenso esplicito del paese importatore interessato, a prescindere che sia o meno parte della convenzione. Al contempo, è opportuno prevedere l’esenzione da tale obbligo nel caso dell’esportazione di alcune sostanze chimiche verso paesi membri dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE), purché siano rispettate determinate condizioni. Occorre inoltre una procedura in grado di gestire i casi in cui, nonostante tutti gli sforzi ragionevoli messi in atto, il paese importatore non invia alcuna risposta, in tal caso è opportuno che le esportazioni di talune sostanze chimiche procedano in via temporanea secondo determinate condizioni. È anche necessario prevedere un riesame periodico di tutti i casi di questo genere e dei casi in cui è stato ottenuto un consenso esplicito.
È importante altresì che tutte le sostanze chimiche esportate abbiano un ciclo di vita di durata adeguata a garantirne l’uso efficace e sicuro. In riferimento ai pesticidi, in particolare a quelli esportati verso i paesi in via di sviluppo, occorre che siano fornite informazioni sulle corrette modalità di conservazione e che siano utilizzati imballaggi e contenitori di adeguata fattura e dimensione in modo che non si creino giacenze di magazzino obsolete.
Gli articoli contenenti sostanze chimiche non rientrano nell’ambito di applicazione della convenzione. Ciò nonostante, sembra opportuno, che gli articoli, come definiti nel presente regolamento, contenenti sostanze chimiche che potrebbero essere rilasciate nell’ambiente in determinate condizioni d’uso o in fase di smaltimento e che sono vietate o soggette a rigorose restrizioni nell’Unione con riferimento a una o più categorie di impiego di cui alla convenzione o sono soggette alla procedura internazionale PIC siano assoggettati anche agli obblighi di notifica in materia di esportazioni. Inoltre, alcune sostanze chimiche e alcuni articoli contenenti determinate sostanze chimiche che, pur non rientrando nell’ambito d’applicazione della convenzione, danno adito a particolari preoccupazioni, non dovrebbero essere assolutamente esportati.
Ai sensi della convenzione, è opportuno che siano fornite informazioni sui movimenti di transito delle sostanze chimiche soggette alla procedura internazionale PIC alle parti della convenzione che ne facciano richiesta.
È opportuno inoltre garantire che le disposizioni dell’Unione in materia di imballaggio, di etichettatura e di altre informazioni sulla sicurezza siano applicate a tutte le sostanze chimiche destinate all’esportazione verso parti della convenzione e altri paesi, salvo quando tali disposizioni siano in contrasto con provvedimenti vigenti nel paese importatore, tenuto conto delle norme internazionali in materia. Poiché il regolamento (CE) n. 1272/2008 ha stabilito nuove disposizioni in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio di sostanze e di miscele, è opportuno inserire un riferimento a detto regolamento.
Per garantire in maniera efficace il controllo e il rispetto dell’applicazione è opportuno che gli Stati membri designino delle autorità, quali le autorità doganali, incaricate di controllare le importazioni ed esportazioni delle sostanze chimiche disciplinate dal presente regolamento. La Commissione, sostenuta dall’agenzia, e gli Stati membri hanno un ruolo determinante e dovrebbero agire in modo mirato e coordinato. È opportuno che gli Stati membri istituiscano sanzioni adeguate in caso di violazione delle disposizioni.
Per agevolare i controlli doganali e ridurre l’onere amministrativo agli esportatori e alle autorità, dovrebbe essere istituito un sistema di codici da utilizzarsi nelle dichiarazioni di esportazione. È opportuno utilizzare codici speciali, ove opportuno, anche per le sostanze chimiche esportate a scopi di ricerca o di analisi in quantità che verosimilmente non producano effetti sulla salute umana o sull’ambiente e, in ogni caso, in quantità non superiore a 10 kg da ogni esportatore a ogni paese di importazione per anno civile.
È opportuno promuovere lo scambio di informazioni, la condivisione delle responsabilità e la cooperazione tra l’Unione e gli Stati membri e i paesi terzi al fine di garantire una corretta gestione delle sostanze chimiche, anche se i paesi terzi non sono parti della convenzione. In particolare, l’assistenza tecnica ai paesi in via di sviluppo e a quelli con economie in transizione dovrebbe essere prestata direttamente dalla Commissione e dagli Stati membri, oppure indirettamente tramite un sostegno ai progetti realizzati da organizzazioni non governative, soprattutto quando si tratta di assistenza intesa ad aiutare tali paesi ad attuare la convenzione, contribuendo in tal modo a prevenire gli effetti nocivi delle sostanze chimiche sulla salute umana e sull’ambiente.
Per garantire l’efficacia delle procedure è opportuno effettuare regolari verifiche del loro funzionamento. A tale scopo è opportuno che gli Stati membri e l’agenzia trasmettano periodicamente una relazione in formato standard alla Commissione, che a sua volta dovrebbe riferire periodicamente al Parlamento europeo e al Consiglio.
È opportuno che l’agenzia elabori note tecniche di orientamento per assistere le autorità designate, comprese le autorità doganali incaricate di controllare le esportazioni, gli esportatori e gli importatori, ad applicare il presente regolamento.
Al fine di adeguare il presente regolamento al progresso tecnico, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea («TFUE») riguardo all’inserimento di sostanze chimiche nella parte 1 o 2 dell’allegato I e ad altre modifiche di tale allegato, all’inserimento di sostanze chimiche nella parte 1 o 2 dell’allegato V e ad altre modifiche di tale allegato e altre modifiche degli allegati II, III, IV e VI. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell’elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.
Al fine di garantire condizioni uniformi per l’attuazione del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione8.
Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire assicurare un adempimento coerente ed efficace degli obblighi dell’Unione a titolo della convenzione, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a motivo della necessità di armonizzare le norme sulle importazioni ed esportazioni di sostanze chimiche pericolose, essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
Il regolamento (CE) n. 689/2008 dovrebbe essere abrogato.
Occorre prevedere l’applicazione differita del presente regolamento in modo da lasciare tempo sufficiente all’agenzia per prepararsi alle sue nuove funzioni e consentire all’industria di familiarizzare con le nuove procedure,
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1 Obiettivi
1.
Il presente regolamento ha i seguenti obiettivi:
a) attuare la convenzione di Rotterdam sulla procedura di assenso preliminare in conoscenza di causa per talune sostanze chimiche e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale (la «convenzione»);
b) promuovere la condivisione delle responsabilità e la collaborazione nel settore dei movimenti internazionali di sostanze chimiche pericolose al fine di tutelare la salute umana e l’ambiente da potenziali danni;
c) contribuire all’uso ecocompatibile di sostanze chimiche pericolose.
Gli obiettivi di cui al primo comma sono perseguiti favorendo lo scambio di informazioni sulle caratteristiche delle sostanze chimiche pericolose, definendo una procedura per l’adozione delle decisioni nell’ambito dell’Unione sulle importazioni ed esportazioni e comunicando tali decisioni alle parti e ad altri paesi, secondo il caso.
2. Oltre agli obiettivi di cui al paragrafo 1, il presente regolamento garantisce che le disposizioni del regolamento (CE) n. 1272/2008 in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura si applichino a tutte le sostanze chimiche quando sono esportate dagli Stati membri verso altre parti o altri paesi, salvo i casi in cui tali disposizioni siano in contrasto con eventuali disposizioni specifiche in vigore nelle suddette parti o nei suddetti paesi.
Art. 2 Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento si applica a:
a) determinate sostanze chimiche pericolose soggette alla procedura dell’assenso preliminare in conoscenza di causa ai sensi della convenzione (la «procedura PIC»);
b) determinate sostanze chimiche pericolose vietate o soggette a rigorose restrizioni all’interno dell’Unione o di uno Stato membro;
c) le sostanze chimiche esportate, per quanto concerne la classificazione, l’etichettatura e l’imballaggio.
2. Il presente regolamento non si applica:
a) alle droghe e alle sostanze psicotrope di cui al regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra la Comunità e i paesi terzi9;
b) ai materiali e alle sostanze radioattive di cui alla direttiva 96/29/Euratom del Consiglio, del 13 maggio 1996, che stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti10;
c) ai rifiuti disciplinati dalla direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti11;
d) alle armi chimiche di cui al regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell’intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso12;
e) agli alimenti e agli additivi alimentari di cui al regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali13;
f) ai mangimi di cui al regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare14, compresi gli additivi, trasformati, parzialmente trasformati o non trasformati, destinati all’alimentazione orale degli animali;
g) agli organismi geneticamente modificati di cui alla direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati15;
h) fatto salvo l’articolo 3, paragrafo 5, lettera b), del presente regolamento, ai prodotti medicinali per uso umano e ai prodotti medicinali veterinari di cui, rispettivamente, alla direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano16, e alla direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari17.
3.
Il presente regolamento non si applica alle sostanze chimiche esportate per fini di ricerca o analisi in quantità che verosimilmente non producono effetti sulla salute umana o sull’ambiente e, in ogni caso, in quantità non superiore a 10 kg da ogni esportatore a ogni paese importatore per anno civile.
In deroga al primo comma, gli esportatori delle sostanze chimiche di cui allo stesso comma ottengono un numero speciale di riferimento identificativo tramite la banca dati di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), e indicano tale numero di riferimento nella dichiarazione di esportazione.
Art. 3 Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
1) «sostanza chimica», una sostanza presente allo stato puro o contenuta in una miscela, o una miscela, fabbricata o ricavata dalla natura, a esclusione degli organismi viventi, che rientra in una delle seguenti categorie:
a) pesticidi, compresi formulati pesticidi altamente pericolosi;
b) sostanze chimiche industriali;
2) «sostanza», qualsiasi elemento chimico e i suoi composti secondo la definizione di cui all’articolo 3, punto 1, del regolamento (CE) n. 1907/2006;
3) «miscela», una miscela o una soluzione secondo la definizione di cui all’articolo 2, punto 8, del regolamento (CE) n. 1272/2008;
4) «articolo», un prodotto finito che contiene o include una sostanza chimica il cui impiego, in quel particolare prodotto, è vietato o soggetto a rigorose restrizioni in forza della legislazione dell’Unione ove tale prodotto non rientri nei punti 2 o 3;
5) «pesticidi», le sostanze chimiche appartenenti a una delle due seguenti sottocategorie:
a) pesticidi utilizzati come prodotti fitosanitari di cui al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari18;
b) altri pesticidi, quali:
i) i biocidi disciplinati dalla direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all’immissione sul mercato dei biocidi19; e
ii) i disinfettanti, gli insetticidi e gli antiparassitari di cui alle direttive 2001/82/CE e 2001/83/CE;
6) «sostanze chimiche industriali», le sostanze chimiche appartenenti a una delle due seguenti sottocategorie:
a) sostanze chimiche a uso professionale;
b) sostanze chimiche destinate all’uso da parte del consumatore finale;
7) «sostanza chimica soggetta a obbligo di notifica di esportazione», qualsiasi sostanza chimica, vietata o soggetta a rigorose restrizioni nell’ambito dell’Unione in riferimento a una o più categorie o sottocategorie, e qualsiasi sostanza chimica elencata nella parte 1 dell’allegato I, soggetta alla procedura PIC;
8) «sostanza chimica assoggettabile a notifica PIC», qualsiasi sostanza chimica vietata o soggetta a rigorose restrizioni nell’ambito dell’Unione o di uno Stato membro in riferimento a una o più categorie. Le sostanze chimiche vietate o soggette a rigorose restrizioni nell’ambito dell’Unione in riferimento a una o più categorie sono elencate nella parte 2 dell’allegato I;
9) «sostanza chimica soggetta alla procedura PIC», qualsiasi sostanza chimica elencata nell’allegato III della convenzione e nell’allegato I, parte 3, del presente regolamento;
10) «sostanza chimica vietata», una delle seguenti sostanze:
a) una sostanza chimica il cui impiego sia stato vietato nell’ambito di una o più categorie o sottocategorie mediante una misura di regolamentazione definitiva dell’Unione, per la protezione della salute umana o dell’ambiente;
b) una sostanza chimica cui sia stata rifiutata l’autorizzazione di primo impiego o per la quale siano stati disposti dall’industria il ritiro dal mercato dell’Unione o l’esclusione da ogni ulteriore fase del procedimento di notifica, registrazione o autorizzazione, quando è dimostrato che tale sostanza desta preoccupazioni per la salute umana o l’ambiente;
11) «sostanza chimica soggetta a rigorose restrizioni», una delle seguenti sostanze:
a) sostanza chimica il cui impiego sia stato vietato, teoricamente per qualsiasi uso, nell’ambito di una o più categorie o sottocategorie, mediante misura di regolamentazione definitiva dell’Unione, per la protezione della salute umana o dell’ambiente, ma il cui utilizzo sia ancora ammesso in alcuni casi particolari;
b) sostanza chimica cui sia stata rifiutata l’autorizzazione, teoricamente per qualsiasi uso, o che l’industria abbia ritirato dal mercato dell’Unione o da ogni ulteriore esame nell’ambito di una procedura di notifica, registrazione o autorizzazione, e ove sia dimostrato che tale sostanza desta preoccupazioni per la salute umana o l’ambiente;
12) «sostanza chimica vietata o soggetta a rigorose restrizioni in uno Stato membro», qualsiasi sostanza chimica che sia vietata o soggetta a rigorose restrizioni mediante una misura di regolamentazione definitiva di uno Stato membro;
13) «misura di regolamentazione definitiva», qualsiasi atto giuridicamente vincolante che abbia lo scopo di vietare o assoggettare a rigorose restrizioni una determinata sostanza chimica;
14) «formulato pesticida altamente pericoloso», qualsiasi sostanza chimica destinata a essere utilizzata come pesticida, che provoca gravi danni alla salute umana o all’ambiente, osservabili entro un breve lasso di tempo dopo un’applicazione unica o ripetuta, effettuata in modo conforme alle prescrizioni d’uso;
15) «territorio doganale dell’Unione», il territorio come definito all’articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario20;
16) «esportazione»:
a) l’esportazione permanente o temporanea di una sostanza chimica in base alle condizioni di cui all’articolo 28, paragrafo 2, TFUE;
b) la riesportazione, in condizioni diverse da quelle stipulate all’articolo 28, paragrafo 2, TFUE, di una sostanza chimica alla quale si applica una procedura doganale diversa dalla procedura di transito esterno dell’Unione per le merci che si spostano attraverso il territorio doganale dell’Unione;
17) «importazione», l’introduzione fisica nel territorio doganale dell’Unione di una sostanza chimica cui si applichi una procedura doganale diversa dalla procedura di transito esterno dell’Unione per le merci che si spostano attraverso il territorio doganale dell’Unione;
18) «esportatore», una delle seguenti persone fisiche o giuridiche:
a) la persona a nome della quale viene rilasciata una dichiarazione di esportazione, vale a dire la persona che, al momento dell’accettazione della dichiarazione, è titolare del contratto stipulato con il destinatario ubicato nel territorio di una parte o di un altro paese e che ha la facoltà di decidere che la sostanza chimica sia spedita fuori dal territorio doganale dell’Unione;
b) ove non sia stato concluso un contratto di esportazione o il titolare del contratto non agisca per proprio conto, la persona che ha la facoltà di decidere che la sostanza chimica sia spedita fuori dal territorio doganale dell’Unione;
c) ove il diritto di smaltimento della sostanza chimica spetti a una persona stabilita al di fuori dell’Unione in base al contratto cui fa riferimento l’esportazione, la parte contraente stabilita nel territorio dell’Unione;
19) «importatore», la persona fisica o giuridica che, al momento dell’importazione nel territorio doganale dell’Unione, è destinataria della sostanza chimica;
20) «parte della convenzione» o «parte», qualsiasi Stato od organizzazione di integrazione economica regionale che abbia accettato di essere vincolato/a dalla convenzione e per il/la quale sia in vigore la convenzione;
21) «altro paese», un paese che non è una parte della convenzione;
22) «agenzia», l’Agenzia europea per le sostanze chimiche istituita dal regolamento (CE) n. 1907/2006;
23) «segretariato», il segretariato della convenzione, salvo altrimenti disposto nel presente regolamento.
Art. 4 Autorità nazionali designate degli Stati membri
Ciascuno Stato membro designa l’autorità o le autorità (l’«autorità nazionale designata» oppure le «autorità nazionali designate»), preposte all’espletamento delle funzioni amministrative stabilite dal presente regolamento, a meno che non vi abbia già provveduto prima dell’entrata in vigore del presente regolamento.
Ciascuno Stato membro comunica tale designazione alla Commissione entro il 17 novembre 2012, a meno che non vi abbia già provveduto precedentemente all’entrata in vigore del presente regolamento, e informa anche la Commissione di qualsiasi cambiamento che riguardi l’autorità nazionale designata.
Art. 5 Partecipazione dell’Unione alla convenzione
1. La partecipazione alla convenzione è responsabilità comune della Commissione e degli Stati membri, in particolare per quanto concerne l’assistenza tecnica, lo scambio di informazioni e le questioni relative alla composizione delle controversie, alla partecipazione a organi ausiliari e alla votazione.
2.
Per lo svolgimento delle funzioni amministrative previste dalla convenzione in riferimento alla procedura PIC, la Commissione agisce in qualità di autorità designata comune per conto e in stretta collaborazione e consultazione con tutte le autorità nazionali designate degli Stati membri.
La Commissione ha, in particolare, il compito di:
a) trasmettere le notifiche di esportazione dell’Unione alle parti e agli altri paesi a norma dell’articolo 8;
b) presentare al segretariato le notifiche delle misure di regolamentazione definitive riguardanti sostanze chimiche assoggettabili alla notifica PIC ai sensi dell’articolo 11;
c) trasmettere informazioni su altre misure di regolamentazione definitive riguardanti sostanze chimiche non assoggettabili alla notifica PIC ai sensi dell’articolo 12;
d) ricevere informazioni dal segretariato, più in generale.
La Commissione fornisce altresì al segretariato le risposte dell’Unione relative all’importazione di sostanze chimiche soggette alla procedura PIC ai sensi dell’articolo 13.
Inoltre, la Commissione coordina il contributo dell’Unione relativamente a tutte le questioni tecniche connesse a quanto segue:
a) la convenzione;
b) la preparazione della conferenza delle parti istituita dall’articolo 18, paragrafo 1, della convenzione;
c) il comitato per l’esame delle sostanze chimiche istituito a norma dell’articolo 18, paragrafo 6, della convenzione (il «comitato per l’esame delle sostanze chimiche»);
d) gli altri organi ausiliari della conferenza delle parti.
3. La Commissione e gli Stati membri assumono le iniziative necessarie per garantire che l’Unione sia opportunamente rappresentata nei diversi organi che attuano la convenzione.
Art. 6 Funzioni dell’agenzia
1. L’agenzia, oltre alle funzioni a essa assegnate a norma degli articoli 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22 e 25, svolge le seguenti funzioni:
a) mantenere, alimentare e aggiornare periodicamente una banca dati sull’esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose («la banca dati»);
b) mettere la banca dati a disposizione del pubblico sul proprio sito web;
c) fornire, se de caso, all’industria, con l’accordo della Commissione e previa consultazione degli Stati membri, assistenza, orientamento tecnico e scientifico e strumenti per garantire l’effettiva applicazione del presente regolamento;
d) fornire, con l’accordo della Commissione, alle autorità nazionali designate degli Stati membri, assistenza e orientamento tecnico e scientifico per garantire l’effettiva applicazione del presente regolamento;
e) su richiesta degli esperti degli Stati membri o della Commissione che fanno parte del comitato della convenzione per l’esame delle sostanze chimiche, nell’ambito delle risorse disponibili, contribuire all’elaborazione dei documenti di orientamento alla decisione di cui all’articolo 7 della convenzione e di altri documenti tecnici relativi all’attuazione della convenzione;
f) su richiesta, fornire alla Commissione i pertinenti dati scientifici e tecnici e assisterla al fine di garantire l’effettiva attuazione del presente regolamento;
g) su richiesta, fornire alla Commissione i pertinenti dati scientifici e tecnici e assisterla nell’esercizio del suo ruolo di autorità designata comune dell’Unione.
2. Il segretariato dell’agenzia svolge le funzioni assegnate all’agenzia dal presente regolamento.
Art. 7 Sostanze chimiche soggette a obbligo di notifica di esportazione, sostanze chimiche assoggettabili alla notifica PIC e sostanze chimiche soggette alla procedura PIC
1. Le sostanze chimiche soggette alla notifica di esportazione, le sostanze chimiche ritenute idonee per la notifica PIC e le sostanze chimiche soggette alla procedura PIC sono elencate nell’allegato I.
2.
Le sostanze chimiche elencate nell’allegato I sono classificate in uno o più dei tre gruppi di sostanze chimiche riportate nelle parti 1, 2 e 3 dello stesso allegato.
Le sostanze chimiche elencate nella parte 1 dell’allegato I sono soggette alla procedura della notifica di esportazione di cui all’articolo 8, con informazioni dettagliate sull’identità della sostanza, sulla categoria e/o sottocategoria di impiego soggetta a limitazioni, sul tipo di limitazione e, se del caso, informazioni supplementari concernenti in particolare le deroghe all’obbligo di notifica di esportazione.
Le sostanze chimiche elencate nella parte 2 dell’allegato I, oltre a essere soggette alla procedura di notifica di esportazione di cui all’articolo 8, sono assoggettabili alla procedura di notifica PIC di cui all’articolo 11 con informazioni dettagliate sull’identità della sostanza e sulla categoria di impiego.
Le sostanze chimiche elencate nella parte 3 dell’allegato I sono soggette alla procedura PIC, con l’indicazione della categoria di impiego e, se del caso, informazioni supplementari concernenti in particolare eventuali prescrizioni circa la notifica di esportazione.
3. Gli elenchi di cui all’allegato I sono messi a disposizione del pubblico tramite la banca dati.
Art. 8 Notifiche di esportazione trasmesse alle parti e ad altri paesi
1. Nel caso delle sostanze elencate nella parte 1 dell’allegato I o di miscele contenenti tali sostanze in concentrazioni tali da far scattare l’obbligo di etichettatura a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008, a prescindere dal fatto che questi contengano altre sostanze, si applicano i paragrafi da 2 a 8 del presente articolo, a prescindere dall’uso cui è destinata la sostanza chimica nella parte importatrice o in un altro paese importatore.
2.
L’esportatore, qualora intenda esportare dall’Unione nel territorio di una parte o di un altro paese una determinata sostanza chimica di cui al paragrafo 1, per la prima volta o dalla data a decorrere dalla quale a tale sostanza chimica si applica il presente regolamento, notifica l’autorità nazionale designata dello Stato membro in cui risiede (lo «Stato membro dell’esportatore») almeno trentacinque giorni prima della data prevista di esportazione. Successivamente, l’esportatore notifica all’autorità nazionale designata la prima esportazione della sostanza ogni anno civile almeno trentacinque giorni prima della data in cui avrà luogo l’esportazione. Tali notifiche sono conformi ai requisiti di informazione stabiliti dall’allegato II e sono messe a disposizione della Commissione e degli Stati membri tramite la banca dati.
L’autorità nazionale designata dello Stato membro dell’esportatore verifica che le informazioni siano conformi alle disposizioni dell’allegato II e, se la notifica è completa, la trasmette all’agenzia non oltre il venticinquesimo giorno precedente alla data prevista di esportazione.
L’agenzia, per conto della Commissione, trasmette la notifica all’autorità nazionale designata della parte importatrice o all’autorità competente di un altro paese importatore e adotta le misure necessarie per garantire che esse la ricevano, almeno quindici giorni prima della notifica della prima esportazione prevista della sostanza chimica e, successivamente, non oltre il quindicesimo giorno precedente alla prima esportazione della sostanza in ciascun anno civile successivo.
L’agenzia registra tutte le notifiche di esportazione e vi assegna un numero di riferimento identificativo nella banca dati. L’agenzia mette inoltre a disposizione del pubblico, e, se del caso, delle autorità nazionali designate degli Stati membri, per ciascun anno civile, un elenco aggiornato delle sostanze chimiche interessate, con l’indicazione della parte importatrice o di qualsiasi altro paese importatore, tramite la propria banca dati.
3. Qualora non riceva dalla parte importatrice o da un altro paese importatore una conferma di ricezione della notifica della prima esportazione effettuata successivamente all’inserimento della sostanza chimica nella parte 1 dell’allegato I entro trenta giorni dall’invio di tale notifica, l’agenzia, per conto della Commissione, trasmette una seconda notifica. L’agenzia, per conto della Commissione, si adopera per quanto possibile affinché l’autorità nazionale designata della parte importatrice o l’autorità competente di un altro paese importatore riceva la seconda notifica.
4. Per le esportazioni che hanno luogo successivamente all’entrata in vigore di modifiche della legislazione dell’Unione in materia di immissione in commercio, uso o etichettatura delle sostanze oggetto dell’esportazione, ovvero ogni qualvolta la composizione di una miscela da esportare cambi e sia dunque necessaria una modifica dell’etichettatura, è presentata una nuova notifica ai sensi del paragrafo 2. La nuova notifica è conforme alle disposizioni dell’allegato II e indica che essa costituisce una revisione di una precedente notifica.
5. Qualora l’esportazione di una sostanza chimica si effettui in una situazione di emergenza nella quale qualsiasi ritardo possa mettere a rischio la salute pubblica o l’ambiente nella parte importatrice o in un altro paese importatore, le disposizioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 possono essere interamente o parzialmente disapplicate su richiesta motivata dell’esportatore o della parte importatrice o di un altro paese importatore e, a discrezione dell’autorità nazionale designata dello Stato membro dell’esportatore, previa consultazione della Commissione assistita dall’agenzia. Una decisione in merito alla richiesta si considera adottata in consultazione con la Commissione se quest’ultima non trasmette una risposta discordante entro dieci giorni da quando l’autorità nazionale designata dello Stato membro ha inviato i dettagli della richiesta.
6.
Fatti salvi gli obblighi di cui all’articolo 19, paragrafo 2, gli obblighi di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo cessano quando sono cumulativamente soddisfatte le seguenti condizioni:
a) la sostanza chimica è assoggettata alla procedura PIC;
b) il paese importatore è parte della convenzione è ha trasmesso al segretariato una risposta ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 2, della convenzione, indicando il proprio assenso o diniego all’importazione della sostanza chimica; e
c) la Commissione è informata dal segretariato della risposta data e trasmette tali informazioni agli Stati membri e all’agenzia.
In deroga al primo comma del presente paragrafo, gli obblighi di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo non cessano quando il paese importatore è parte della convenzione e richiede esplicitamente alle parti esportatrici di presentare notifica di esportazione in modo continuativo, ad esempio mediante decisioni sulle importazioni o altre modalità.
Fatti salvi gli obblighi di cui all’articolo 19, paragrafo 2, gli obblighi di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo cessano anche quando le seguenti condizioni sono entrambe soddisfatte:
a) l’autorità nazionale designata della parte importatrice o l’autorità competente dell’altro paese importatore ha disposto l’esonero dall’obbligo di notifica prima che l’esportazione della sostanza chimica abbia luogo; e
b) la Commissione ha ricevuto dal segretariato o dall’autorità nazionale designata della parte importatrice o dall’autorità competente dell’altro paese importatore le informazioni e le ha trasmesse agli Stati membri e all’agenzia, che le ha messe a disposizione tramite la banca dati.
7. La Commissione, le competenti autorità nazionali designate degli Stati membri, l’agenzia e gli esportatori forniscono alle parti importatrici e agli altri paesi importatori, su richiesta, tutte le informazioni supplementari disponibili concernenti le sostanze chimiche esportate.
8. Gli Stati membri hanno la facoltà di istituire, in maniera trasparente, sistemi che obblighino gli esportatori a versare, per ciascuna notifica di esportazione e richiesta di consenso esplicito, un contributo amministrativo che corrisponda ai costi da essi sostenuti per espletare i procedimenti di cui ai paragrafi 2 e 4 del presente articolo e all’articolo 14, paragrafi 6 e 7.
Art. 9 Notifiche di esportazione ricevute dalle parti e da altri paesi
1.
Le notifiche di esportazione che l’agenzia riceve dalle autorità nazionali designate delle parti o dalle autorità competenti di altri paesi relativamente all’esportazione verso l’Unione di una sostanza chimica di cui, ai sensi della legislazione in vigore nel territorio della parte o dell’altro paese, siano vietati o soggetti a rigorose restrizioni la fabbricazione, l’impiego, la manipolazione, il consumo, il trasporto o la vendita, sono messe a disposizione, entro quindici giorni dal giorno in cui l’Agenzia ha ricevuto tale notifica, tramite la banca dati.
L’agenzia, per conto della Commissione, accusa ricevuta della prima notifica di esportazione trasmessa per le singole sostanze chimiche da ciascuna parte o altro paese.
L’autorità nazionale designata dello Stato membro che riceve l’importazione riceve, entro dieci giorni, copia di tutte le notifiche pervenute all’agenzia congiuntamente a tutte le informazioni disponibili. Altri Stati membri hanno diritto di riceverne copia su richiesta.
2. Qualora la Commissione o le autorità nazionali designate di uno Stato membro ricevano le notifiche di esportazione direttamente o indirettamente dalle autorità nazionali designate delle parti o dalle autorità competenti di altri paesi, esse le trasmettono immediatamente all’agenzia unitamente a tutte le informazioni disponibili.
Art. 10 Informazioni sull’esportazione e sull’importazione di sostanze chimiche
1.
Ciascun esportatore di una o più delle seguenti sostanze:
a) sostanze elencate nell’allegato I;
b) miscele contenenti tali sostanze in concentrazioni tali da poter far scattare l’obbligo di etichettatura a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008, a prescindere dal fatto che questi contengano altre sostanze; o
c) articoli contenenti sostanze elencate nelle parti 2 o 3 dell’allegato I in forma non reattiva o i preparati contenenti tali sostanze in una concentrazione tale da poter far scattare l’obbligo di etichettatura a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008, a prescindere dal fatto che questi contengano altre sostanze,
comunica, nel corso del primo trimestre di ogni anno, all’autorità nazionale designata dello Stato membro dell’esportatore i quantitativi della sostanza chimica, come sostanza e come ingrediente di miscele o articoli, esportati in ciascuna parte o altro paese durante l’anno precedente. Tale informazione è fornita corredata di un elenco recante il nome e l’indirizzo di ciascuna persona fisica o giuridica che importa la sostanza chimica in una parte o in un altro paese che ha ricevuto le forniture nell’arco dello stesso periodo. Essa elenca separatamente le esportazioni ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 7.
Tutti gli importatori dell’Unione forniscono le informazioni equivalenti di cui sopra relativamente ai quantitativi importati nell’Unione.
2. Su richiesta della Commissione, assistita dall’agenzia, o dell’autorità nazionale designata del proprio Stato membro, l’esportatore o l’importatore fornisce ogni informazione supplementare sulle sostanze chimiche che sia necessaria per l’applicazione del presente regolamento.
3. Ogni anno gli Stati membri trasmettono all’agenzia i dati aggregati di cui all’allegato III. L’agenzia elabora una sintesi di tali dati a livello di Unione e diffonde le informazioni di natura non riservata attraverso la banca dati.
Art. 11 Notifica delle sostanze chimiche vietate o soggette a rigorose restrizioni ai sensi della convenzione
1. La Commissione notifica per iscritto al segretariato le sostanze chimiche elencate nella parte 2 dell’allegato I, che sono assoggettabili alla notifica PIC.
2. Ogni qualvolta ulteriori sostanze chimiche siano aggiunte alla parte 2 dell’allegato I ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 2, secondo comma, la Commissione notifica al segretariato tali sostanze chimiche. In seguito all’adozione della pertinente misura di regolamentazione definitiva a livello di Unione che vieta o sottopone a rigorose restrizioni la sostanza chimica di cui trattasi, tale notifica PIC è trasmessa quanto prima e comunque entro novanta giorni a decorrere dalla data in cui la misura di regolamentazione definitiva deve essere applicata.
3. La notifica PIC contiene le informazioni rilevanti specificate nell’allegato IV.
4.
Nel definire le priorità relativamente alle notifiche, la Commissione considera se la sostanza chimica è già elencata nella parte 3 dell’allegato I, in quale misura i requisiti in materia di informazione di cui all’allegato IV possano essere rispettati, e la gravità dei rischi connessi alla sostanza, in particolare per i paesi in via di sviluppo.
Ove la sostanza chimica è assoggettabile alla notifica PIC, ma le informazioni sono insufficienti per soddisfare le disposizioni di cui all’allegato IV, la Commissione può chiedere agli importatori o esportatori di fornire tutte le informazioni pertinenti di cui dispongono, comprese quelle provenienti da altri programmi nazionali o internazionali di controllo delle sostanze chimiche, entro sessanta giorni dalla richiesta.
5.
In caso di modifica di una misura di regolamentazione definitiva notificata a norma dei paragrafi 1 o 2, la Commissione informa per iscritto il segretariato immediatamente dopo l’adozione della nuova misura di regolamentazione definitiva e, comunque, entro sessanta giorni dalla data in cui quest’ultima deve essere applicata.
La Commissione fornisce tutte le informazioni pertinenti non disponibili al momento della prima notifica di cui rispettivamente al paragrafo 1 o 2.
6.
Su richiesta di qualunque parte o del segretariato, la Commissione fornisce, per quanto possibile, informazioni supplementari sulla sostanza chimica o sulla misura di regolamentazione definitiva.
Gli Stati membri e l’agenzia assistono la Commissione, su sua richiesta, se necessario nel compito di raccogliere tali informazioni.
7.
La Commissione trasmette immediatamente agli Stati membri e all’agenzia le informazioni che essa riceve dal segretariato relativamente alle sostanze chimiche che le altre parti hanno notificato in quanto sostanze vietate o soggette a rigorose restrizioni.
Ove opportuno, la Commissione valuta, in stretta collaborazione con gli Stati membri e l’agenzia, la necessità di proporre misure a livello di Unione finalizzate a prevenire eventuali rischi inaccettabili per la salute umana o per l’ambiente all’interno dell’Unione.
8. Uno Stato membro, qualora adotti una misura di regolamentazione definitiva, conformemente alla pertinente legislazione dell’Unione, al fine di vietare o sottoporre a rigorose restrizioni una sostanza chimica, comunica alla Commissione le informazioni del caso. La Commissione mette tali informazioni a disposizione degli Stati membri. Entro quattro settimane da quando tali informazioni sono state rese disponibili, gli Stati membri possono inviare alla Commissione e allo Stato membro che ha presentato la misura di regolamentazione definitiva osservazioni su una possibile notifica PIC, comprese in particolare le pertinenti informazioni relative alla loro posizione normativa nazionale rispetto alla sostanza chimica. Dopo aver esaminato le osservazioni, lo Stato membro che ha presentato la misura di regolamentazione informa la Commissione in merito all’eventualità che quest’ultima debba:
a) procedere a una notifica PIC al segretariato, a norma del presente articolo; oppure
b) trasmettere al segretariato le informazioni, a norma dell’articolo 12.